Procura estera in lingua straniera: è valida anche senza traduzione e Apostille

Con la sentenza n. 17876/2025, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno chiarito che la procura alle liti redatta all’estero in lingua straniera è valida anche senza traduzione, legalizzazione o apostilla, poiché non rientra tra gli atti processuali per i quali è obbligatorio l’uso della lingua italiana (art. 122 c.p.c.).

La procura è considerata atto preparatorio e non processuale. Pertanto, la sua redazione in lingua straniera non ne compromette la validità.

Il caso riguardava una causa ereditaria in cui una delle parti aveva eccepito la nullità della procura in inglese, rilasciata in Florida. La Corte ha respinto l’eccezione, affermando che la mancata traduzione non determina nullità.

I principi affermati dalla Suprema Corte sono stati:

  1. Validità della procura alle liti estera anche se non tradotta o legalizzata.
  2. Obbligo della lingua italiana limitato agli atti processuali veri e propri.
  3. Il giudice può richiedere una traduzione solo se necessario (art. 123 c.p.c.), ad esempio in caso di contestazioni o dubbi.

La decisione semplifica l’accesso alla giustizia, chiarendo che anche le procure estere sono valide senza formalità aggiuntive, e assicura il pieno rispetto del diritto di difesa.