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Collocamento dei figli e bigenitorialità: la decisione del Tribunale di Roma (9 ottobre 2025)
Il caso di Roma: figli nella casa familiare, genitori a turni
È di questi giorni un acceso dibattito su un recente provvedimento del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2025 che ha disposto il collocamento dei figli minori presso l’abitazione familiare e l’alternanza dei genitori presso la medesima abitazione.
Tale decisione non è effettivamente una novità, in quanto già altri Tribunale, sia in passato che più recentemente, avevano adottato decisioni in tal senso.
Il precedente di Civitavecchia (16 giugno 2025) e la base giuridica
Tra questi il Tribunale di Civitavecchia che, con provvedimento reso ai sensi dell’art. 473bis.22 c.p.c. in data 16 giugno 2025, ha disposto il collocamento paritario dei 2 figli minori, di 8 ed 11 anni, presso l’abitazione familiare, stabilendo che i genitori si sarebbero dovuti alternare di settimana in settimana.
Tale decisione trova il fondamento, da un lato, nell'esigenza di garantire ai figli minori la permanenza in un habitat a loro familiare e, dall’altro, a garantire a pieno la bigenitorialità.
Il Tribunale di Civitavecchia, con il medesimo provvedimento, ha anche deciso sul contrasto tra i genitori sul luogo ove i figli avrebbero dovuto vivere, affermando che l'eventuale conflitto genitoriale insorto sul luogo di residenza del minore deve essere risolto - in via preventiva e non successiva - dall'autorità giudiziaria.
In particolare, il Tribunale ha affermato che il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, deve essere bilanciato con quello del minore, di pari rango costituzionale, ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati rapporti con entrambi i genitori.
Trasferimento di residenza del minore: i criteri dei giudici
Il Tribunale ha poi ribadito che, sotto tale profilo, occorre avere riguardo ad una pluralità di criteri decisionali, ed in particolare:
1) le motivazioni del trasferimento del genitore collocatario, che si ritiene non debbano coincidere solamente con più remunerative chance lavorative ovvero con un cambio di ambiente sociale;
2) i tempi e le modalità di visita e di frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario (che dovrebbero essere valutate sia per l'ipotesi di trasferimento del minore unitamente al genitore, sia per l'ipotesi in cui si trasferisca solo quest'ultimo);
3) l'eventuale disponibilità del genitore non collocatario al trasferimento;
4) la salvaguardia delle relazioni del minore con le altre figure importanti della sua vita di relazione, come parenti ed amici;
5) l'impatto del trasferimento e dei suoi effetti sulla psiche del minore, in considerazione del suo bisogno di stabilità ambientale, relazionale, emotiva e psicologica;
6) le caratteristiche dell'ambiente familiare in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi rispetto a quelle ove si trova il minore in precedenza al suo trasferimento;
7) l'età dei figli (che, se avanzata, garantisce maggiormente la continuità del rapporto, nonostante la distanza);
8) il desiderio del minore di volersi trasferire.
Corte di Appello di Roma (30 ottobre 2025): conferma del provvedimento
La decisione del Tribunale di Civitavecchia è stata poi integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 30 ottobre 2025.
La Corte di Appello, infatti, ha rigettato il reclamo proposto dalla madre dei minori stabilendo che non sussistessero valide ragioni per modificare il provvedimento impugnato quanto al collocamento dei minori e quanto alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli
In relazione ai criteri decisionali, la Corte di Appello di Roma ha infine affermato che non può disporsi il trasferimento del nucleo madre-figlio solo sulla base del fatto che ciò corrisponderebbe al desiderio espresso in udienza dal figlio, dovendosi contemperare i diversi criteri nella individuazione della soluzione che sia maggiormente tutelante e conforme all’interesse del minore.
Per una valutazione del caso e per definire la strategia più adatta nell’interesse del minore, è possibile richiedere una consulenza con il nostro team di diritto di famiglia compilando il form di contatto oppure inviando una mail a info@giambronelaw.com.
