La successione legittima per i cittadini italiani residenti all'estero

Ai sensi dell’articolo 457 codice civile, l’eredità si devolve per legge o per testamento. Non occorre la successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Si parla, pertanto, di successione legittima o ab intestato quando chi muore (de cuius) non ha disposto del proprio patrimonio con testamento. In questo caso l’eredità si devolve per legge.


In caso di devoluzione dell’eredità per legge, gli eredi sono espressamente individuati dal Legislatore, in un ordine preciso fondato sul grado di parentela con il defunto. L’articolo 565 codice civile stabilisce: Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.


Possono sorgere diverse ipotesi, a seconda di quanti e quali successibili sono chiamati alla successione.


- Successione dei figli: se chiamati all’eredità sono solo i figli, l’intera eredità si devolve in favore dei figli in parti uguali.
- Successione del coniuge. Quando con il coniuge concorrono i figli, l’eredità si devolve nel modo seguente:

a) In presenza di un solo figlio al coniuge spetta la metà dell’eredità;
b) In presenza di più figli al coniuge spetta un terzo dell’eredità mentre i restanti due terzi si dividono in parti uguali tra i figli.


In presenza di ascendenti (es. genitori del defunto), ovvero di fratelli e sorelle (del defunto), al coniuge spettano i due terzi dell’eredità; la restante parte (un terzo) si divide tra ascendenti, fratelli e sorelle. In mancanza di figli, di ascendenti (padre e madre di chi muore), di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.


- Successione di altri parenti: in assenza del coniuge, dei figli, degli ascendenti e/o collaterali, sono chiamati a succedere al defunto i parenti in vita fino al sesto grado.

- Successione dello Stato: se al momento dell’apertura della successione manca il coniuge (perché il defunto non era sposato ovvero perché il coniuge era già morto), ovvero mancano parenti sino al sesto grado, l’eredità si devolve in favore dello Stato.

Nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un cittadino italiano residente all’estero, quest’ultimo può partecipare alla successione apertasi in Italia senza necessità di doversi recare fisicamente nel proprio Paese d’origine.

Il cittadino italiano residente all’estero, infatti, può affidare a un terzo l’incarico di curare e svolgere tutte le fasi della successione a mezzo del conferimento di una procura speciale. È consigliabile in questo caso conferire la procura a un avvocato italiano in virtù della quale potrà agire in nome, per conto e nell’interesse del soggetto rappresentato.

Ai fini del suo valido utilizzo in Italia, la procura speciale dovrà essere sottoscritta dal cittadino italiano residente all’estero davanti a un notaio locale, il quale, previa verifica dell’identità personale, dovrà autenticarne la firma e procedere poi alla necessaria legalizzazione del documento (la procedura di legalizzazione varia a seconda dello Stato estero di riferimento e della eventuale ratifica di Convenzioni internazionali relative a tale materia).


La procura speciale potrà contenere il potere di compiere ogni attività potenzialmente legata alla successione, dall’accettazione/rinuncia all’eredità, alla presentazione della dichiarazione di successione, fino al potere di partecipare all’eventuale procedimento di mediazione nel caso in cui sorgano controversie legate alla successione medesima.


Infine, è opportuno che il cittadino italiano residente all’estero sottoscriva, inoltre, con le stesse modalità di cui sopra, un atto notorio o affidavit, ossia una dichiarazione di fede in cui lo stesso dichiari fatti notori relativi alla successione. Tale documento è, infatti, richiesto dalle banche e dagli istituti di credito e, in generale, in tutti i casi in cui il de cuius abbia lasciato fondi giacenti in conto corrente, titoli, strumenti finanziari, rapporti e contratti bancari di ogni genere, ai fini della chiusura e dello svincolo dei medesimi in favore degli eredi.

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