Quanto si può recuperare dai dazi USA? Valutazione economica e limiti procedurali per le imprese italiane

La recente pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittime specifiche misure tariffarie adottate ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ha riaperto il tema della recuperabilità dei dazi versati in applicazione di tali misure.

Per le imprese italiane che hanno esportato verso gli Stati Uniti durante il periodo di applicazione dei dazi oggetto della decisione, la questione deve essere affrontata in termini strettamente tecnici ed economici.

Non si tratta di una riapertura generalizzata di tutte le tariffe introdotte negli anni passati. La valutazione riguarda esclusivamente i dazi fondati sulla base normativa dichiarata illegittima e deve essere effettuata con riferimento alle singole operazioni di importazione.

Determinazione dell’importo potenzialmente recuperabile

L’ammontare teoricamente recuperabile dipende da variabili oggettive:

• valore delle singole importazioni soggette ai dazi IEEPA;

• aliquota applicata;

• data di liquidazione doganale di ciascuna entry;

• identificazione dell’importer of record;

• stato dei termini per la presentazione del protest.

La stima non può essere effettuata in via astratta. Richiede la ricostruzione analitica delle entry e delle relative liquidazioni.

In taluni settori – incluso quello vinicolo – l’incidenza tariffaria ha raggiunto percentuali significative sul valore dichiarato. Tuttavia, solo le entry ancora proceduralmente azionabili possono generare un recupero effettivo.

Nota tecnica sulla decadenza (termine di 180 giorni)

Nel sistema doganale statunitense, la contestazione di una liquidazione avviene ordinariamente tramite presentazione di un protest alla U.S. Customs and Border Protection.

Il termine per il protest è, in linea generale, di 180 giorni dalla data di liquidazione della singola entry.

Il termine:

• decorre dalla liquidazione amministrativa dell’importazione;

• non decorre dalla data della sentenza della Corte Suprema;

• opera autonomamente per ciascuna entry;

• comporta, una volta spirato, la definitività della liquidazione salvo circostanze eccezionali.

Ne consegue che:

• le entry liquidate da meno di 180 giorni possono, in linea di principio, essere oggetto di protest;

• le entry liquidate da oltre 180 giorni risultano ordinariamente definitive;

• eventuali azioni alternative richiedono una verifica specifica della base giurisdizionale (inclusa l’eventuale applicabilità del 28 U.S.C. § 1581(i)).

La decadenza non è collettiva né riferita all’intero periodo di applicazione del dazio, ma va valutata entry per entry.

Profilo economico: credito potenziale vs costo procedurale

Dal punto di vista aziendale, la decisione di agire deve fondarsi su un’analisi comparativa tra:

• importo recuperabile stimato;

• costi legali e procedurali;

• probabilità di successo;

• impatto sui rapporti commerciali negli Stati Uniti.

L’operazione deve essere considerata come una valutazione di recupero crediti a base regolatoria complessa.

Per alcune imprese l’importo potrà risultare non materialmente significativo.

Per altre, l’esposizione potrà giustificare un’azione strutturata davanti alla United States Court of International Trade ai sensi del 28 U.S.C. § 1581.

Azione individuale o coordinata

In presenza di esposizioni omogenee derivanti dalla medesima misura tariffaria, può essere valutata un’iniziativa coordinata tra imprese esportatrici.

Un pool di imprese non incide sulla legittimazione individuale, ma consente di:

• condividere analisi tecniche comuni;

• uniformare l’impostazione giuridica;

• razionalizzare i costi specialistici;

• garantire coerenza strategica nel contenzioso federale.

La scelta deve essere effettuata sulla base dell’entità dell’esposizione e del profilo rischio/beneficio.

US Desk e analisi preliminare

L’US Desk di Giambrone & Partners assiste imprese italiane nella verifica tecnica della recuperabilità dei dazi IEEPA, con particolare riferimento a:

• ricostruzione documentale delle entry;

• verifica dello stato dei termini di protest;

• analisi della posizione dell’importer of record;

• valutazione della base giurisdizionale davanti alla Court of International Trade;

• stima economica preliminare del credito potenziale.

L’obiettivo è consentire al management di assumere una decisione informata sulla base di dati verificati e non di ipotesi generiche.

La decisione della Corte Suprema non determina automaticamente un diritto generalizzato al rimborso.

La recuperabilità dei dazi dipende:

• dalla base normativa applicata;

• dalla data di liquidazione di ciascuna entry;

• dal rispetto dei termini procedurali;

• dalla corretta impostazione dell’azione.

Le imprese interessate dovrebbero procedere con una verifica tecnica tempestiva delle proprie importazioni interessate dalla misura IEEPA, al fine di accertare se sussistano ancora margini procedurali per un’azione di rimborso.

Una valutazione strutturata consente di distinguere tra esposizione ormai definitiva e credito potenzialmente azionabile.