Diritto societario: La necessità di regolazione dei rapporti societari: la Corte Suprema valuta la validità della "Russian Roulette clause" con funzione "antistallo"

Con recente pronunzia la Corte Suprema (numero 22375/2023, pubblicata in data 25 luglio 2023) si è occupata di risolvere i dubbi di validità delle clausole cd “antistallo”, spesso inserite nei patti parasociali delle società più evolute (e, talvolta, per come si vedrà, anche negli statuti societari).

Si tratta di clausole, spesso ereditate dalle prassi societarie invalse in altri paesi, principalmente presso le società statunitensi, aventi la finalità di evitare che le società con una distribuzione paritaria delle quote societarie possano risultare sostanzialmente paralizzate in caso di divergenze fra le due parti di egual peso nella compagine societaria.

In particolare, è ben noto il rischio che le società in cui la quota di capitale è suddivisa in parti eguali fra i soci rechino insito in sè il rischio che, in caso di divergenze, la società si venga sostanzialmente a trovare in stallo, con conseguente paralisi di ogni attività societaria (con grave danno per l’attività economica condotta e, in ultima istanza, rischio di liquidazione della società per impossibilità di raggiungimento dello scopo).

Da ultimo, la Corte Suprema si è occupata della validità (a più riprese oggetto di dubbi) della clausola di stallo definita del tipo “russian roulette”: la clausola ha carattere atipico (ossia, non è prevista dal codice civile ma rientra nella facoltà di disciplina delle parti) e regola l’accordo spesso contenuto in patti parasociali fra i soci, a mente della quale una delle parti (appunto al fine di “sbloccare” lo stallo in cui versi la società) ha il potere di “sfidare” l’altra a comprare la propria quota per un prezzo che essa stessa indica.

In quel caso, l’oblato (ossia colui che riceve la proposta) si trova nella condizione di potere accettare il prezzo e pagarlo, con ciò divenendo proprietario anche della quota del proponente “sfidante”. In caso di rifiuto, sarà il proponente a poter acquistare le quote dell’altro socio per il prezzo indicato.

In via tecnico-giuridica, il patto parasociale dotato di una simile “Russian Roulette Clause” conferisce ad entrambe le parti un potere molto simile all’opzione, con la differenza che è il proponente (ossia il socio che prende l’iniziativa) a fissare il prezzo, trovandosi l’oblato sostanzialmente vincolato ad una obbligazione alternativa (ai sensi dell’art. 1285 c.c.), consistente appunto nell’adempimento alternativo se acquistare la partecipazione del dichiarante o vendere la propria (alle medesime condizioni economiche).

La Corte Suprema, investita della questione, ha ricordato alcuni precedenti anche nei paesi di civil law (generalmente orientati verso la validità della clausola) ed alcune recenti favorevoli prese di posizione dei consigli notarili italiani (che, addirittura, consigliano l’inserimento delle relative clausole negli statuti societari).

Ed in effetti, la pronunzia ricorda anche la dottrina favorevole che esclude ogni natura potestativa alla clausola (non ravvisando in essa alcun patto leonino, come tale vietato dall’art. 2265 c.c.), riconoscendone anch’essa la validità.

La Corte Suprema, dopo una disamina estremamente ampia ed affrontando sia le origini che la diffusione della clausola, ha valorizzato la clausola come dotata di una struttura simmetrica ed equilibrata.

Nella fattispecie in esame, la clausola è stata ritenuta in primo grado valida – come tale efficace – e meritevole di tutela: ritenuta nella fattispecie concreta la presenza di due soli soci, la Corte ha valorizzato un comprensibile ed equilibrato interesse reciproco ad inserire la clausola nel patto “(…) in quanto volta al comune interesse di evitare il possibile stallo del funzionamento dell’assemblea, per effetto della contrapposizione di paritetico peso nell’esercizio dei diritti di voto, pervenendo quindi a negare in fatto ogni preteso “unilaterale arbitrio” nella determinazione del contenuto della clausola.(…)”

In definitiva, il principio che ne viene fuori è sempre quello della libertà degli accordi fra le parti di un contratto (e, dunque, in questo caso, in una certa misura la valorizzazione della fantasia dei redattori degli accordi), che viene comunque tutelata nei casi in cui, come in quello in ispecie, l’espediente elaborato conduca effettivamente alla soluzione di un problema estremamente frequente e, per certi versi, concretamente penalizzante l’attività economica svolta dalle società (soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni).

Ovviamente, ciò non toglie che tutte le clausole societarie e quindi tutti i patti parasociali (ed anche a tale aspetto la Corte Suprema dedica attenzione), ritenuta comunque la loro validità in linea di principio, possano condurre nella loro applicazione concreta a comportamenti abusivi o contrari a buona fede in concreto, da valutare di volta in volta da parte degli interpreti.

 

Silvio Motta
Partner
Carmelo Barreca
Of Counsel
 
 

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