Apertura di credito e fido di fatto

In assenza di forma scritta, il correntista può provare l’esistenza di un fido di fatto dalle risultanze degli estratti conto, della Centrale Rischi e dal comportamento concludente tenuto dall’Istituto di Credito.

Ai sensi dell’art. 1842 cc, “L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.

Nel contenzioso bancario, la presenza o meno di un contratto di apertura di credito assume particolare rilevanza ai fini della ripetizione dell’indebito invocata dal correntista con riferimento agli interessi, spese e, in generale, alle competenze illegittimamente addebitate dall’Istituto di Credito.

Ed infatti, in caso di conto corrente assistito da un fido bancario, il termine ordinario di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente; viceversa, la prescrizione decorrerà dal compimento della singola rimessa.

In assenza di una regolare apertura di credito, ovvero laddove la Banca non consegni al correntista il relativo contratto nonostante la rituale richiesta ex art. 119 tub, questi potrà dimostrare l’esistenza di un “affidamento di fatto”, rapporto che potrà essere dedotto da una serie di circostanze quali:

- l’indicazione negli estratti conto di tassi differenziati (intro ed extra-fido), l’addebito di spese di istruttoria fido e disponibilità fondi, l’applicazione della commissione di massimo scoperto;

- l’indicazione in Centrale Rischi presso la Banca d’Italia dell’ammontare del fido utilizzabile;

- la sistematica e tollerata operatività con ‘saldo passivo’ del correntista;

- il mancato avvio di azioni di recupero dell'esposizione debitoria (ex multis Trib. Napoli nord, 10 settembre 2021; Trib. Pistoia 30 marzo 2021, n. 298; Corte d’appello bari 3 agosto 2020; Tribunale Latina sez. ii 29 agosto 2018).

Pertanto, dinanzi al comportamento illegittimo dell’Istituto di Credito, il correntista potrà far valere in giudizio la presenza di un’apertura di credito anche in assenza di contratto scritto e richiedere la ripetizione dell’indebito entro il termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.

                 avv. Marco Del Vecchio                                                       avv. Luca Pierri

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