Costituzione di società all'estero: un investimento internazionale

Con la globalizzazione, e la scoperta dell'internazionalizzazione come risorsa per la creazione e crescita di società, non è un’eccezione la ricerca di metodi di investimento all’estero.

Naturalmente, per investire all’estero dall’Italia rimanendo in regola con il sistema fiscale italiano, è di fondamentale importanza circondarsi di professionisti esperti. Le varie modalità e forme che si possono dare al proprio investimento oltre i confini nazionali possono essere diverse, alcune tra le principali: branches di un’attività già stabilita in Italia (stabile organizzazione), una società composta da persone e/o enti privi di personalità giuridica, una società di capitali minuti di personalità giuridica.

Una branche concerne lo svolgimento di un’attività economica in un paese diverso da quello della sua sede legale. Le branches possono essere denominate come tali, o come agenzie, stabili organizzazioni, rappresentanti...in ogni caso, sono soggette ai diritti impositivi dello Stato in cui si svolgono. Infatti, le leggi fiscali riconoscono le attività economiche da tassare in base a: la presenza fisica (luogo adito), l’agente dipendente (persona incaricata). Naturalmente, le norme specifiche relative all’interpretazione di questi standard generali variano singolarmente da paese a paese.

Le società di persone possono essere general partnerships o limited partnerships: nelle prime, tutti i soci condividono uno stato di responsabilità illimitata; nelle seconde, un socio principale si assume la responsabilità illimitata mentre gli altri una responsabilità limitata e definita. La responsabilità si riferisce al capitale investito da ognuno. Useful tip: generalmente, la cessione delle quote di partecipazione facenti parte di general partnerships richiede il consenso unanime di tutte le parti, da questa circostanza e in questo caso la denominazione della società ciò e close-end limited partnership (e, in caso contrario, come open-end limited partnership).

Le società di capitali sono caratterizzate dalla costruzione di una società sussidiaria, definendo anche la forma societaria che si intende dare a quest’ultima. Spesso, le società di capitali possono essere costituite come società a responsabilità limitata o società per azioni. Un punto in comune tra le due è la responsabilità, una differenza è che nella prima il capitale sociale minimo è tipicamente meno alto rispetto alla seconda.

Per quanto riguarda i riferimenti legali riguardanti questi diversi tipi di società, facendo riferimento all’Italia, l’art.25 della l.218/95 fornisce un’utile definizione del contratto di società: alle società si applica il diritto dello Stato in cui sono state costituite, e/o dell’Italia se qui si trova la sede principale dell’amministrazione.

Ma osserviamo, qui di seguito, quale può essere effettivamente il beneficio della creazione di una società come investimento all’estero e anche a che tipo di fenomeno può dare luogo.

I Vantaggi di aprire una società all'estero: il fenomeno dell'esterovestizione

Un passaggio fondamentale per investire all’estero in maniera legale e legittima, è affidarsi unicamente a professionisti nell’ambito commerciale e fiscale. Infatti, studiando superficialmente gli oneri fiscali che si applicano alle società in paesi diversi dall’Italia, può sembrare solo conveniente spostarsi! Tuttavia, per quanto questa sia una condizione fattuale di parziale veridicità, è necessario considerare il quadro fiscale di riferimento nella sua interezza. Un dettaglio particolare è quello dell’esterovestizione, secondo la definizione del d.l. n.223/2006: una società è realmente una società estera, e cioè locale nel paese estero del caso, se amministrata da persone italiane? No! Più precisamente, l’esterovestizione è un reato costituito da una persona fiscalmente residente in Italia che costituendo una società all’estero elude le tasse per quella società in Italia. Per evitare di commettere esterovestizione, sarà sufficiente compilare il modello unico in Italia dichiarando anche le somme pagate all’estero, che potranno servire a ridurre ciò che si paga in Italia.

Dove conviene aprire una società: la sede legale con la libertà di stabilimento

In molti casi, costituire una società all’estero agevola l’attività dell’imprenditore italiano, il quale può trarre dallo stato estero una più vantaggiosa fiscalità, muovere la residenza personale o sfruttare lo sviluppo maggiore dei mercati d’interesse “sfuggendo” all’onerosa burocrazia caratterizzante il sistema amministrativo e legale Italiano.

Allo stesso momento, però, la procedura legale di riferimento per costituire una società all’estero piuttosto che in Italia può apparire confusa, il che può far incorrere l’imprenditore in errori e dunque in sanzioni legali.

Il seguente articolo mira a chiarire alcuni aspetti della costituzione di una società all’estero, ma si consiglia sempre, in primo luogo, di consultare un professionista, viste le numerose peculiarità nazionali a riguardo.

In primo luogo, è importante chiarire che nel contesto dell’Unione Europea vige la libertà di stabilimento, ai sensi dell’art.49 TFEU:

"La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società (…), alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini”.

Le società possono dunque essere costituite e dislocate all’estero all’interno dell’’Unione Europea. È possibile allo stesso modo, infatti, anche spostare la sede di una società precedentemente costituita in Italia.

