L'impatto della Brexit sul recupero crediti internazionale e sull'esecuzione delle sentenze transfrontaliere

Dopo un lungo periodo di negoziazione, il Regno Unito lascerà ufficialmente l’Unione Europea per la fine dell’anno corrente. Il periodo di transizione, infatti, volgerà al termine il 31 dicembre 2020, come previsto dall'Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE, entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Fino ad oggi, nelle more della Brexit, l’ormai ex stato membro è rimasto vincolato alle norme comunitarie.

Le negoziazioni tra UE e Regno Unito su un futuro partenariato sono ad oggi ancora in corso.

Cosa succederà all’indomani del periodo transitorio, nel caso in cui Regno Unito e Unione Europea non raggiungano un accordo sulla Brexit? Il “no deal”, a pochi giorni dallo scadere del periodo pattuito per il raggiungimento dell’accordo, è sempre più possibile.

Il recupero crediti in UK in caso di “no deal

Una delle questioni che più interrogativi pone a numerosi clienti che vantano crediti da riscuotere in UK, è come la Brexit inciderà sul procedimento di recupero crediti, anche in considerazione di una possibile esecuzione forzata di una sentenza o provvedimento domestico di condanna al pagamento. 

Preliminarmente, nel caso in cui il creditore non vanti un titolo esecutivo, si presenterà di volta in volta il problema di stabilire quale sarà il tribunale giurisdizionalmente competente per il caso concreto e la legge di quale stato dovrà essere applicata.

Tra gli Stati membri dell’Unione Europea esistono convenzioni per definire la giurisdizione competente e la legge applicabile, nel caso in cui tali aspetti fondamentali non fossero espressamente specificati dalle parti nelle clausole contrattuali, ed in particolare:

  • Il Regolamento Roma I disciplina quale legge debba essere applicata in caso di contratti internazionali (ossia quei contratti sottoscritti da parti con sede in paesi diversi);
  • Il Regolamento di Roma II regola i casi di crediti con origine da obbligazioni di natura extracontrattuale;
  • Il Regolamento Bruxelles I si applica per determinare quale stato è giurisdizionalmente competente in una controversia che coinvolge più di un paese membro dell’UE.

 

Il problema della Legge Applicabile

Per quanto concerne l’applicabilità dei Regolamenti Roma I e Roma II relativamente alla legge applicabile in caso di obbligazioni di natura contrattuale o extracontrattuale se la controparte vive o ha sede nel Regno Unito, occorrerà tener presente che anche in caso di “no deal Brexit” entrambi i Regolamenti continueranno ad essere applicati.

E infatti, per quanto riguarda la legge applicabile, c’è da dire che il Regolamento Roma I prevede in genere la validità dei criteri da esso stabiliti (prima fra tutti la libertà di scelta delle parti) anche quando la legge interessata (art. 2 Regolamento) e uno o più parti coinvolte siano di un pese terzo. Si può ritenere che le regole del Regolamento Roma I potranno continuare ad essere applicate nei rapporti con imprese britanniche anche dopo Brexit. 

Resta fermo che ai contratti conclusi prima della fine del periodo transitorio si applicheranno retroattivamente Roma I e Roma II, così come previsto dall’Accordo di Recesso del Regno Unito dall’UE.

Inoltre, le parti che avevano stipulato contratti che includevano una clausola riguardante la legge applicabile in caso di controversia, godranno della validità di tali clausole anche dopo il periodo di transizione.

Il problema della Giurisdizione competente

La questione della giurisdizione competente e dell’applicabilità del Regolamento di Bruxelles in caso di mancato accordo, è più complessa.

A differenza dei Regolamenti Roma I e Roma II, il Regolamento di Bruxelles non prevede la stessa applicazione “univeersale”.

Il Regolamento Bruxelles I continuerà ad operare nel caso in cui in una controversia creditizia sia parte il Regno Unito, a patto che il procedimento sia stato instaurato prima della fine del periodo transitorio. Sarebbe consigliabile per coloro che vantano un credito nel Regno Unito o che abbiano una controversia transnazionale con la controparte con sede in UK, di dare avvio al relativo procedimento prima del 31 dicembre 2020, per beneficiare dell’applicabilità del Regolamento di Bruxelles.

Inoltre, sono attualmente in corso trattative per la sottoscrizione della Convenzione di Lugano da parte del Regno Unito, quest’ultima ricalcando la disciplina del Regolamento Bruxelles I, garantirebbe l’esecuzione delle sentenze transfrontaliere in materia civile e commerciale.

Nel caso in cui tale negoziazione non dovesse andare in porto, stante l’attuale “no” dell’UE, si applicherebbe la Convenzione dell’Aja del 2005 alle questioni di giurisdizione, nonostante la portata di tale Convenzione sia inferiore alle altre fonti menzionate. La citata Convenzione consentirebbe alle parti di inserire nei contratti una clausola di giurisdizione esclusiva, attualmente consigliabile ai futuri contraenti che intendono stipulare contratti con controparte con sede in UK.

L’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento

Per quanto riguarda il caso in cui il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, emesso da un tribunale italiano, sarebbe consigliabile instaurare la relativa procedura prima del termine di validità del Regolamento di Bruxelles.

Nel caso di sentenze comunitarie da rendere esecutive in UK in assenza di accordi e a partire dal 2021, potrebbero riassumere valore gli accordi bilaterali preesistenti.

Molti di questi, però, sono stati sostituiti o altrimenti superati dagli strumenti normativi, convenzionali e comunitari. Come tali, si ritiene che non potranno rivivere dopo il recesso.

Per quanto qui d’interesse, l'esecuzione delle sentenze dei tribunali degli stati membri nel Regno Unito, prevista dalla normativa contenuta nel Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, potrà essere applicabile per i casi che esulano dal regime europeo entrato in vigore successivamente e che ne ha comportato un’implicita e parziale abrogazione, di conseguenza tale fonte potrebbe costituire una componente importante della normativa applicabile in caso di Brexit senza accordo.

In ogni caso, anche laddove la Convenzione dell'Aja del 2005 e il Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act del 1933 non trovino applicazione, le sentenze dei tribunali di altre giurisdizioni dell'UE continueranno ad essere esecutive in Inghilterra secondo il Common Law, sulla base del “principio della cortesia”. Se una sentenza riguarda un debito di una somma di denaro liquida ed esigibile in base a un titolo esecutivo di un tribunale straniero, tale sentenza sarà considerata definitiva anche dai tribunali inglesi, in presenza di determinate condizioni.

Vi sono dei limitati casi per cui un tribunale inglese potrebbe opporsi all'esecuzione: mancanza di giurisdizione da parte del tribunale che ha emesso la sentenza, ottenimento fraudolento della stessa, esecuzione contraria all'ordine pubblico del Regno Unito o se la sentenza è stata emessa in violazione delle norme sul giusto processo.

Per altro verso, nonostante i cambiamenti in arrivo e anche in caso di Brexit senza accordo, le sentenze dei tribunali inglesi rimarranno applicabili in tutto il mondo e anche negli Stati membri dell'UE anche se il procedimento non sarà più lo stesso.

Alla luce di questa complessa situazione è consigliato, per le imprese che intrattengono rapporti con controparti nel Regno Unito, la conclusione (o la rinegoziazione) di clausole contrattuali specifiche che individuino la giurisdizione esclusiva in caso di controversie in modo più chiaro possibile, per vitare di lasciare profili incerti. 

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