Contagi da Covid-19 nel luogo di lavoro, le tutele dell'Inail e l'eventuale risarcimento danni

Contagio da Covid-19 nel luogo di lavoro, indennità Inail e risarcimento danni. In questi tempi di pandemia sono nati anche questi casi e per ogni fattispecie bisogna capire se, oltre al rimborso dell’Inail, c’è un risarcimento danni da parte del datore di lavoro. La risposta a questo quesito è: sì, ma solo se davanti a un giudice viene provata la violazione, per dolo o colpa, da parte del datore di lavoro dell’obbligo di adozione di misure idonee per la tutela della salute dei lavoratori.


L’indennità Inail


Ma andiamo con ordine, cominciando a illustrare quella che è l’indennità Inail nei casi in cui un lavoratore è affetto da coronavirus. Ebbene, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge del 17 marzo 2020, “nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
Ma da quando viene erogata l’indennità al lavoratore? Per rispondere a questa domanda, l’Inail ha precisato che l’erogazione scatta dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, insomma dall’inizio della quarantena. Inoltre, l’Istituto mette in chiaro le percentuali di indennità: è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al novantesimo giorno e al 75% della retribuzione media giornaliera dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica. Mentre il datore di lavoro è tenuto a erogare l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 60% nei successivi 3 giorni, salvo migliori condizioni contrattuali.


Le responsabilità del datore di lavoro


Attenzione, però, perché questa forma di tutela dell’Inail non può essere scambiata come eventuale risarcimento del danno a seguito di responsabilità civile o penale del datore di lavoro. Qui entra in gioco l’articolo 2.087 del Codice civile, nel quale viene spiegato come sia possibile affermare la responsabilità del datore di lavoro, nel momento in cui si dimostri che quest’ultimo abbia violato, con dolo o colpa, le misure di contenimento del rischio di contagio, elencate nei protocolli e nelle linee guida regionali e nazionali.
Dunque, il dipendente che ha contratto il Covid-19 può agire legalmente contro il proprio datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto “danno differenziale” (dato appunto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro e quanto dovuto a titolo di risarcimento del pregiudizio subìto per effetto della responsabilità del datore di lavoro). Il risarcimento non è automatico perché deve essere dimostrato il danno biologico e, dunque, che il datore di lavoro non abbia, per colpa o dolo, adempiuto all’obbligo di adozione di misure idonee per la tutela della salute dei lavoratori.

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