Separazione senza ricorso del giudice: la negoziazione assistita

Con la legge 162 del 10 novembre 2014 di conversione del decreto legge 132/2014, è stata introdotta nel nostro ordinamento la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati: uno strumento con funzione deflattiva del contenzioso, che tende a far sì che due coniugi risolvano le loro controversie in maniera amichevole, senza ricorso all’Autorità Giudiziaria.

 

All’articolo 6 della legge è previsto che la convenzione di negoziazione assistita possa essere esperita anche al fine di raggiungere un accordo di separazione personale o di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La convenzione, inoltre, produce effetti pienamente equiparati ai provvedimenti giudiziali presi nelle rispettive sedi.

È pertanto possibile che i coniugi, o ex coniugi, in sede di negoziazione assistita raggiungano accordi aventi ad oggetto beni immobiliari: tali accordi potranno avere ad oggetto la casa coniugale e, più in generale, qualsiasi accordo che trasferisca la proprietà o altro diritto reale su cosa altrui da un coniuge all’altro o a favore dei figli.

I vantaggi

Di facile intuizione i vantaggi offerti da una simile procedura: essa permette infatti di raggiungere quei medesimi effetti che si otterrebbero attraverso l’adizione dell’Autorità giudiziaria, ma in una sede e in una via amichevoli, con notevole risparmio di tempo e denaro.

A tal ultimo proposito, anche gli accordi sui trasferimenti dei beni immobiliari raggiunti in sede di negoziazione assistita godono dell’esenzione di cui all’articolo 19 della legge 74 del 6 marzo 1987 per effetto del quale “tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio […] sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Anche questi accordi, infatti, trovano la loro causa nello scioglimento del rapporto coniugale.

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, che sempre tende a interpretazioni restrittive dell’esenzione in esame, ne riconosce per i soli atti causalmente fondati su separazione e divorzio, disconoscendola invece per quegli atti stipulati «in occasione» dei medesimi. Anche in tal senso, dunque, si rivela di grande importanza l’assistenza offerta dai professionisti che prendono parte della procedura di mediazione assistita.

Disposizioni su beni immobiliari

Infine, per completezza, bisogna ricordare che l’accordo contenuto nella convenzione di negoziazione assistita, qualora contenga disposizioni su beni immobiliari, deve essere trascritto negli appositi registri immobiliari. È dunque necessario l’intervento di un notaio, il quale dovrà autenticare il verbale di accordo tra le parti, ai sensi dell’articolo 72 della legge notarile. In tal senso, non possono invece intervenire gli avvocati delle parti, poiché, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 1.202 del 21 gennaio 2020, sono privi dei necessari poteri certificativi.

 

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