L’art.54 TFEU elenca i requisiti perché una società possa avere libertà di movimento, e quindi, di stabilimento:

•    La società deve essere costituita conformemente alla legislazione di uno Stato Membro;

•    La società deve avere la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione.

A questo proposito, ai sensi dell’art.50(2) TFEU, Il Parlamento, il Consiglio Europeo e la Commissione “esercitano controllo sullo stabilimento di società all’estero, in particolare riguardo la loro legittimità e la protezione della libera concorrenza”.

Esistono però limitazioni alla libertà di stabilimento, ai sensi per esempio dell’art.52 TFEU: gli Stati sono infatti autorizzati ad applicare delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime particolare per i cittadini stranieri, se giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Ad ogni modo, una volta che una società si costituisce in un dato sistema nazionale, la società sarà soggetta alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati (art.55 TFEU).

A questo proposito, lo Stato italiano, ad esempio, considera società costituite in Italia anche le seguenti, citando l’art.73, comma 3 del T.U imposte sui redditi D.P.R n. 917/1986):

“…Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.”

Se la legge applicabile alle società all’estero è peculiare, è possibile da parte di un imprenditore italiano che desideri aprire una società all’estero scegliere lo Stato che offre più vantaggi, garanzie e sicurezze per la società. Tra le mete europee più interessanti per gli imprenditori italiani in tema di costituzione di una società vi sono le Canarie, Dubai e il Portogallo.

In primo luogo, le Isole Canarie (Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro e La Gomera) offrono un regime fiscale particolarmente vantaggioso per l’attività imprenditoriale essendo da un lato in una posizione strategica per le rotte commerciali e i viaggi turistici, dall’altro lato di un’autonomia dovuta alla loro posizione “ultraperiferica”. IL Regime Economico e Fiscale (REF) delle Canarie è considerato ad oggi uno dei migliori regimi fiscali in Europa, essendo la tassazione agevolata da strumenti fiscali che incentivano la riserva degli investimenti (RIC) e la deduzione degli investimenti (DIC). Inoltre, lo sviluppo economico è tutt’oggi supportato dalla presenza della Zona Especial Canaria (ZEC), fondata per garantire la sicurezza degli investimenti, soprattutto esteri. Inoltre, nel caso specifico dell’Italia, è presente una convenzione con la Spagna che evita agli imprenditori di essere sottoposti alla doppia tassazione.

Anche zone di libero scambio a Dubai, come per le Canarie, si caratterizzano per il regime fiscale agevolato, il cui in questo caso non prevede tasse né sui redditi societari né su quelli personali. È possibile inoltre, da parte degli imprenditori stranieri, nelle zone di libero scambio, richiedere un permesso di soggiorno per residenti nel momento in cui si decida di costituire una società.

Infine, per il settore dell’immobiliare, della ristorazione, del turismo e delle attività agricole, il Portogallo offre un altro scenario interessante per gli investimenti. Dagli anni 2011-2015, infatti, il Paese è in crescita economica ed investire oggi potrebbe risultare in tassazione vantaggiosa e una maggior possibilità di  successo.

Costituire o spostare una società all’estero comporta però anche dei rischi qualora la procedura non venga eseguita accuratamente, ossia il venir sottoposti a sanzioni legali.

Per quanto riguarda il trasferimento della sede legale all’estero, è dunque necessario porre attenzione soprattutto al cambio di residenza fiscale.

Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si considerano residenti in Italia (articolo 2 comma 2 del DPR n. 917/86) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni sui 365), anche non continuativamente, vedono verificata una delle seguenti condizioni: iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, individuazione nel territorio Italiano del proprio domicilio; e individuazione nel territorio italiano della propria residenza.

Tuttavia, occorre fare attenzione soprattuto al comma 2-bis dell’art.2 del TUIR.

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”

È quindi necessario, per evitare qualsiasi denuncia per evasione fiscale, da parte del cittadino italiano residente all’estero, iscriversi all’AIRE, dichiarando dunque il cambio di residenza. In alcuni casi, come le sopra citate Canarie, è anche possibile che vi siano dei particolari accordi bilaterali tra l’Italia e lo Stato estero di riferimento che elimina la doppia tassazione.

In conclusione, è appropriato, quando ci si informa sugli Stati in cui investire è più vantaggioso, considerare la presenza di accordi bilaterali tra lo Stato in questione e l’Italia (come nel caso delle Canarie), la presenza di “zone di libero scambio” (free zones, come per gli Emirati Arabi) e la situazione economica favorevole (come nel caso del Portogallo).

Quali tipi di società: SRL - LTD - SLP: il commercio online e il fisco

Sempre conforme al tema dei possibili vantaggi che si possono trovare nel costituire una società all’estero, vi è la differenza tra le SRL italiane e le rispettive LTD inglesi.

Queste ultime, infatti, possono risultare molto vantaggiose, sia in termini di efficienza economica che in termini di flessibilità.

