Il sì della Corte di Cassazione all'ammissibilità dei ricorsi di separazione e scioglimento del matrimonio con domanda congiunta e cumulata

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727del 16 ottobre 2023, ha chiaramente stabilito che: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Alla luce di questa pronuncia, che risolve le problematiche interpretative sul tema, risulta dunque ammissibile la proposizione in via diretta di una domanda cumulativa e congiunta dei coniugi su separazione e divorzio.

I principali dubbi interpretativi relativi all’ammissibilità di questi ricorsi investivano, in particolare, i seguenti aspetti:

  • il dato letterale, dal momento che si è osservato che l'art. 473-bis.51 c.p.c. non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo oggettivo di domande congiunte, a differenza di quanto invece è previsto, per le domande contenziose, all'art. 473-bis.49 c.p.c.;
  • l’indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali configurerebbero dei “«patti prematrimoniali» volti a incidere sugli effetti dell’eventuale futuro divorzio e quindi nulli, ai sensi dell'art. 160 c.c.“, a maggior ragione se si considera che tali accordi avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti;
  • l’assenza di una disciplina per la gestione delle “sopravvenienze” con riguardo alle domande congiunte, mentre, nel procedimento contenzioso, a questo scopo assolverebbe l’articolo 473-bis.19.

Le motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione a sostegno dell’ammissibilità del “ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” si sviluppano su questi stessi tre punti.

  1. Per quanto attiene al dato letterale, infatti, è stato rilevato che “il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell’ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all’unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale («relativo ai procedimenti», in luogo di «relativo al procedimento»), dovendosi interpretare tale disposizione quali elemento favorevole all’ammissibilità del cumulo". In altre parole, è vero che la previsione con la quale, nell’art. 473-bis.49, si stabilisce espressamente l’ammissibilità del ricorso, non è stata riportata nell’art 473-bis.51, relativo alla domanda congiunta, ma la Corte ha sottolineato che all’interno di quest’ultima norma si utilizza il termine “procedimenti” invece che “procedimento”, dovendosi interpretare tale uso del plurale a favore dell’ammissibilità ricorso congiunto.
  2. In relazione all’indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, la Cassazione ha sottolineato che il Giudice non è vincolato dal consenso dei coniugi, ma dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Corte ha infatti affermato che l’accordo “riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali”. I coniugi, dunque, sia nei procedimenti contenziosi che in quelli congiunti propongono le proprie domande e formulano le loro conclusioni, senza disporre anticipatamente di alcun diritto considerato indisponibile dalla legge, sottoponendole al vaglio dell’organo giudiziario. L'accordo dei coniugi ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, nel cui merito il Tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili.
  3. Infine, sul tema della mancanza di una disciplina specifica per la gestione delle sopravvenienze, la Corte ha rilevato che questa problematica sussiste anche nei casi in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte insieme. Pertanto, questa mancanza non può rappresentare un impedimento giuridico al cumulo di domande congiunte, ma potrà semmai comportare l’applicazione di disposizioni normative specifiche o di particolari orientamenti giurisprudenziali.
Alessandro Gravante (Senior Partner)
Alessia F. Arbustini (Senior Associate)
Maria Cecilia Castellazzi (Trainee Lawyer)

 

Giambrone & Partners è uno studio legale internazionale con uffici a Lione, Barcellona, Birmingham, Catania, Glasgow, Gran Canaria, Londra, Madrid, Milano, Napoli, Palermo, Roma, San Paolo, Sassari, Torino e Tunisi. Per ulteriori informazioni, contattateci qui o scriveteci all'indirizzo info@giambronelaw.com o contattateci telefonicamente ai seguenti numeri:

Ufficio di Catania: +39 095 8838870
Ufficio di Lione: +33 04 81061 385
Ufficio di Milano: +39 02 9475 4184
Ufficio di Salerno: +39 089 9357770
Ufficio di Napoli: +39 081 197 58 920
Ufficio di Palermo: +39 091 743 4778
Ufficio di Roma: +39 06 326498
Ufficio di Sassari: +39 079 9220012