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La corte costituzionale conferma la legittimità della L. 91 del 1992 sul limite generazionale per la cittadinanza iure sanguinis
Il 31 luglio 2025, La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142/2025, chiamata a decidere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali su indicati, che nella sostanza chiedevano dei limiti al riconoscimento generalizzato della cittadinanza italiana ius sanguinis, senza limiti generazionali, sulla base dell’art. 1 della legge n. 91 del 1992, ha dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate dai Tribunali remittenti.
Tale norma, si ricorda, è stata poi oggetto, nelle more, di una riforma da parte del Governo con il decreto-legge n. 36 del 28.03.2025 e con la legge di conversione n. 74 del 23.05.2025 che nella sostanza recepivano le eccezioni di incostituzionalità dei Tribunali su indicati fissando, tra le altre cose, il limite generazionale al secondo grado di parentela, per le richieste di cittadinanza iure sanguinis.
La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha chiarito che se è vero che il legislatore vanta «un margine di discrezionalità particolarmente ampio» nell’individuare i presupposti dell’acquisizione della cittadinanza, alla Corte spetta in ogni caso accertare che le norme che regolano l’acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali o che contrastino con essi.
Ed infatti, la stessa Corte ha ritenuto che i Tribunali remittenti si siano limitati a chiedere alla Corte di intervenire stabilendo con scelte discrezionali quali criteri di collegamento con l’ordinamento giuridico italiano debbano essere preferiti, ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di un soggetto con origini italiane, legato con un ordinamento straniero, senza tuttavia contestare l’idoneità del vincolo di filiazione a produrre tale legame con il nostro Paese.
Pertanto, ha ritenuto non fondate le questioni sollevate confermando la legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 91 del 1992 nel testo antecedente alla riforma che ha introdotto il limite generazionale richiesto dai Tribunali remittenti e ponendo molteplici interrogativi in ordine alla legittimità costituzionale della riforma introdotta dal governo col decreto-legge n. 36 del 28.03.2025.
Tuttavia, nonostante la richiesta fatta dalla parti costituite, la Corte non si è pronunciata dettagliatamente sulla nuova legge di riforma (decreto legge- 36/2025 e legge di conversione n. 74/2025) precisando che i casi sottoposti alla sua attenzione dai Tribunali remittenti erano antecedenti alla legge di riforma, lasciando tutto aperto in vista della nuova questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza del Tribunale di Torino, del 25.06.2025, questa volta sulla legge di riforma, la cui prima udienza è fissata a febbraio 2026.
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