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Appalti pubblici e requisiti tecnici: la rilevanza dell'esperienza maturata da dipendenti pubblici part-time
La questione al centro della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5407/2025
Nel panorama degli appalti pubblici per servizi di architettura e ingegneria, la verifica dei requisiti tecnico-professionali rappresenta un momento cruciale ai fini della legittimità dell’aggiudicazione. La recente sentenza n. 5407 del 20 giugno 2025, emessa dalla Sezione V del Consiglio di Stato, interviene su un tema interpretativo di particolare rilevanza: la possibilità di valorizzare, ai fini della qualificazione dell’operatore economico, l’esperienza maturata da un professionista assunto come dipendente pubblico part-time.
Il caso oggetto del contenzioso riguardava l’aggiudicazione di una gara avente ad oggetto servizi di architettura e ingegneria relativi alla gestione del patrimonio immobiliare di una Regione. La figura chiave era l’ingegnere ALFA, dipendente comunale part-time al 50%, ma al contempo amministratore e direttore tecnico della società capogruppo del raggruppamento vincitore.
La seconda classificata, società BETA, impugnava l’aggiudicazione dinanzi al TAR, contestando l’utilizzo dell’esperienza professionale dell’ingegnere maturata in ambito pubblico. Il TAR accoglieva il ricorso, decisione poi impugnata con successo dalla società aggiudicataria dinanzi al Consiglio di Stato.
L’imputazione organica dell’attività progettuale: la posizione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui l’attività progettuale svolta dal dipendente pubblico, anche part-time, rientra a pieno titolo nella struttura organizzativa della pubblica amministrazione di appartenenza, ai sensi del principio dell’imputazione organica. La natura del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale) è considerata irrilevante: ciò che conta è l’inquadramento formale del professionista all’interno dell’ente.
Tale impostazione si fonda sulla distinzione netta tra attività libero-professionale, caratterizzata da autonomia operativa e natura fiduciaria, e prestazione resa nell’ambito di un ufficio pubblico, dove tali connotazioni risultano assenti. L’ingegnere ALFA, pur essendo parte di una società privata, non poteva dunque trasferire ai fini della gara l’esperienza acquisita come dipendente comunale.
Gli incentivi economici non incidono sulla natura giuridica dell’attività
Altro punto centrale affrontato dalla sentenza riguarda l’irrilevanza degli incentivi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 45 del D.Lgs. 36/2023). Sebbene tali incentivi costituiscano una forma di premialità economica, essi non mutano la qualificazione giuridica dell’attività svolta, che resta pur sempre imputabile all’ente pubblico.
Riflessi operativi: attenzione alla qualificazione dei professionisti
La pronuncia ha importanti riflessi operativi. Le società che partecipano a gare pubbliche devono evitare di includere, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, esperienze maturate da amministratori, soci o tecnici che le abbiano acquisite in qualità di dipendenti pubblici, anche se in regime di part-time. L’orientamento giurisprudenziale tende a consolidarsi verso una netta separazione tra attività svolta in ambito pubblico e quella propria della libera professione.
Tutela della concorrenza e divieto di commistione tra sfere pubblica e privata
Il Consiglio di Stato ha posto in evidenza la necessità di tutelare l’equilibrio concorrenziale tra operatori economici. Il riconoscimento dell’esperienza maturata in ambito pubblico potrebbe alterare la parità tra i concorrenti, offrendo un vantaggio competitivo non giustificato rispetto ai liberi professionisti. Solo un intervento legislativo specifico potrebbe modificare tale quadro, chiarendo la possibilità di valorizzare l’esperienza in ambito pubblico anche nei mercati regolati da concorrenza.
La sentenza n. 5407/2025 fornisce un chiarimento significativo in materia di qualificazione nei contratti pubblici di servizi tecnici. Essa riafferma l’importanza della coerenza formale nella dimostrazione dei requisiti e richiama alla massima attenzione nella compilazione della documentazione tecnica da parte degli operatori economici. In un settore sempre più complesso e competitivo, il rispetto delle regole di imputazione e qualificazione rappresenta una condizione essenziale per operare con trasparenza e legittimità.
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