Accertamento Fiscale

 

Accertamento Fiscale: di cosa si tratta e cosa fare

Accertamento fiscale: cosa è e cosa fare.

1. Cosa è un accertamento fiscale?

L’accertamento fiscale (o, meglio, tributario) è un vero e proprio procedimento amministrativo tramite il quale l’Agenzia delle Entrate o altri Enti impostori, come l’Agenzia delle Dogane e gli Enti locali, accertano - appunto - il corretto pagamento dei tributi (imposte, tasse e contributi) da parte dei contribuenti.

In linea di massima, si può affermare che lo schema base dell’accertamento fiscale è comune a tutti i tributi ed a tutti gli Enti impositori, trovando la sua disciplina base nel D.P.R. n. 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

2. Quali sono i tipi di accertamento fiscale?

Per quanto attiene le imposte sui redditi, gli accertamenti fiscali sono classificabili in:

  • controlli automatizzati,
  • controlli formali,
  • controlli sostanziali.

I controlli automatizzati sono meccanici ed attengono a meri calcoli aritmetici su tutte le dichiarazioni dei contribuenti: in questo caso l’Amministrazione finanziaria si limita ad accertare che i calcoli compiuti dal contribuente in dichiarazione siano corretti.

  • Termine di decadenza dei controlli automatizzati: entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.

Mentre i controlli automatizzati vengono svolti indistintamente su tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti, i controlli formali e sostanziali hanno carattere selettivo: tali controlli vengono svolti solo su determinate categorie di contribuenti, sulla base dei criteri fissati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

I controlli formali sono sempre controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, ma hanno natura più approfondita, in quanto consistono nella richiesta di documentazione al contribuente o a terzi ad esso collegati.

  • Termine di decadenza dei controlli formali: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Anche i controlli sostanziali sono svolti sulla base di criteri selettivi predeterminati e vengono compiuti sia in caso di dichiarazione infedele, che in caso di dichiarazione omessa.

Nel seno dei controlli sostanziali, all’Amministrazione finanziaria è attribuito anche un pervasivo potere ispettivo (esercitato anche tramite la Guardia di Finanza) e può sostanziarsi nell’accesso presso aziende, luoghi di privata dimora e domicili professionali dei contribuenti.

  • Termine di decadenza dei controlli sostanziali: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Avviso bonario e avviso di accertamento: come riconoscerli?

I controlli automatici e formali si concludono con l’avviso bonario, cui segue l’iscrizione a ruolo delle somme e la notificazione della cartella esattoriale.

Il controllo automatico può essere portato direttamente ad esecuzione con la cartella e questa è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria; il controllo formale deve, invece, necessariamente concludersi con l’avviso bonario, che è notificato al contribuente prima dell’emissione della cartella esattoriale (si veda in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 17/12/2019, n.33344).

Il controllo sostanziale dovrebbe sempre concludersi con la notifica di un avviso di accertamento, che è un vero e proprio provvedimento amministrativo, conclusivo del procedimento di controllo: qualsiasi cartella emessa a seguito di un accertamento sostanziale che non sia preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento è illegittima.

Fondamentale per il contribuente è saper riconoscere questi atti: un avviso di accertamento è opportuno sottoporlo immediatamente ad un professionista del settore (un commercialista ovvero un avvocato tributarista), perché dalla sua notifica decorrono i 60 giorni utili per l’impugnazione presso la Commissione Tributaria provinciale. Spirati inutilmente i 60 giorni, l’atto diviene definitivo e si riducono sensibilmente le attività che il professionista può svolgere a tutela del contribuente.

Avviso bonario e avviso di accertamento sono atti impositivi e, come tali, devono seguire una certa formalità nella loro comunicazione: di regola sono trasmessi tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, qualora il contribuente abbia un formale domicilio digitale (come avviene per liberi professionisti o imprese). Entrambi si presentato con un atto intestato all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, i cui contrassegno e denominazione sono generalmente posti nella prima pagina, nell’angolo in alto a sinistra. Detti atti sono altresì intestati al contribuente, di cui di norma sono indicati nome e cognome, residenza e codice fiscale.

Nel corpo del testo, l’avviso bonario si riferisce alla dichiarazione, indicando e motivando le irregolarità riscontrate nei diversi riquadri. Elemento tipico dell’avviso bonario è l’invito a pagare la maggiore imposta e le sanzioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto, con riduzione delle sanzioni, tramite il modello F24 precompilato, allegato all’avviso stesso.

Particolarmente riconoscibile è l’avviso di accertamento, che generalmente è un atto corposo che contiene un’ampia motivazione sull’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione.

Nel corpo del testo (generalmente in apice ed in ogni pagina) l’avviso di accertamento ha una propria rubrica, in cui è indicato il tipo di atto, il numero identificativo, l’anno di imposta di riferimento ed il codice fiscale del destinatario.

4. Cosa è opportuno fare in caso di accertamento?

Quella del diritto tributario è una materia tecnica e complessa, per cui è sempre opportuno rivolgersi ad un professionista specializzato, ogni qualvolta si venga a conoscenza di accertamenti fiscali nei propri confronti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Anche in caso di una semplice richiesta di documenti o chiarimenti sarebbe consigliabile la consulenza di un esperto, posto che l’errato ovvero il mancato inoltro può comportare conseguenze importanti in capo al contribuente: una su tutti, per esempio, la possibilità dell’Agenzia di procedere ad accertamento induttivo, ovvero induttivo-extracontabile (in caso di impresa). Tra l’altro, prima della trasmissione, potrebbe essere necessaria una selezione della documentazione, onde evitare di portare a conoscenza dell’Amministrazione fatti o atti che potrebbero aggravare la pozione del contribuente.

Essenziale poi è l’immediato intervento di un difensore qualificato in caso di ispezioni o indagini sul campo, così che possa essere garantito che l’attività amministrativa avvenga nei limiti legge e secondo le garanzie previste della Costituzione e dallo Statuto del Contribuente in particolare (Legge n. 212/2000). L’esperto sarebbe altresì in grado di formulare le opportune contestazioni e di programmare una linea difensiva già in sede P.V.C. (processo verbale di costatazione), determinante ai fini dell’accertamento.

In ogni caso, è sicuramente necessario contattare un avvocato tributarista ovvero un commercialista abilitato nella ipotesi in cui venga notificato un avviso di accertamento: sarà cura dell’esperto valutare - sull’analisi del rapporto costi/benefici e sulla verifica circa la legittimità formale e sostanziale dell’atto - l’attività più conveniente per l’assistito.

Esempio di attività esperibili sono: (i) la definizione immediata mediante pagamento, con riduzione delle sanzioni; (ii) l’istanza di riesame; (iii) la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta con riserva di proposizione di ricorso; (iv) l’accertamento con adesione (utile per negoziare una soluzione alternativa con l’Amministrazione); (v) il ricorso presso la competente Commissione Tributaria.

 L’attività difensiva deve essere comunque immediata, perché decorso il termine di 60 giorni, l’atto diventa definitivo e (salvo particolari eccezioni) non sarà più possibile contestarne i vizi.

Lo Studio Legale Internazionale Giambrone è un punto di riferimento in materia di diritto tributario per clienti residenti in Italia o all’estero, avendo specifica conoscenza della complessa legislazione tributaria e della prassi amministrativa, così come del diritto europeo e delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, necessaria per definire una strategia legale personalizzata che tuteli gli interessi del contribuente, persona fisica o società di capitali.