Il principio di legalità

Nullum crimen, nulla pena sine praevia lege poenali” è questo il famoso brocardo nel quale è compendiato il più importante principio del diritto penale, ossia il principio di legalità.

Il Codice Rocco, del 19 ottobre 1930, all’art. 1, co. 1°, stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite”.

In questa disposizione sta il nucleo centrale del sopraenunciato principio di legalità, ossia l’insegnamento basilare, per ogni ordinamento democratico, secondo il quale intanto può esservi un reato in quanto la legge lo preveda – stabilisca, cioè, che un determinato comportamento umano corrisponda ad un illecito penale.

La collocazione di tale disposizione, in apertura del Codice, ne testimonia la fondamentale importanza. Tale collocazione testimonia altresì come sia invero un insegnamento da lungo tempo acquisito. È un insegnamento, infatti, più antico degli ordinamenti democratici stessi e che appartiene allo Stato moderno. La sua importanza è tale che questo principio ha ricevuto pieno riconoscimento costituzionale e, a livello sovranazionale, esso è enunciato anche all’art. 7 CEDU.

La Costituzione

Limitando la nostra brevissima analisi al dettato costituzionale, all’art. 25, co. 2°, Cost., è scritto che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. In questa disposizione, il principio di legalità è sancito in modo tale da descriverne un altro ulteriore aspetto: non solo un fatto ha rilevanza penale se e solo se una legge preveda che quel fatto integri una fattispecie criminosa, ma quella legge deve altresì essere anteriore alla commissione del fatto.

Solo con questa precisazione si coglie appieno il significato e la straordinaria funzione di garanzia del precetto in esame: esso funge da criterio di orientamento della condotta di ogni singolo consociato che, solo qualora conosca (recte, possa conoscere) le conseguenze delle proprie azioni, può agire liberamente. L’applicazione della sanzione penale, la più grave che il nostro ordinamento preveda, è dunque subordinata alla possibilità che l’autore della condotta abbia la concreta capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni.

Ecco il significato del famoso latinetto “nullum crimen, nulla pena sine praevia lege poenali”.

Dall’assioma enunciato, e qui brevemente descritto, derivano diversi corollari, quali il principio della riserva di legge in materia penale; il principio di irretroattività delle norme incriminatrici; il principio della tassatività o determinatezza della fattispecie penale; il divieto dell'analogia in malam partem.

 

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