Appalti: Non modificabile il monte ore offerto nei servizi di pulizia in sede di verifica d'anomalia.

Il TAR Palermo Sez. II con l’interessante sentenza del 13.6.2023 n° 1948 approfondisce un  aspetto molto frequente nei contenziosi sull’affidamento degli appalti di pulizia, laddove il monte ore offerto per l’esecuzione del servizio diventa  elemento caratterizzante sia del  pregio dell’offerta tecnica, sia elemento da rispettare in sede di verifica d’anomalia sul  rispetto del costo della manodopera. 

Vediamo il caso.  La ditta Alfa, aggiudicataria  di un appalto di servizi di pulizia, viene sottoposta a verifica d’anomalia  con particolare riferimento alle voci di costo della manodopera ed al numero delle ore complessive e annue che verranno dedicate all’appalto.

E’ degno di nota che una simile analisi presenta quasi sempre un doppio profilo d’incongruità:  la vera e propria insufficienza del costo della manodopera, ma anche l’incongruità del monte ore  annuo indicato e dedicato  per lo svolgimento del servizio (elemento questo caratterizzato da maggiore flessibilità,  ma comunque ancorato ad alcuni parametri tecnici in termini di resa oraria per le varie tipologie di locali). 

La ditta ALFA per un primo aspetto ravvisava la necessità di incrementare il monte ore annuo destinato al servizio, rispetto a quanto indicato nella propria offerta, e ciò rendeva inadeguata la giustificazione del costo della manodopera.  

La S.A. appaltante riteneva complessivamente inaffidabile l’offerta e la escludeva. 

La ditta ALFA proponeva ricorso al TAR, assumendo che  la ritenuta inaffidabilità dell’offerta era stata sostanzialmente desunta dalla modifica del monte ore offerto in sede di gara, ma che tale difformità non era effettiva, scaturendo solo dal fatto che  con le giustificazioni  si sarebbe fatto riferimento al monte ore contrattuale o teorico, mentre l’offerta presentata in corso di gara farebbe riferimento al monte ore effettivo, ossia alle ore di lavoro effettivamente ed espressamente previste dal progetto tecnico per garantire le prestazioni richieste dal capitolato.

Con un ultimo profilo di censura parte ricorrente contestava la rilevata insufficienza del monte ore dedicato all’appalto, atteso che gli atti di gara sarebbero chiari nel non prevedere un numero minimo di ore di servizio (ipotesi questa come dicevamo spesso ricorrente).   

Il  TAR ha innanzitutto ribadito che nelle gare a evidenza pubblica, il giudizio circa l’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale. 

Tanto premesso il TAR, che ha respinto il ricorso, ha  preliminarmente evidenziato come il cosiddetto monte ore contrattuale si riferisca al rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima: si tratta, in buona sostanza, dell’obbligazione principale dell’appaltatore nell’ambito del sinallagma contrattuale tra le parti, che si riverbera sui profili obbligatori del contratto.

Il monte ore teorico si riferisce, invece, al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ovvero all’obbligazione principale del lavoratore nell’ambito di un rapporto d’impiego.

Il monte ore effettivo coincide invece con le ore mediamente lavorate e rileva ai fini della valutazione di congruità dell’offerta. 

In sostanza il costo medio annuo del personale viene determinato in modo da coprire anche la frazione di costo che l’appaltatore dovrà sostenere per sostituire il personale assente (per malattia, ferie e altre evenienze),  in base al monte ore contrattuale indicato in offerta; solo quest’ultimo, dunque, esprime il tempo reale del servizio per cui la concorrente si è impegnata contrattualmente in sede di offerta. 

Tanto premesso,  il TAR ha osservato che, diversamente da quanto prospettato, l’approfondita analisi dei documenti allegati in giudizio, aveva consentito di accertare che parte ricorrente aveva invece effettivamente inteso incrementare le ore contrattuali (ossia quelle necessarie per lo svolgimento del servizio) evidenziando, per altro verso, l’impossibilità di predeterminare con esattezza le ore effettive.

Ciò rendeva legittimo il rilievo dell’Amministrazione  in ordine alla  sostanziale modifica dell’offerta in uno dei suoi elementi essenziali, quale è la voce relativa al monte ore destinato allo svolgimento dei servizi oggetto di gara che, inevitabilmente, si riflette sul costo del personale impiegato per eseguire l’appalto.

Il TAR ha poi ritenuto  infondata anche la doglianza con cui parte ricorrente lamentava che il RUP non avrebbe potuto legittimamente contestare l’insufficienza delle ore destinate allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.

Sul punto il TAR ha  osservato che se è pur vero che, come rilevato da parte ricorrente, le regole di gara non prescrivano  un monte ore minimo da destinare allo svolgimento di tali servizi, tuttavia il CSA richiamava un allegato con la specificazione in dettaglio delle frequenze delle operazioni di pulizia (cadenza giornaliera, settimanale, mensile etc.) e tale specificazione  ha consentito al Collegio di vagliare, pur nei limiti propri del sindacato giurisdizionale del G.A. sull’anomalia,  la verifica della (in)congruità dell’offerta posta in essere dall’Amministrazione, ritenuta corretta e non illogica. 

Silvio Motta
Partner
Carmelo Barreca
Of Counsel
 

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