Catcalling, quando è reato?

Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare del fenomeno del “catcalling”, ovvero di complimenti indesiderati, da parte di uomini, con toni poco lusinghieri rivolti, solitamente, alle donne mentre camminano per strada o mentre svolgono attività sportiva.

Tale fenomeno, inquadrabile nella fattispecie penale della molestia, consiste principalmente in commenti indesiderati, gesti, strombazzi, fischi, inseguimenti, avances sessuali in aree pubbliche o aperte al pubblico, come parchi e giardini, nonché in mezzi di trasporto.

Dalla terminologia, si evince come la donna, destinataria di molestie verbali, venga considerata quasi una “preda”, così da giustificare un comportamento al limite della legalità.

Il carattere ingiurioso e degradante dei commenti, lesivi della dignità della persona, potrebbe vedere quale conseguenza anche traumi psicologici, ansia, fino ad una modifica delle proprie abitudini di vita. Ad esempio, cambiare il percorso per rientrare presso la propria abitazione, evitare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici, interrompere l’attività fisica all’aperto.

Quando è reato?

Tale fenomeno, ad oggi, non risulta disciplinato da un’apposita norma incriminatrice. In attesa che il legislatore penale intervenga con una disciplina ad hoc, tale condotta potrebbe essere inquadrata e ricondotta all’interno dell’art 660 c.p.

Art.660 c.p.

La norma citata recita “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.

Il reato in parola punisce e disciplina condotte riconducibili al “catcalling”. Per petulanza si intende un atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza, intromissione inopportuna e continua; il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso persone determinate e non quindi verso la collettività; bene tutelato risulta essere l’ordine pubblico.

Ne discende che il reato di molestie o disturbo alle persone, risulterebbe integrato allor quando un soggetto, in luogo pubblico, è destinatario di molestie verbali consistenti anche in complimenti indesiderati, gesti, strombazzi, fischi, inseguimenti, avance sessuali.

Il Catcalling potrebbe integrare la più grave fattispecie di cui all’art.612 bis c.p. “atti persecutori” ovvero il c.d. stalking.

Il fenomeno del cat-calling, sempre più in espansione, impone un’ulteriore riflessione. Ed invero, ove tali molestie vengano reiterate, cagionando un grave stato di ansia o di paura ovvero siano tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, nonché idonee ad ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ed ancora tali da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, potrebbe configurarsi il reato di stalking.

Tuttavia, beni tutelati dagli articoli 660 e 612 bis sono rispettivamente l’incolumità pubblica e la libertà morale, così da auspicarsi un intervento tempestivo del legislatore volto a fornire una tutela rafforzata a tale fenomeno sociale sempre più in via di espansione.

 

Giambrone & Partners è uno Studio Legale Internazionale con sedi a MilanoRoma, Palermo Sassari. Per avere maggiori informazioni, non esitate a contattarci qui o, in alternativa, scriveteci all’indirizzo info@giambronelaw.com oppure,contattateci telefonicamente ai seguenti recapiti:

Sede di Milano: +39 02 9475 4184
Sede di Roma: +39 06 326498
Sede di Palermo: +39 091 743 4778
Sede di Sassari: +39 079 9220012