Cosa è la Mediazione TributariaI?

La Mediazione Tributaria è uno strumento deflattivo del contenzioso.

La deflazione del contenzioso è obiettivo primario per l’Amministrazione finanziaria e viene perseguita incentivando il Contribuente a impugnare l’atto impositivo già in fase amministrativa, prevenendo l’eventuale instaurazione di un giudizio.

Giova ricordare che la Legge prevede l’obbligo per il Contribuente che voglia agire giudizialmente di presentare prima un’istanza di reclamo in via amministrativa direttamente all’Ente impositore e, solo laddove la controversia non venga risolta, presentare ricorso presso la Commissione Tributaria.

Facoltà del contribuente è inserire nel menzionato reclamo amministrativo anche una proposta di Mediazione Tributaria.

Lo strumento del Reclamo-Mediazione offre ai contribuenti l’opportunità di dialogare con l’Ente, rappresentare le proprie ragioni ed evitare gli oneri e l’alea del giudizio.

Caratteristiche

Rispetto alla Mediazione Civile e Commerciale, l’istituto della Mediazione Tributaria differisce per:

  • Mancanza di terzietà del mediatore. L’Ufficio chiamato a valutare la proposta di mediazione è lo stesso che sarebbe parte resistente nel Processo Tributario.
  • Diverso Oggetto. La Mediazione riguarda la rideterminazione dell’obbligazione tributaria e non la conclusione di un determinato affare;
  • Limite di valore delle controversie. La Mediazione Tributaria è applicabile a controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Atti sottoponibili a mediazione tributaria

Gli atti impositivi contro i quali è possibile procedere con reclamo-mediazione sono i seguenti:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo e cartella di pagamento;
  • avviso di mora;
  • iscrizioni di ipoteca sugli immobili (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973);
  • fermo di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973);
  • rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie,
  • interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
  • agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

L’istanza di reclamo con la proposta di Mediazione dovranno essere presentate all’Amministrazione competente entro 60 giorni della notificazione dell’atto impositivo.

Cosa succede dopo che viene presentata la proposta?

L’autorità competente ad esaminare la proposta di Mediazione sarà l’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, tramite apposite strutture che dovranno essere distinte e autonome rispetto a quelle che emettono gli atti impositivi e ne dirigono la relativa istruttoria.

Presentata la proposta di Mediazione ha inizio una fase amministrativa della durata di 90 giorni, al termine della quale l’Ente impositore potrà:

  • Condividere le censure avanzate dal contribuente e convenire sulla proposta di Mediazione Tributaria;
  • Proporre una propria Mediazione rideterminando la pretesa ma solo dopo avere attivato il contraddittorio con la controparte;
  • Rigettare il Reclamo-Mediazione con un provvedimento di diniego;

In caso di esito positivo del tentativo di Mediazione, le sanzioni che risultino dovute dal contribuente saranno applicate nella misura del 35% del minimo edittale.

Inoltre, si presume venir meno l’interesse ad agire in giudizio, sarebbe dunque inammissibile l’eventuale ricorso presentato dal Contribuente a seguito di Mediazione.

La Mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione).

In caso di rigetto della Proposta

Nel diverso caso in cui la Mediazione non venga conclusa, sarà sempre possibile per il Contribuente costituirsi in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria entro 30 giorni a decorrere dallo scadere dei 90 giorni previsti per l’istruttoria della Proposta di Mediazione.

Se, trascorsi i summenzionati 90 giorni, l’Ente impositore non ha ancora fatto pervenire risposta alcuna, il silenzio equivarrà a rigetto e il Contribuente potrà ricorrere in giudizio.

La costituzione in giudizio avviene tramite deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale del Reclamo-Mediazione che deve essere identico a quello notificato all’Ente in via amministrativa a pena di inammissibilità.

 

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