La sottrazione di minore quando si configura il reato

Principi generali: i minori e la tutela dei rapporti con i genitori

Il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori è sancito dagli articoli 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in sede di interpretazione dell'art. 8 CEDU.

Il reato di sottrazione di minori in Italia

Il reato di sottrazione di minori è dotato di carattere plurioffensivo, poiché tutela da un lato la responsabilità genitoriale e dall’altro il diritto del minore degli anni 14 a vivere nel proprio ambiente.

Ai sensi dell’art. 574 del nostro codice penale, sono previste dal nostro ordinamento tre condotte tipiche che integrano il reato:

  • La condotta di allontanare il minore di quattordici anni dalla sfera di direzione, tutela, cura o custodia del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia senza il consenso di questi ultimi;
  • La condotta di trattenere il minore di quattoridici anni al di fuori del luogo in cui dovrebbe ritornare, contro la volontà di chi eserciti su di esso la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela o ne abbia la custodia o la vigilanza;
  • La condotta di chi, senza il consenso del minore che abbia, questa volta, compiuto gli anni quattordici, sottragga o trattenga il minore per un fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

E’ utile sottolineare che nel nostro ordinamento, il consenso prestato da un minore di 14 anni non è considerato giuridicamente valido.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è sufficiente che l’agente realizzi la condotta criminosa con la consapevolezza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Il minore sottratto e trasferito in un Paese membro dell’Unione Europea

Come comportarsi nel caso di trasferimento del minore in un paese dell’UE senza il consenso di uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o violando la decisione di un Tribunale?

Se il caso soddisfa i requisiti giuridici sopra esposti, è possibile avviare un procedimento giudiziario per ottenere la restituzione del figlio minorenne. Saranno i giudici del paese dell’UE in cui il minore è stato trasferito a valutare circa la sussistenza dei requisiti per il rientro in patria del figlio.

Se vi è stata la violazione di una decisione di affidamento pronunciata da un Tribunale, sarà invece necessario impugnare il provvedimento procedendo per le vie legali del paese in cui la decisione è stata adottata.

Esistono però delle eccezioni alla possibilità di ottenere il rimpatrio del minorenne:

  • Il caso in cui il minore versi in una situazione di pericolo nel paese in cui viveva prima della sottrazione;
  • Nel caso di minore che abbia compiuto gli anni 14 e manchi il consenso di quest’ultimo al rimpatrio.

 

Minore sottratto in un Paese terzo: limiti e possibilità

Quali rimedi attuare nel caso in cui il minore sia stato portato o trattenuto in un paese extra UE?

Innanzitutto, è necessario verificare se lo Stato in cui il minore è stato condotto abbia ratificato o aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980. In caso positivo, occorre contattare immediatamente l’autorità centrale italiana per l’avvio della specifica procedura.

In caso contrario e invece il minore è stato condotto in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1980 (o la sua adesione non è stata accettata dall’Italia) l’autorità centrale non può intervenire.

Il soggetto che lamenta la sottrazione deve attivarsi autonomamente incaricando un avvocato locale, che farà ricorso alle procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto.

Quando il genitore, a seguito di sottrazione, può perdere la responsabilità genitoriale

Lo scorso Maggio 2020, la Corte costituzionale si è espressa nel senso che nel caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni di quest’ultimo, la pena accessoria della sospensione dell’esercizio di responsabilità genitoriale deve essere rimessa alla valutazione del giudice penale, non potendo essere applicata sempre e comunque a seguito della condanna.

Ciò alla luce della necessaria valutazione circa l’opportunità di allontanare il minore dalla sfera di direzione e cura di uno dei genitori.

L’applicazione della pena accessoria potrà giustificarsi soltanto qualora risponda in concreto agli interessi del minore anche in considerazione agli accadimenti successivi alla commissione del reato.

Nella parte motiva della sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale è possibile leggere “l'art. 30 Cost., che sancisce il dovere dei genitori di educare i figli, presuppone il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori; ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi”.

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