Successioni legittime. Artt. 565-586 c.c.

I riferimenti normativi in materia di successione legittima si trovano nel Libro II, Titolo II del Codice civile, in particolare artt. 565-586, che regola la materia dall’apertura della successione fino alla sua devoluzione finale.  

Il legislatore italiano in linea di principio garantisce al testatore di disporre liberamente dei propri beni per il periodo successivo alla morte, intervenendo solo in via suppletiva, in caso di assenza di volontà testamentaria, con le norme in materia di successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.).

Il fondamento della successione legittima deve essere individuato nella tutela della famiglia, istituto di importanza sociale e di rilievo costituzionale (art 29 cost.). Pertanto, non deve sorprendere che l’art 565 c.c. indichi come soggetti successibili in virtù di legittima il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e, da ultimo, lo Stato. 

All’interno di queste categorie di soggetti occorre distinguere tra I c.d. legittimari, ovvero il coniuge, I discendenti e gli ascendenti e i cd. eredi legittimi, ovvero i collaterali, i parenti e lo Stato, che subentreranno nella successione solo nell’eventualità in cui non vi siano legittimari. 

Le quote nella successione legittima

Il legislatore, sempre nell’ottica di tutelare la famiglia e prevenire dispute ereditarie, delinea la quota spettante a ciascuna categoria di soggetti sopra individuati in base al numero e al tipo di familiari in vita al momento del decesso del de cuius

Nel caso in cui succedano al de cuius solo i figli, questi ereditano in parti uguali l’intero patrimonio del de cuius ex art. 566 c.c. Degno di menzione è il comma 1 dell’art. 567 c.c. che, a seguito della modifica apportata dal D. Lgs. Del 28 dicembre 2013 n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 equipara i figli adottivi ai figli.

Nel caso in cui il de cuius sia deceduto senza lasciare discendenti, collaterali (fratelli e sorelle) o loro discendenti, succedono ex art. 568 i genitori del de cuius in parti uguali. Qualora non siano in vita neanche i genitori del de cuius, succedono per metà gli ascendenti della linea materna e per metà quelli della linea paterna (art 569 c.c. comma 1.). 

Nel caso in cui il de cuius sia deceduto senza lasciare discendenti e ascendenti, in virtù dell’art. 570 c.c. gli succedono i collaterali, ovvero fratelli e sorelle. Al comma 2 del medesimo articolo, il legislatore specifica che ai cd. Germani, ovvero fratelli o sorelle che condividono con il de cuius entrambi i genitori e pertanto un vincolo di parentela più stretto, è riservata una quota doppia di eredità rispetto a quella degli unilaterali. 

Nel caso di concorso tra genitori e collaterali ai genitori è riservato metà patrimonio (art 571 c.c.) e l’altra metà è riservata ai collaterali seguendo sempre la distinzione tra collaterali germani e unilaterali.

Nel caso di premorienza di discendenti, ascendenti, collaterali e loro discendenti, la successione si aprirà in virtù dell’art 572 c.c. in favore dei parenti prossimi entro il sesto grado. 

La questione si complica ulteriormente qualora, unitamente ai soggetti suddetti, vi sia anche la concorrenza del coniuge del de cuius. 

In virtù dell’art. 581 c.c., qualora al coniuge concorre un solo figlio, egli ha diritto a metà del patrimonio, mentre qualora concorrano due o più figli ha diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. 

Se il coniuge concorre con ascendenti e collaterali, a questo è riservata una quota pari a due terzi del patrimonio ereditario, agli ascendenti un quarto e il restante ai collaterali (art 582 c.c.). 

Infine, qualora con il coniuge non concorrano discendenti, ascendenti o collaterali del de cuius, ad egli si devolverà l’intero patrimonio ereditario (art 583 c.c.). 

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