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TAR Piemonte / Registro elettronico scuole private
Il TAR Piemonte: anche le scuole private devono garantire ai genitori l'accesso al registro elettronico
Con la sentenza n. 1590/2026, il TAR Piemonte afferma che il gestore privato di un servizio scolastico è soggetto alla disciplina sull'accesso agli atti: negare le credenziali del registro elettronico a un genitore è illegittimo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 1590/2026 pubblicata l'8 luglio 2026 (Sezione Seconda), ha accolto il ricorso presentato da un genitore contro una scuola privata torinese, condannando l'istituto a consentirgli l'accesso pieno e permanente al registro elettronico riguardante la figlia minore, oltre che a tutta la documentazione scolastica a essa relativa.
I fatti
Il ricorrente, genitore di un'alunna iscritta presso l'istituto torinese, aveva richiesto con formale diffida il rilascio delle credenziali per l'accesso continuativo al registro elettronico, oltre al certificato di iscrizione e a ogni documento attestante l'andamento scolastico della figlia.
Di fronte all'inerzia della scuola — che si era limitata a trasmettere le pagelle trimestrali e gli inviti ai colloqui con i docenti, senza concedere l'accesso diretto al registro — il genitore ha proposto ricorso per l'accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell'istituto a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio è stato disposto il contraddittorio anche nei confronti dell'altro genitore della minore, che tuttavia non si è costituito in giudizio.
Le questioni preliminari
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla scuola, chiarendo alcuni importanti punti di principio.
Giurisdizione amministrativa anche sui privati che svolgono un servizio pubblico. Sebbene l'istituto sia una società per azioni di diritto privato, in quanto gestore di un servizio scolastico è soggetto alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss., legge n. 241/1990) e alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo un principio già affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 1999.
Tempestività del ricorso. La precedente corrispondenza e-mail tra i legali delle parti non poteva considerarsi un diniego espresso: il termine decadenziale decorreva pertanto dal silenzio formatosi sull'istanza del dicembre 2025.
Nessun obbligo di notifica all'altro genitore quale controinteressato. Non trattandosi di impugnazione di un provvedimento amministrativo espresso, ma di ricorso avverso il silenzio, l'altro genitore non rivestiva la qualità di controinteressato necessario.
Persistenza dell'interesse ad agire. Le pagelle e gli inviti ai colloqui trasmessi dalla scuola non soddisfacevano la richiesta, che aveva a oggetto un accesso continuativo al registro elettronico e non prestazioni informative episodiche.
Il merito: perché l'accesso al registro elettronico va garantito
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che il registro elettronico costituisce oggi lo strumento più efficace di comunicazione tra scuola e famiglia: vi confluiscono assenze, valutazioni, note disciplinari e comunicazioni con i docenti. Negare l'accesso diretto tramite credenziali, limitandosi a forme di informazione parziale, integra un'illegittima compressione del diritto del genitore di seguire il percorso scolastico della figlia.
Le obiezioni in materia di privacy
Quanto alle obiezioni sollevate dalla scuola in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 — GDPR), il TAR le ha giudicate infondate. Il principio di minimizzazione non osta all'accesso: il genitore richiedente accederebbe soltanto ai dati relativi alla propria figlia, in modo analogo a quanto già consentito senza limitazioni all'altro genitore e a tutti gli altri genitori dell'istituto. Un eventuale difetto della piattaforma informatica, che consentisse la visione di dati eccedenti, costituirebbe un problema strutturale riguardante l'intera platea dei genitori, non opponibile selettivamente al solo ricorrente.
Il rilievo del provvedimento della Family Court di Londra
Il TAR ha inoltre richiamato un provvedimento della Family Court londinese, emesso nell'ambito della separazione tra i genitori della minore, che riconosceva espressamente al padre il diritto di ricevere informazioni sul percorso scolastico della figlia e di partecipare agli incontri con gli insegnanti. Un passaggio significativo, che conferma la piena rilevanza dei provvedimenti stranieri in materia di responsabilità genitoriale anche nei rapporti con le istituzioni scolastiche italiane.
Il dispositivo
Il Tribunale ha condannato l'istituto scolastico a garantire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, l'accesso a tutta la documentazione riguardante la minore, incluse le credenziali di accesso permanente al registro elettronico anche per gli anni scolastici successivi, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Cosa significa per i genitori
La pronuncia fissa un principio di portata generale: anche le scuole private, in quanto gestori di un servizio pubblico, non possono sottrarsi agli obblighi di trasparenza verso le famiglie. Il genitore — anche se separato o non convivente — ha diritto a un accesso diretto, continuativo e paritario alle informazioni sul percorso scolastico dei figli, senza che la scuola possa filtrarle o ridurle a comunicazioni episodiche.
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