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Esecuzione di una condanna francese in un altro Stato dell'UE ed esecuzione in Francia di una condanna pronunciata in altro Stato membro
La decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell’Unione Europea ha reso possibile il trasferimento di persone che siano state condannate dai tribunali di uno Stato membro dell'UE nell’ottica dell'esecuzione di tale condanna in un altro Stato. L'obiettivo messo in risalto dalle istituzioni europee è proprio quello di facilitare il reinserimento sociale del condannato, a patto di rispettare determinate condizioni.
Chi può richiedere un trasferimento di questo tipo?
Il condannato non è l'unico a poter richiedere questo trasferimento. Infatti, si tratta di una procedura avviabile anche su iniziativa del Pubblico Ministero francese o dell'autorità straniera competente in materia.
Come sapere se si è legittimati a chiedere il trasferimento?
Devono essere soddisfatte diverse condizioni:
● Condizioni (cumulative) relative al condannato:
1) Lei si trova sul territorio francese o sul territorio dello Stato membro verso cui o da cui sia previsto il trasferimento.
2) Ha la Sua residenza abituale nello Stato verso cui desidera essere trasferito/a E possiede la cittadinanza di questo Stato
OPPURE possiede la cittadinanza dello Stato verso cui desidera essere trasferito/a ED è oggetto di un provvedimento di allontanamento verso questo Stato (per virtù della sentenza di condanna o di qualsiasi altra decisione giudiziaria o amministrativa) applicabile al momento del Suo rilascio.
OPPURE, indipendentemente dalla Sua cittadinanza, è stato ottenuto il Suo consenso e quello dello Stato verso cui dovrebbe essere effettuato il trasferimento.
ATTENZIONE: il Suo consenso non è più necessario nel caso in cui Si sia rifugiato/a sul territorio di questo Stato o vi è tornato/a per colpa della Sua condanna o delle indagini e dei procedimenti che abbiano condotto a quest’ultima.
3) Il trasferimento ha per scopo di facilitare il Suo reinserimento nella società.
● Condizioni (cumulative) relative alla pena:
1) La pena cui sia stata condannata/o in via definitiva o che deve ancora scontare è almeno pari a 6 mesi.
ATTENZIONE: le misure alternative alla pena detentiva non possono essere eseguite all'estero.
2) La doppia incriminazione dei fatti oggetto della condanna, cioè il fatto che essi costituiscano un reato ai sensi del diritto dell'altro Stato se fossero stati commessi sul suo territorio, nel caso fosse richiesto.
Quando sia il condannato stesso ad aver presentato la richiesta di trasferimento, essa deve essere trasmessa all'amministrazione penitenziaria locale. Quando invece il trasferimento sia stato richiesto dalle autorità competenti di uno Stato membro, la richiesta viene esaminata in modo quasi automatico e spesso senza che venga preso in considerazione il consenso del condannato.
Perché rivolgersi agli avvocati dello studio Giambrone & Partners?
Che Lei sia o meno all'origine di una richiesta di trasferimento, che vi abbia consentito o meno, l'assistenza di un avvocato è auspicabile in questa procedura, soprattutto al fine di tutelare i Suoi interessi in quanto persona condannata.
La formazione internazionale del team Giambrone offre ai detenuti la possibilità di far valere i propri interessi in modo più semplice ed efficiente, senza doversi preoccupare di eventuali barriere linguistiche, superando le difficoltà legate alla detenzione e tenendo conto in via preventiva delle condizioni nazionali specificamente richieste dallo Stato membro in atto.
