Flat Tax al 7% : Come godersi la pensione in Italia

La Flat Tax pensionati 2020 (o Flat Tax Sud) è una novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 con cui si mira a promuovere e sviluppare i consumi e gli investimenti nei piccoli comuni del Mezzogiorno che non godono di una buona densità abitativa.

La flat tax per i pensionati è un regime fiscale agevolato che permette a chi è già titolare di redditi da pensione (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, di poter chiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 7%, anziché l’aliquota ordinaria Irpef a scaglioni, nel periodo di imposta nel quale traferisce la propria residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno italiano che consta di una popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Più in particolare, l’adesione alla flat tax è subordinata al trasferimento della propria residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Per conoscere la popolazione del comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, ci si deve riferire al dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’ISTAT in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

Si ricorda, a tal proposito, che il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati i criteri fissati, in linea generale, dall’art. 2, co. 2 del DPR. 917/1986 (c.d. TUIR). Tale condizione, in particolare, è verificata qualora una persona fisica per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per più di 180 giorni) è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Va precisato, comunque, che non solo i pensionati stranieri possono essere soggetti a tale regime. Può godere di tali agevolazioni, infatti, chiunque vanti un reddito pensionistico (o a questo equivalente) proveniente da un ente non italiano e che traferisca la propria residenza fiscale, da uno dei Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa, in Italia, dopo almeno 5 anni di assenza da quest’ultima. Quale accoglienza migliore si potrebbe dare ad un italiano che vuole godersi la pensione nel proprio Paese d’origine?

Ma quanto dura questo regime agevolato al 7% e come richiederlo?

Inizialmente era previso che si potesse godere di tale agevolazione solo per 5 anni, la durata è stata aumentata da 5 a 9 anni  grazie a un emendamento approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Per aderire a tale regime, i pensionati che ne hanno diritto, devono presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta riferito al momento in cui si trasferiscono in uno dei paesi del Mezzogiorno suindicati. Tale dichiarazione deve contenere:

  • Lo status di non residente in Italia per il periodo di 5 anni precedente alla richiesta dell’opzione in esame.
  • La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio della validità di tale opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
  • Gli stati o i territori stranieri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva (art. 24 ter, co 8, TIUR).
  • Il soggetto estero erogante il reddito pensionistico.
  • L’ammontare dei redditi di fonte estera a cui applicare l’aliquota al 7%.

Su tale ultimo punto vi è una precisazione importante da fare: l’essere titolari di un reddito da pensione estero è requisito necessario per godere di tale regime agevolato, ma non è l’unico reddito che può esservi sottoposto. Una volta soddisfatti i requisiti di cui fino a qui, lo precisiamo, l’aliquota al 7% può essere applicata a tutti i redditi esteri.

Come si perde il diritto a tale opzione?

Ovviamente tale diritto si perde nel momento in cui viene meno uno dei requisiti suddetti, come nel caso in cui si trasferisce la residenza in un comune italiano non rientrante tra quelli “prescelti” oppure lo si trasferisce direttamente all’estero; se, al termine di un controllo, si scopre l’assenza ab origine di uno degli stessi requisiti; così come se ne perde il diritto quando vi è l’omesso o solo il parziale versamento dell’imposta al momento del saldo delle imposte sui redditi. Inoltre la revoca o la decadenza comportano l’impossibilità di una nuova richiesta per tale opzione.

Dunque, perché non coronare una vita di onorata carriera godendosi la pensione nei borghi più belli e suggestivi del mondo?

Davide Tumminello
Giambrone & Partners

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