Appalti: la verifica d'anomalia con particolare riguardo al costo del lavoro ed al tasso d'assenteismo.

La recente sentenza TAR TO Sez. II n° 855 del 2.11.2023 affronta il tema dell’accuratezza della verifica dell’anomalia dell’offerta in relazione al costo del lavoro.

Questo il caso: la ditta ALFA aggiudicataria di un appalto ad alta intensità di manodopera non giustificava adeguatamente il costo del lavoro e non superava la verifica d’anomalia.

Veniva quindi esclusa ed impugnava al TAR tale esclusione, sostenendo la carenza d’istruttoria ed affermando che una corretta valutazione avrebbe dovuto condurre a ritenere persistente un utile d’impresa, sia pur ridotto.

Il TAR nel respingere il ricorso ha evidenziato che risultava dagli atti processuali che l’amministrazione aveva ampiamente esaminato l’offerta presentata dalla ricorrente e che, data l’esiguità del prezzo indicato in gara, aveva dapprima chiesto giustificazioni all’impresa per poi rivalutare l’offerta, mediante l’ausilio di un consulente del lavoro. All’esito del procedimento di verifica le motivazioni rese dalla ditta non sono risultate sufficienti a giustificare l’offerta economica, stante il permanere di criticità in ordine ad alcuni aspetti dell’offerta (inquadramento dei lavoratori, quantificazione degli aumenti periodici di anzianità, maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro festivo notturno, adesione alla previdenza complementare e assenteismo del personale) che non hanno permesso di quantificare con esattezza il costo totale del servizio affidato e, dunque, di verificare se l’utile indicato dalla ricorrente fosse effettivamente in grado di coprire tali oneri e l’effettivo costo della manodopera. Ha reputato quindi il Collegio che l’istruttoria compiuta dall’amministrazione sia priva del lamentato vizio di incompletezza, non avendo parte ricorrente dimostrato in sede di gara, pur avendone l’onere, l’effettivo costo del lavoro.

In particolare ha osservato il TAR ad esempio che pur a fronte della richiesta di giustificazioni in sede di gara, la ricorrente non aveva dato prova del minor tasso dichiarato di assenteismo e dell’effettivo costo di formazione del personale preventivabile; né ha quantificato correttamente il costo previsto per le ore di lavoro festivo (indicate in misura inferiore a quella prescritta dalla lex specialis di gara).

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto non adeguata la giustificazione resa in ordine al costo dei lavoratori sotto una molteplicità di aspetti che, in un appalto caratterizzato da alta intensità di manodopera, rendono l’offerta complessivamente non sostenibile o comunque incerta nell’articolazione delle voci di costo del personale. L’amministrazione ha inoltre contestato alla ricorrente che i dati riportati nell’offerta in ordine all’inquadramento dei lavoratori, agli scatti di anzianità, all’opzione per la previdenza complementare, al tasso di assenteismo tengono conto dell’attuale compagine della società, ma non tengono invece conto dell’operatività della clausola sociale che impone all’aggiudicatario dell’appalto in questione di assumere i lavoratori già dipendenti del gestore uscente. In mancanza di adeguate giustificazioni, l’offerta è stata quindi ritenuta incongrua, essendo la stazione appaltante impossibilitata a verificare l’effettivo costo sostenuto dalla ricorrente e, di conseguenza, la sostenibilità complessiva della sua offerta rispetto all’utile indicato in sede di giustificazioni. La società ricorrente avrebbe dunque dovuto presentare un’offerta che considerasse i costi necessari a retribuire i lavoratori inquadrati nel livello superiore, quantomeno con riferimento alle unità che necessariamente dovevano ritenersi attratte dalla clausola sociale.

In ordine al tasso di assenteismo considerato dalla ricorrente, la stessa ha depositato in giudizio una relazione firmata da un consulente del lavoro riportante le statistiche aziendali dell’impresa, come emergenti dal libro unico del lavoro e dalle altre scritture obbligatorie. Al riguardo ha osservato il TAR che si trattava di certificazione non prodotta in sede di gara e che proveniva da un professionista incaricato dalla parte e che, in ogni caso, risultava estremamente generica. La stessa non indicava infatti nel dettaglio i valori presi in esame per il calcolo del tasso di assenteismo e, in ogni caso, riportava un tasso notevolmente inferiore rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali di riferimento, senza tener conto del diverso tasso di assenteismo (effettivo) che potrebbe riscontrarsi in caso di assunzione di nuovi lavoratori e di impiego di quelli assorbiti in virtù della clausola sociale, richiamata nelle giustificazioni prodotte in sede di gara.

La sentenza conferma la sempre più frequente attenzione della giurisprudenza amministrativa in ordine al rispetto dei costi della manodopera.

Silvio Motta
Partner
Carmelo Barreca
Of Counsel
 

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