Le principali differenze tra le due sono le seguenti:

•    Nel caso di una SRL il capitale sociale deve essere di almeno 10.000 euro, nel caso delle LTD il capitale minimo è di 100 sterline solamente;

•    L’intervento del notaio è sempre richiesto nella costituzione di una SRL, quando è facoltativo nella costituzione delle LTD;

•    Le SRL devono specificare l’oggetto sociale, quando le LTD possono ometterlo;

•    I soci delle LTD possono essere sia persone fisiche che giuridiche, quando le SRL non ammettono persone giuridiche tra i soci;

Se le varie differenze vengono analizzate da un punto di vista economico di spesa per costituire una società, tra cui spese notarili, imposte di registro, iscrizione alla Camera di Commercio, aprire una LTD appare molto più vantaggioso.

Sia per quanto riguarda le SRL che per quanto riguarda le LTD, comunque, una richiesta sempre più frequente è la costituzione delle società tramite piattaforma online. Il tema è regolato a livello Europeo dalla Direttiva 2019/1151 del Parlamento Europeo e del consiglio, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. In Italia, la Direttiva è stata trasposta dalla “Legge di delegazione Europea 2019-2020”, e legalizza, ad esempio, la formazione delle società SRL tramite videoconferenza e la firma elettronica riconosciuta.

La normativa europea è in prima linea in tema di controllo delle procedure online e salvaguardia del consumatore in tema di costituzione delle società online.

Perché rivolgersi a uno studio legale internazionale specializzato nel settore Corporate

Costituire una società all’estero è quindi legale e vantaggioso per l’imprenditore italiano, in tema di sicurezza, di ottimizzazione economica e della tempistica, e come scelta di vita.

Ad oggi, viste le numerose richieste in tema, numerose sono le truffe in cui si può incorrere, specialmente online. A questo proposito, è necessario, al fine di scegliere la via legale più opportuna a seconda delle singolarità di ogni caso, e per non ricorrere in sanzioni legali, rivolgersi ad uno studio legale internazionale per una consulenza appropriata. In secondo luogo, uno studio legale internazionale può offrire consulenza specifica caso per caso, aiutando il cliente ad individuare la situazione più conveniente e la formula più adatta, sia in termini di luogo che in termini di società (SRL, LTD…).

La fiscalità internazionale è un ambito in cui è necessario accertarsi di avere delle garanzie di affidabilità e di professionalità da parte dell’ente di consulenza a cui ci si affida: il diritto delle società internazionali appare infatti estremamente variabile, per cui una consulenza costantemente aggiornata sulle nuove normative è più che necessaria.

Cenni sulle altre operazioni: trasferimento, fusione e scioglimento di società

Volendo investire all’estero tramite una società, è necessario conoscere le dinamiche legate al trasferimento, alla fusione o allo scioglimento di tali attività economiche.

La fonte più aggiornata è completa è la Direttiva UE 2019/2121: questa fu approvata proprio al fine di regolamentare e facilitare il processo di internazionalizzazione e mobilità delle attività economiche europee. Alla base di questo obiettivo troviamo il principio di libertà di stabilimento, definito all’art.49 del TFUE come “l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini”.

Proprio al 2ndo considerando, la Direttiva sopracitata riprende la chiave interpretativa della corte di Giustizia dell’Unione Europea ed esplica la sostanzialità dei trasferimenti societari transfrontalieri: la libertà di stabilimento porta una società costituita secondo le normative di uno stato membro, se conforme alle normative di un altro Stato membro, a poter passare sotto la giurisdizione di quest’ultimo.

La fusione è regolata dalla Direttiva UE 2017/1132, che definisce le fusioni transfrontaliere come operazione che coinvolgono società di capitali con sedi differenti in Stati membri dell’Unione Europea. Una fusione transfrontaliera è costituita da un processo suddivisibile nelle fasi preparatoria, decisionale, esecutiva e di verifica: al fine di agire sempre nel rispetto della legge, è raccomandabile consultare gli aspetti procedurali previsti nei paesi coinvolti.

La scissione transfrontaliera non è riconosciuta da una specifica regolamentazione, viene comunque esemplificata come freedom to divide ed è oggetto di numerosi studi: tuttavia, non si è ancora raggiunto un parere unanime su come svolgerla, e si possono seguire diverse vie.

FAQ

Sappiamo ora come, e con che obblighi, aprire una società all’estero sia un’opportunità declinabile in vari modi. Le curiosità e i dettagli da curare in merito possono essere molteplici.

Per esempio, se si decide di stabilire la suddetta società in uno stato Europeo a fiscalità vantaggiosa, quella sarà una società onshore; diversamente, se la si stabilisce in uno stato estero in cui la tassazione ammonta allo 0%, sarà una società offshore.

A seconda del paese, i tempi di creazione della società possono essere di qualche ora o di qualche settimana. Per tutti i tecnicismi, dal trasferimento alla gestione della contabilità, così come la registrazione e l’integrazione a livello internazionale, lo studio legale Giambrone & Partners può avvalersi nel supportarvi di estesa conoscenza ed esperienza concreta negli ambiti di business & company matters transnazionali.

 

Giambrone & Partners è uno Studio Legale Internazionale con sedi a Milano, Roma, Palermo, Napoli e Sassari. Per avere maggiori informazioni, non esitate a contattarci qui o, in alternativa, scriveteci all’indirizzo info@giambronelaw.com oppure,contattateci telefonicamente ai seguenti recapiti:

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