I procedimenti in tema di matrimonio in Italia e Spagna

 

La dissoluzione del vincolo matrimoniale è un procedimento particolarmente delicato e pieno di particolarità, che variano a seconda della giurisdizione competente o della legge applicabile al caso concreto.

Come è facilmente immaginabile, ogni Paese ha le proprie leggi circa l’unione e la rottura matrimoniale e, proprio per questa ragione, può essere interessante oltre che utile conoscere le principali differenze tra i procedimenti italiani e quelli spagnoli. Per poter cogliere con precisione le differenze, preliminarmente è necessario distinguere quelli che sono gli effetti prodotti da una separazione e quelli, invece, prodotti dal divorzio.

Infatti, con la separazione, che in entrambi i sistemi giurisdizionali può essere giudiziale o consensuale, i coniugi chiedono al giudice di pronunciare soltanto la sospensione (e non l’interruzione) degli effetti civili del matrimonio. Dunque, il vincolo matrimoniale non viene interrotto e ció implica che, in primo luogo, nel caso di una eventuale riconciliazione non sará necessario procedere con una nuova celebrazione del matrimonio e, poi, che alcune determinate obbligazioni - come, ad esempio, quelle di natura alimentare e assistenziale - sopravviveranno nonostante la pronuncia del giudice.

Il divorzio, al contrario, da luogo ad una rottura definitiva del vincolo matrimoniale, e ció comporterá la perdita definitiva dei diritti successori tra i coniugi e l’estinzione delle obbligazioni derivanti dal matrimonio purché non riguardino direttamente gli eventuali figli in comune.

É bene tenere a mente che, nel caso del diritto italiano, la separazione è (salvo alcuni casi eccezionali) una fase previa e necessaria a quella del divorzio, non potendosi chiedere direttamente l’interruzione del vincolo matrimoniale.

Nella fase della separazione, i coniugi si confrontano per la prima volta con una definizione per iscritto delle condizioni e delle circostanze secondo le quali eventualmente la relazione - anche se non piú matrimoniale - continuerà e ció perlomeno fino alla pronuncia del divorzio.

La separazione sará consensuale, o di mutuo accordo, nel caso in cui i due coniugi decidano consensualmente di accordarsi, con l’aiuto degli avvocati, circa le condizioni che poi verranno omologate davanti al Giudice; al contrario, la separazione sará giudiziale nel caso in cui non esista possibilitá di previo accordo e sia necessario l’intervento del giudice per determinare le condizioni della stessa.

In Spagna, al contrario, è possibile procedere direttamente con il divorzio senza necessitá di esperire la fase previa relativa alla separazione. Tuttavia, nel caso in cui si voglia optare per la separazione - sempre possibile, in quanto istituto dagli effetti meno drastici rispetto a quelli del divorzio - sará possibile scegliere tra la separazione consensuale, che puó essere perfezionata anche tramite un avvocato o un notaio, o quella contenziosa.

In entrambe le giurisdizioni, il coinvolgimento del Pubblico Ministero sarà indispensabile in tutti quei casi in cui siano interessati minori di età o soggetti incapaci che dipendano dai coniugi.

Due sono le differenze principali tra il procedimento italiano e quello spagnolo:

  1. L’esistenza dell’istituto dell’”addebito nella separazione” nel diritto italiano

Con questa espressione si fa riferimento ad una dichiarazione eventualmente pronunciata dal giudice, su richiesta di una parte, circa il fatto che un coniuge abbia adottato o meno un comportamento contrario ai doveri matrimoniali che possa considerarsi causa del fallimento della relazione coniugale (come, ad esempio, nel caso di infedeltá). É di estrema importanza notare che l’eventuale pronuncia di addebito è valutata dai Giudici prestando una speciale attenzione al caso concreto, alle circostanze di fatto oltre che alla dinamica della vita matrimoniale in questione ancor prima del suo scioglimento.

Nel caso in cui la domanda di addebito sia accolta dal Giudice, tale pronuncia puó dar luogo a degli effetti molto gravi, dal momento che il coniuge dichiarato “colpevole” del fallimento matrimoniale perderá l'eventuale diritto al mantenimento o ai diritti successori ancora pendenti durante la fase della separazione, o potrá addirittura essere chiamato a risarcire il danno causato nel caso in cui la propria condotta si consideri abbia vulnerato i diritti fondamentali dell’altro coniuge. 

  1. La necessaria differenza tra le azioni matrimoniali e le azioni patrimoniali

Mentre in Spagna le azioni relative ad i regimi economico-matrimoniali - che sono quelli della comunione dei beni (“sociedad de gananciales”), della partecipazione e della separazione dei beni - possono essere oggetto di una valutazione complessiva da parte del Giudice nell’ambito dello stesso procedimento di separazione o divorzio, in Italia è necessario - in caso di dover procedere con la dissoluzione della comunione matrimoniale dei beni - seguire con un procedimento ad hoc, distinto e (quasi sempre) successivo rispetto a quello di separazione, non potendo cumulare le azioni a carattere economico con quelle che riguardano, invece, lo status matrimoniale e familiare.

Alla luce di quanto esposto, risulta di significativa importanza poter sapere per tempo quale procedimento di separazione e/o divorzio riguarderá il caso concreto, soprattutto nel caso in cui la relazione matrimoniale sia stata caratterizzata da elementi transnazionali. Sotto questo profilo, la consulenza di un avvocato internazionale - che conosca bene i due sistemi giurisdizionali - potrebbe fare un’enorme differenza.

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