Registrare all'insaputa degli altri, quando si configura il reato

Chi non ha mai pensato di registrare una conversazione di nascosto per far valere i propri diritti o per dimostrare che l’altra persona sta facendo qualcosa che non dovrebbe?

Quante volte vi è successo che il vostro capo ha deciso di farvi del mobbing o che pensate che il vostro partner vi tradisca?

Tutto ciò, però, poi finisce con la domanda “ma se lo faccio ascoltare è legale?”

Bisognerebbe anche capire se, in effetti, la registrazione audio o video ha valore legale.

Ecco, la risposta a questa domanda, in prima battuta, è: sì. La registrazione fatta di nascosto ha valore, ma solo se questa rispetta determinati requisiti.

Cosa dice la Cassazione

In linea generale possiamo dire che il reato non si configura quasi mai nel caso di registrazione perché, come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione, chi parla davanti ad altre persone si prende anche il rischio di un’eventuale registrazione.

Registrazioni audio o video non hanno quindi bisogno di autorizzazioni per essere fatte (ormai possibili anche grazie allo smartphone).

E quando si parla di registrazione è importante sapere che il problema “legale” non è l’atto in sé -  l’azione fisica della registrazione all’insaputa degli altri - bensì l’uso che se ne fa del prodotto registrato.

Social network e deroghe

Per non cadere nella configurazione del reato è necessario che gli audio non vengano divulgati a terzi o pubblicati sui social network - soprattutto se si tratta di conversazioni che contengono dati o contenuti sensibili – e devono rispettare alcune condizioni.

Chi registra deve essere presente, in modo che chi parla sia consapevole che chi, a sua insaputa, sta registrando è il suo interlocutore. Poi, la registrazione deve essere effettuata in luoghi pubblici e non privati o non aperti al pubblico (al bar, al parco, o sul bus quindi è possibile).

Ci sono tuttavia delle deroghe: se si tratta del dipendente che registra il capo per tutelare i propri diritti, o il coniuge per un possibile tradimento o ancora un docente durante un esame per far valere la propria posizione in caso di un voto basso.

Ecco, in tutti questi casi la registrazione potrà essere utilizzata in sede di processo come prova, sia dinnanzi al giudice civile che penale. C’è da dire, però, che non è valutabile come “prova legale”, poiché potrebbe non essere attendibile per via della poca chiarezza o di riferimenti temporali e per questo conviene trovare il modo di far dire all’interlocutore il giorno e la data completa mentre parla, e che quindi potrebbe non essere presa in considerazione dal giudice che ha piena discrezione sulla scelta di utilizzarla o meno.

 

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