Il Legato Testamentario e la Rinuncia

Ai sensi dell’art 588 c.c. con il termine legato si intende una disposizione testamentaria a titolo particolare con la quale il testatore lega ad un soggetto uno o più beni determinati,

disponendo singole attribuzioni in favore di uno o più soggetti determinati. Il legato è più precisamente un atto di ultima volontà di natura negoziale, revocabile, unilaterale, non recettizio e, come negozio giuridico a causa di morte con effetti estintivi ed attributivi, costituisce un modo autonomo di acquisto patrimoniale.

Due sono le caratteristiche che caratterizzano il legato, la particolarità e l’autonomia. La particolarità si riferisce alla disposizione che deve essere particolare rispetto alla universalità dell’eredità. Ad esempio il de cuius, Tizio, nomina come erede universale Caio e dispone in testamento che la sua macchina sia assegnata a Sempronio. Il legato si definisce “autonomo” in quanto indipendente dall'acquisizione dello status di erede. In altri termini il soggetto chiamato ad accettare l'eredità e nei cui confronti è stato disposto contestualmente un legato, può scegliere di rinunciare all'eredità ed acquisire comunque il legato (art. 521, comma 2).

Il legato, ai sensi dell’art. 649 c.c., si acquista automaticamente senza bisogno dell’accettazione. Pertanto l’acquisto coincide con il momento della delazione o, qualora la delazione avvenga successivamente, gli effetti dell’acquisto retroagiscono al momento dell’apertura della successione (Cass. Civ. 1311/84). Nonostante il legato produca un vantaggio al beneficiario, questo produce comunque una alterazione della sua sfera giuridica, pertanto il legislatore ha previsto la possibilità, da parte del legatario, di rifiutarlo.

Nonostante l’ordinamento non possa tollerare che un effetto giuridico, ancorché favorevole, sia imposto al terzo, il codice civile non disciplina le modalità in cui la rinunzia al legato deve essere manifestata creando numerosi dibattiti. Al fine di colmare la lacuna, parte della dottrina ritiene applicabili le norme in tema di rinuncia all'eredità (Artt. 519 ss. c.c.). Tuttavia, tali norme sono volte ad impedire che l’erede acquisti il bene mentre la rinuncia al legato è volta ad eliminare retroattivamente gli effetti dell'acquisto già prodottosi automaticamente in favore del legatario.

Quanto alla forma della rinuncia, è possibile ritenere che poiché l’art. 649 c.c. non prescrive nulla al riguardo, non sia necessaria nessuna forma. Tuttavia, occorre sottolineare che la libertà delle forme è derogata dall’Art. 1350 c.c. qualora la disposizione abbia ad oggetto beni immobili, poiché si tratta di un atto di dismissione della proprietà di beni immobiliari che necessita della forma scritta ad substantiam.

Qualora il legatario rinunzi al legato o non possa acquistare il diritto si pone il problema della devoluzione. Nell’ipotesi in cui il testatore abbia previsto una sostituzione, subentrano i sostituti designati dal testatore (Artt. 688 ss. c.c.). In difetto di sostituzione, opera la rappresentazione (Artt. 467 ss. c.c. ). In difetto di rappresentazione e salvo che il testatore non abbia diversamente disposto, qualora a più legatari sia stato legato uno stesso oggetto, ha luogo l’accrescimento (Artt. 674 ss. c.c.).

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