La commercializzazione di licenze di software usati

Il diritto di autore consente di poter decidere se e quando disporre in modo esclusivo delle proprie opere, rivendicarne la paternità, ed opporsi ad ogni loro modificazione o riproduzione.

L’esercizio del diritto esclusivo di distribuzione segnante il passaggio tra l’esclusività dell'utilizzo della proprietà intellettuale e la condivisione illimitata della stessa, si esaurisce nel momento in cui il titolare conclude un contratto di licenza con cui autorizza soggetti terzi all’utilizzo di copia del software per una durata illimitata.

ogni successivo acquirente di una copia, per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurito, costituisce, in tal senso, un legittimo acquirente”.[1] 

Di tale copia venduta, corretta ed aggiornata dal titolare dei diritti d’autore, ne costituiscono parte integrante le funzionalità corrette, modificate o aggiunte sulla base di eventuale contratto di manutenzione, anche laddove questo sia durata determinata.

La Corte di Giustizia Europea, spiccando di moderna consapevolezza, ha ribadito l’operatività del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione sia nel caso in cui il titolare del diritto d’autore commercializzi le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD-ROM o DVD), che nell’ipotesi in cui tali copie siano distribuite mediante download dal proprio sito Internet;

Dal su esposto principio va distinto il diritto esclusivo alla riproduzione del proprio programma di natura permanente in capo all’autore.

In tal senso la su richiamata Corte chiarendo il diritto del legittimo acquirente a scaricare sul proprio computer la copia vendutagli dal primo, ribadisce:  Tale download dev’essere considerato quale riproduzione necessaria di un programma che deve consentirne al nuovo acquirente l’utilizzo in modo conforme alla sua destinazione. In tal modo, il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale cliente del venditore primo acquirente, può procedere, in quanto legittimo acquirente della copia corretta ed aggiornata del programma di cui trattasi, al download della copia stessa dal sito Internet del titolare del diritto d’autore.”[2] 

In via definitiva sebbene l’acquirente iniziale di una copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia e la relativa licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, ove il supporto fisico originale della copia consegnatagli sia danneggiato, distrutto o smarrito, fornire al subacquirente la propria copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto”.[3] 

Ordunque, a seguire quanto necessario per la legittimita’ della vendita/acquisto sia essa inerente ad una singola licenza ovvero a licenze di volume:

  • Dichiarazione di disinstallazione in cui si conferma che la licenza non e’ piu’ in uso;
  • Pagamento del Software Assurance;
  • Certificato di autenticità (COA); copie dei contratti e  documenti di trasferimento della licenza;
  • Che la licenza rientri in quelle commerciali o governative acquisite nell’UE o nel SEE;
  • Chiavi di licenza originali ed informazioni sul proprietario originale (inclusi i numeri di contratto);
  • Bolla di consegna e fattura che documenta il trasferimento delle licenze all’utente.

In ultimo, considerati i continui sviluppi della materia nonche’ le correlate conseguenze giuridiche (civili e penali) in ipotesi di violazione normativa, si invitano i lettori interessati a richiedere il consulto dei nostri esperti.


Sentenza della Corte  di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 3 luglio 2012

Causa C‑128/11

Sentenza della Corte  di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 3 luglio 2012

Causa C‑128/11

SENTENZA DELLA CORTE  di Giustizia Europea (Terza Sezione)

12 ottobre 2016

Nella causa C‑166/15,

 

 

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