Il diritto al rimborso dei titoli di viaggio e/o di partecipazione ad eventi annullati a causa del COVID-19.

A causa della pandemia provocata dal diffondersi del virus COVID-19 e dei provvedimenti fortemente restrittivi adottati dai Governi di diversi Paesi, sono stati molti i voli e gli eventi cancellati, rispettivamente, dalle compagnie aeree o dagli organizzatori.

Con focus specifico sul nostro Paese, il Governo ha adottato delle misure che hanno consentito, sia alle compagnie aeree che agli organizzatori di eventi, di utilizzare un voucher di valore pari al titolo, in caso di annullamento o riprogrammazione dell’evento.


Considerati i devastanti effetti sull’economia, la scelta del Governo è certamente apparsa di buon senso. Nondimeno, essa si pone in criticità con le normative europee che riconoscono al viaggiatore/consumatore il diritto al pieno rimborso del titolo, pur ricorrendo ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.


Per ciò che concerne specificamente i biglietti aerei, ai passeggeri che partano da o che siano diretti verso un aeroporto situato nel territorio di un Paese Membro, la normativa applicabile è quella dettata dal Regolamento (CE) 261/2004.


Questo, all’art. 7, stabilisce una compensazione pecuniaria a cui il passeggero ha diritto qualora il suo volo sia cancellato o ritardato per un tempo superiore alle tre ore, salvo che ricorrano circostanze eccezionali. In questa definizione è certamente da includere il diffondersi della pandemia ed i provvedimenti restrittivi adottati da parte di più Paesi. 

Non si avrà dunque diritto a questa forma di compensazione.

Tuttavia, il medesimo Regolamento, all’art. 8, stabilisce il diritto del passeggero alle ripetizione (o, se si vuole, rimborso) di quanto versato per l’acquisto del titolo di viaggio: è questa una prestazione che spetta in ogni caso e cioè a prescindere dalla causa della cancellazione del volo e dall’eventuale colpa del vettore aereo.
Questa forma di compensazione è dovuta in ogni caso e, si ha ragione di ritenere, nonostante le disposizioni domestiche che hanno permesso di fornire, in luogo della ripetizione, un voucher di uguale valore, stante la predominanza della disciplina di matrice europeistica su quella domestica. 

Ciò vale, a maggior ragione, per cancellazione e/o ritardi verificatesi dopo la data del 3 giugno 2020: ed infatti, da quella data, sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti all’interno del territorio italiano, tra i Paesi Membri e quelli dell’aerea Schengen. 
Di conseguenza, la pandemia da COVID-19 non è più motivo adducibile a giustificazione della mancata prestazione della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7, Reg. 261/2004.

Analogo discorso vale per l’annullamento di concerti od eventi per i quali il consumatore abbia acquistato il relativo titolo d’ingresso.

Anche in questo caso, nonostante le disposizioni del Governo italiano, il consumatore, qualora non voglia usufruire del voucher, ha diritto alla ripetizione di quanto versato – e ciò anche qualora sia offerta una riprogrammazione dell’evento. Tanto stabilisce infatti la disciplina generale del contratto che trova applicazione in simili casi.

Giorgio Calafiore

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