Riconoscimento dello status di rifugiata per discriminazione basata su superstizioni e credenze tribali

Commento alla sentenza RG n. 4448/2024 – Repert. n. 7068/2025 Tribunale di Palermo

La pronuncia del Tribunale rappresenta un importante precedente in materia di protezione internazionale, poiché riconosce lo status di rifugiata a una donna ivoriana sulla base di discriminazioni sistemiche fondate su superstizioni e credenze tribali radicate nel contesto culturale d’origine.

La ricorrente, appartenente all’etnia Agni e originaria della regione del Comoe, ha documentato di essere stata oggetto di stigmatizzazione fin dalla nascita per essere la decima figlia – condizione ritenuta, secondo le credenze tradizionali della sua comunità, fonte di sfortuna. In particolare, la sentenza dà rilievo al rituale denominato “Blou Tê”, una pratica culturale diffusa tra alcune popolazioni Akan, in base alla quale il decimo nato rappresenterebbe una rottura dell’ordine cosmico e sociale, e per questo andrebbe rimosso dalla famiglia, quando non direttamente eliminato.

Pur in assenza di fonti che attestino una pratica sistematica di infanticidio oggi in atto, il Tribunale ha ritenuto pienamente documentata l’esistenza di discriminazioni radicate su base superstiziosa, che hanno avuto effetti concreti e prolungati nella vita della ricorrente: abbandono da parte della famiglia, affidamento in condizioni di sfruttamento, esclusione scolastica, rischio di matrimonio forzato, emarginazione sociale e infine migrazione forzata.

Secondo il Collegio, tale condizione ha inciso in modo determinante sul percorso di vita della donna, configurando una vera e propria persecuzione per motivi legati all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, in linea con quanto previsto dall’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra del 1951. La discriminazione subita, infatti, non deriva da fattori occasionali o soggettivi, bensì da credenze collettive e pratiche tribali ancora diffuse in specifiche aree del Paese, tali da rendere concretamente impossibile alla ricorrente condurre una vita dignitosa e sicura nel contesto d’origine.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione Territoriale abbia sottovalutato la portata delle informazioni fornite dalla richiedente, non avendo svolto un adeguato approfondimento del contesto culturale e religioso di riferimento. La motivazione del rigetto iniziale appare infatti viziata da una lettura superficiale e priva di reale contestualizzazione.

La sentenza assume dunque un valore rilevante per due ragioni:

  • Estende la nozione di persecuzione anche a forme di discriminazione basate su superstizioni e pratiche culturali, quando queste producono effetti sistemici e lesivi dei diritti fondamentali;
  • Sottolinea l’importanza di una valutazione culturalmente informata e sensibile alle minoranze etniche, rifiutando approcci universalistici che ignorano l’incidenza delle credenze tradizionali nelle dinamiche di emarginazione.

In conclusione, il Tribunale riconosce che la superstizione legata al “decimo figlio” non è solo un retaggio folklorico, ma una forma di violenza sociale e simbolica che, in determinati contesti, può assumere rilevanza giuridica come causa di asilo, ponendo le basi per la tutela della persona in quanto appartenente a un gruppo vulnerabile perseguitato.