Tutela legale in caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro

Secondo l’Istat, sono un milione e 404 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie o ricatti sessuali sul posto di lavoro. 
I comportamenti qualificabili come “molestie sessuali”, che possono provenire da colleghi, dal datore di lavoro, ma anche dai clienti, hanno come bersaglio per lo più le donne, ma in alcuni casi, meno frequenti, anche degli uomini.

Un fenomeno tristemente esistente e diffuso da sempre, di cui però si è iniziato finalmente a parlare soprattutto dopo l’emergere delle proteste, a livello internazionale, innescate dal movimento #meetoo, nato a seguito delle denunce sporte negli Stati Uniti a carico di un noto produttore di Hollywood.

Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna) le molestie sessuali sono identificate come discriminazioni costituite da tutti “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo​.

Dette molestie, come le donne sanno bene, possono assumere le forme più varie: dalle osservazioni inopportune sulle caratteristiche fisiche di una persona, ai commenti non desiderati sulla sessualità, dagli sguardi, gli “occhiolini” o gesti allusivi, all’esibizione di materiale pornografico (p.es. foto), fino ad arrivare ai contatti ed alle aggressioni fisiche o addirittura alle violenze sessuali. Per non parlare dei ricatti sessuali al fine di accordare progressioni in carriera che dovrebbero basarsi unicamente su anzianità di servizio e merito.

Chi subisce molestie sessuali sul posto di lavoro, può procedere contro il molestatore o la molestatrice, ma anche contro il datore di lavoro, essendo quest’ultimo tenuto per legge a garantire l’incolumità del lavoratore e un ambiente di lavoro sereno e protetto.
Tali comportamenti, oltre che dare luogo ad un potenziale risarcimento, sono perseguibili anche dal punto di vista penale, in quanto essi possono integrare numerosi reati: molestia, violenza sessuale, violenza privata.

E’ bene precisare che per la legge italiana vige il divieto di licenziamento (con conseguente nullità dello stesso ed obbligo alla reintegrazione, quale ipotesi di licenziamento discriminatorio) di una lavoratrice o un lavoratore che abbia denunciato per molestie sessuali il datore di lavoro od un superiore od un collega.

Avv. Federica Brondoni

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