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Matrimonio e assegno di mantenimento: un confronto tra Italia e Spagna
Quando si affronta il tema del matrimonio, l’attenzione è spesso rivolta al momento iniziale, alla celebrazione del legame e ai progetti comuni che esso comporta. Tuttavia, per comprendere appieno la disciplina matrimoniale, è utile partire dal momento in cui quel vincolo giunge al termine: il divorzio.
In particolare, è opportuno soffermarsi sull’istituto dell’assegno di mantenimento, che rappresenta una delle questioni più delicate e discusse nel diritto di famiglia contemporaneo.
L’assegno di mantenimento consiste in una somma periodica riconosciuta al coniuge che, al momento della cessazione del matrimonio o dell’unione civile, versi in condizioni economiche svantaggiate rispetto all’altro e non disponga di mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita dignitoso. La sua funzione è quella di riequilibrare le disparità economiche derivanti dalla rottura del vincolo, garantendo, nei limiti del possibile, una continuità rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale.
La valutazione del diritto all’assegno tiene conto di una pluralità di elementi, tra cui la durata del matrimonio, l’età e lo stato di salute dei coniugi, il contributo personale ed economico offerto alla vita familiare, nonché la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Il tema è tornato di attualità a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana, pronunciata il 17 settembre 2025, con la quale è stato riconosciuto anche nei confronti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso il diritto del partner economicamente più debole a percepire un assegno di mantenimento.
Con tale decisione, la Suprema Corte ha esteso alle unioni civili i principi già vigenti per i divorzi delle coppie eterosessuali, sancendo in modo espresso il principio di uguaglianza tra le diverse forme di convivenza giuridicamente riconosciute.
Questa pronuncia, di portata storica, segna un passo importante verso la parità di trattamento, ma giunge con notevole ritardo rispetto all’esperienza spagnola. In Spagna, infatti, la piena equiparazione dei diritti tra coppie omosessuali ed eterosessuali è stata introdotta già nel 2005 con la Ley Orgánica 13/2005, che ha modificato il Codice Civile riconoscendo alle coppie dello stesso sesso gli stessi diritti e doveri matrimoniali delle coppie eterosessuali.
La normativa spagnola prevede una parità completa in tutti gli ambiti: alimenti, successione, adozione, previdenza, separazione e divorzio. Si tratta di una disciplina moderna e coerente con i principi di uguaglianza e non discriminazione, che in Italia, sotto diversi profili, non ha ancora trovato piena attuazione.
Proprio questa differenza di approccio sollecita una riflessione anche pratica per i cittadini italiani residenti in Spagna o che intendano contrarre matrimonio nel territorio spagnolo.
Chi desidera sposarsi in Spagna deve innanzitutto completare l’expediente matrimonial, un procedimento amministrativo o notarile previsto dal Codice Civile spagnolo per accertare che i futuri coniugi siano in possesso dei requisiti legali e non vi siano impedimenti, come vincoli matrimoniali preesistenti o rapporti di parentela. Tale procedura può essere svolta dinanzi a un notaio – con pagamento degli onorari professionali – oppure presso il Registro Civil, dove è gratuita. L’expediente ha una durata di validità annuale, al termine della quale deve essere rinnovato.
Le modalità di celebrazione del matrimonio in Spagna sono molteplici. Oltre alle cerimonie civili nei municipi e a quelle religiose, è possibile sposarsi in tribunale, davanti a un giudice o a un funzionario, oppure dinanzi a un notaio. In tutti i casi è richiesta la presenza di due testimoni, e al termine della celebrazione viene rilasciato il certificato di matrimonio, che viene iscritto nel Registro Civile.
Una possibilità ulteriore è rappresentata dal matrimonio consolare, celebrabile presso il Consolato italiano competente, purché almeno uno degli sposi sia cittadino italiano iscritto all’AIRE. In tale ipotesi non è necessario predisporre l’expediente matrimoniale, ma occorre procedere alle pubblicazioni. La documentazione necessaria (tra cui documento d’identità, atto di nascita e certificato di stato libero) deve essere presentata al Consolato, che, dopo otto giorni di affissione, provvede a fissare la data di celebrazione. Una volta redatto, l’atto di matrimonio viene trasmesso d’ufficio al Comune italiano di iscrizione AIRE, dove viene trascritto nei registri di stato civile, conferendo piena efficacia al matrimonio anche nel territorio nazionale. Diversa è la procedura per il cittadino italiano residente all’estero che desideri sposarsi in Italia. In tal caso, se entrambi gli sposi sono italiani, le pubblicazioni devono essere richieste al Consolato di residenza dell’interessato, che, decorso il termine previsto, trasmette l’esito al Comune italiano dove avrà luogo la celebrazione. Se invece uno degli sposi è straniero, questi dovrà presentare al Comune un nulla osta al matrimonio o un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle autorità del proprio Paese e debitamente tradotto e legalizzato. Dopo la celebrazione, il matrimonio viene iscritto nei registri di stato civile e notificato al Consolato competente per l’aggiornamento della posizione anagrafica.
Il confronto tra la disciplina italiana e quella spagnola evidenzia dunque due modelli giuridici che, pur condividendo i principi fondamentali del diritto di famiglia, si distinguono per tempi e modalità di attuazione del principio di uguaglianza.
La Spagna ha introdotto già vent’anni fa un sistema pienamente paritario e coerente con l’evoluzione sociale, mentre l’Italia vi è giunta solo recentemente, dopo un percorso più lento ma comunque significativo.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, conoscere le differenze tra i due ordinamenti è essenziale al fine di evitare incertezze o difficoltà nella gestione degli aspetti civili e amministrativi legati al matrimonio e alla sua eventuale cessazione. Il diritto di famiglia, oggi più che mai, si conferma come uno strumento di tutela della persona e della dignità individuale, capace di adattarsi ai mutamenti sociali e di riconoscere, finalmente, pari dignità a tutte le forme di unione affettiva.
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