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Perché la Corte Suprema ha Dichiarato Illegittimi i Dazi IEEPA
Separazione dei poteri, dottrina della non-delegation e differenze strutturali tra IEEPA e Section 232
La recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi imposti ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) rappresenta uno sviluppo di rilievo costituzionale nel diritto commerciale statunitense.
La decisione non è centrata sull’opportunità economica delle misure tariffarie, ma sulla loro compatibilità con l’assetto costituzionale dei poteri.
Per comprendere la portata della pronuncia occorre esaminare tre profili:
1. la ripartizione costituzionale del potere tariffario;
2. i limiti delle deleghe legislative all’Esecutivo;
3. le differenze strutturali tra IEEPA e Section 232 del Trade Expansion Act.
Il potere tariffario nella Costituzione americana
L’Articolo I, Sezione 8 della Costituzione attribuisce al Congresso il potere di:
• “lay and collect Duties, Imposts and Excises”;
• “regulate Commerce with foreign Nations”.
Il potere di imporre dazi è dunque, in origine, un potere legislativo.
Nel corso del Novecento, il Congresso ha delegato al Presidente specifici poteri in materia commerciale attraverso normative settoriali. Tuttavia, tali deleghe devono rispettare limiti costituzionali ben definiti.
La sentenza sui dazi IEEPA si inserisce proprio nel perimetro di tali limiti.
Youngstown e i limiti del potere esecutivo
Un precedente costituzionale centrale per comprendere la decisione è Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952).
In Youngstown, la Corte Suprema dichiarò illegittima la decisione del Presidente Truman di requisire acciaierie durante la guerra di Corea in assenza di autorizzazione congressuale.
L’opinione concorrente del Justice Jackson elaborò una tripartizione ormai classica del potere presidenziale:
1. massima autorità quando il Presidente agisce con autorizzazione del Congresso;
2. zona di incertezza quando il Congresso è silente;
3. potere minimo quando il Presidente agisce contro la volontà del Congresso o senza adeguata base legislativa.
Nel caso dei dazi IEEPA, la Corte ha ritenuto che l’Esecutivo avesse oltrepassato il perimetro della delega conferita dal Congresso.
L’imposizione di tariffe generalizzate non era espressamente prevista dal testo dell’IEEPA, che storicamente è stato utilizzato per sanzioni economiche, congelamenti di beni e restrizioni finanziarie, non per l’adozione di misure tariffarie di natura fiscale.
La dottrina della non-delegation
La decisione richiama implicitamente la dottrina della non-delegation.
Secondo tale principio, il Congresso non può trasferire integralmente il proprio potere legislativo al Presidente senza stabilire un “intelligible principle” che delimiti l’esercizio della delega.
Sebbene la Corte Suprema abbia applicato tale dottrina in modo restrittivo nel corso del XX secolo, negli ultimi anni si è registrata una rinnovata attenzione ai limiti delle deleghe ampie e indeterminate.
Nel caso dei dazi IEEPA, la Corte ha ritenuto che:
• l’IEEPA non contenesse un’autorizzazione chiara e specifica all’imposizione di dazi;
• l’interpretazione estensiva dell’Esecutivo trasformasse una legge di emergenza economica in una fonte di potere tariffario generale;
• l’imposizione di dazi, quale misura fiscale, richiedesse una base legislativa inequivoca.
La decisione non ha formalmente “riattivato” la non-delegation doctrine in senso forte, ma ne ha riaffermato i presupposti sistemici.
IEEPA vs Section 232: differenze strutturali
La sentenza non incide automaticamente su altre misure tariffarie, in particolare quelle adottate ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. La differenza tra IEEPA e Section 232 è strutturale.
IEEPA:
• è una legge di emergenza economica;
• consente al Presidente di adottare misure in presenza di una “national emergency”;
• è storicamente impiegata per sanzioni finanziarie e restrizioni economiche;
• non contiene un riferimento espresso al potere tariffario generalizzato.
Section 232:
• è una norma commerciale specifica;
• autorizza il Presidente a imporre dazi o restrizioni qualora il Dipartimento del Commercio accerti una minaccia alla sicurezza nazionale;
• prevede una procedura dettagliata, con indagine amministrativa e raccomandazione formale;
• contiene un’esplicita previsione relativa all’imposizione di tariffe.
Nel 2019, la Corte Suprema ha rifiutato di riesaminare la legittimità costituzionale della Section 232, lasciando in vigore le decisioni della Court of International Trade e della Federal Circuit che ne avevano confermato la validità.
La differenza chiave è che la Section 232 contiene un’esplicita delega tariffaria, mentre l’IEEPA non la prevedeva in modo chiaro.
La sentenza sui dazi IEEPA è dunque circoscritta alla specifica base normativa utilizzata.
Effetti sistemici della decisione
La pronuncia rafforza tre principi:
1. il potere tariffario resta primariamente legislativo;
2. le deleghe devono essere interpretate restrittivamente;
3. lo stato di emergenza non costituisce fonte autonoma di potere fiscale.
La Corte non ha escluso la possibilità che il Congresso attribuisca poteri tariffari al Presidente.
Ha affermato che tale attribuzione deve essere chiara e specifica.
I dazi IEEPA sono stati dichiarati illegittimi perché l’IEEPA non forniva una base legislativa sufficientemente esplicita per l’imposizione di tariffe generalizzate.
La sentenza della Corte Suprema sui dazi USA non rappresenta un rigetto della politica commerciale protezionistica in sé, ma un richiamo alla centralità del Congresso nel sistema costituzionale americano.
Il caso si colloca nel solco di Youngstown e riporta al centro del dibattito la dottrina della non-delegation, riaffermando che l’emergenza non può espandere indefinitamente il potere esecutivo in materia fiscale e commerciale.
