L'azienda di famiglia, la divisione ereditaria e il possibile scioglimento

Quando si parla di successioni, bisogna anche considerare quei casi in cui il defunto lascia in eredità un’azienda. Il trasferimento dell’azienda di famiglia configura la cosiddetta comunione ereditaria. Si tratta di un passaggio che non dipende dalla volontà degli eredi, i quali diventano titolari di una quota ideale del bene comune. Una quota uguale per tutti i partecipanti, a meno di una diversa pattuizione precedente. Tutta questa procedura è prevista dall’articolo 1.100 del Codice civile.

Un altro aspetto importante della divisione ereditaria di un’azienda di famiglia riguarda le imposte. Infatti, i trasferimenti d’azienda o di rami della società non sono soggetti al pagamento dell’imposta sulle successioni se si tratta di eredi che sono diretti discendenti o coniuge del defunto e se i beneficiari proseguono l’attività dell’azienda per un periodo che non deve essere inferiore ai 5 anni dalla data del trasferimento.

Se non ci sono questi requisiti, sarà necessario quantificare il valore complessivo dei beni trasferiti a ogni singolo beneficiario, in modo da liquidare l’imposta sulle successioni.

Scioglimento della comunione ereditaria

Allo stesso tempo, gli eredi dell’azienda di famiglia possono procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. In questo modo si dice addio alla situazione di comproprietà attraverso la divisione: così, ogni partecipante alla comunione ottiene la titolarità esclusiva della propria quota ideale del bene che era comune.

Una divisione che può essere fatta attraverso due vie: o una divisione amichevole con il consenso di tutti gli altri eredi oppure si procede per via giudiziale. In questo caso l’ultima parola spetta al giudice che decide quando c’è disaccordo tra gli eredi sulla divisione fatta dal defunto nel testamento.

Questa spartizione può avere come oggetto anche beni immobili. Ebbene, in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, bisognerà verificare se la divisione avrà come conseguenza l’assegnazione ai condividenti di beni per un valore pari (quota di fatto uguale a quota di diritto) o superiore (quota di fatto maggiore della quota di diritto) a quello loro spettante di diritto.

Nel caso di assegnazione proporzionale, la divisione ha natura dichiarativa e si applica l’imposta proporzionale di registro con aliquota dell’1% ex art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al dpr 131/1986. Qualora si abbia un’assegnazione non proporzionale, invece, oltre all’imposta di registro dell’1%, la divisione deve essere assoggettata a imposta come se si trattasse di una vendita limitatamente all’eccedenza della quota di fatto attribuita a un condividente rispetto alla quota a egli spettante di diritto. Da ultimo, assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro come se si trattasse di una vendita, solo i conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto.

 

Giambrone & Partners è uno Studio Legale Internazionale con sedi a MilanoRoma, Palermo Sassari. Per avere maggiori informazioni, non esitate a contattarci qui o, in alternativa, scriveteci all’indirizzo info@giambronelaw.com oppure,contattateci telefonicamente ai seguenti recapiti:

Sede di Milano: +39 02 9475 4184
Sede di Roma: +39 06 326498
Sede di Palermo: +39 091 743 4778
Sede di Sassari: +39 079 9220012