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Cittadinanza italiana per discendenza: la Legge n. 11/2026 cambia la procedura per i residenti all'estero
La Legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce una revisione significativa dei servizi per cittadini e imprese all’estero e interviene in modo diretto su un tema particolarmente rilevante: la gestione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) presentate da persone maggiorenni residenti all’estero. La legge entra in vigore il 19 febbraio 2026.
Il cambio di paradigma è chiaro: si passa da un modello in cui la procedura era, in via ordinaria, incardinata presso l’ufficio consolare territorialmente competente, a un sistema che prevede un accentramento della gestione delle domande presso l’amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con regole specifiche su invio, comunicazioni e limiti di ricezione.
Cosa cambia: l’accentramento al MAECI per i maggiorenni residenti all’estero
Il fulcro della riforma è la sostituzione dell’articolo 10 del D.Lgs. 71/2011 (“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”), con una nuova disciplina che delimita le competenze dei consolati e attribuisce la trattazione delle domande dei maggiorenni residenti all’estero a un ufficio dirigenziale generale del MAECI.
In particolare, la legge stabilisce che — ferme le competenze dell’autorità giudiziaria e dei sindaci — le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presentate da maggiorenni residenti all’estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell’ambito dell’amministrazione centrale del MAECI.
Questo punto è destinato ad avere un impatto concreto su:
- organizzazione del procedimento (dove si presenta la domanda e chi la tratta);
- gestione dei flussi (limiti annuali);
- modalità operative (invio e comunicazioni).
Invio della domanda: documenti in originale e spedizione solo postale
La norma prevede una modalità di presentazione molto specifica: la domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta in originale cartaceo, della prova del versamento dei diritti e dovrà essere inviata esclusivamente tramite servizio postale, in deroga al Codice dell’amministrazione digitale.
È un passaggio da non sottovalutare per chi prepara un dossier iure sanguinis: la centralità degli originali e la spedizione postale rendono ancora più importante:
- ordine e coerenza della documentazione;
- tracciabilità e gestione delle copie;
- prevenzione di errori formali che possono bloccare l’iter.
La legge chiarisce inoltre che gli oneri di spedizione e dei servizi connessi restano a carico del richiedente, e prevede la possibilità per il MAECI — nel rispetto delle indicazioni del Garante Privacy — di affidare a operatori specializzati servizi come ricezione, digitalizzazione e archiviazione, sempre con costi a carico dell’utente.
Comunicazioni con il richiedente: telematiche, anche senza PEC
Accanto all’invio cartaceo, la legge imposta un canale digitale per le comunicazioni: le comunicazioni tra l’ufficio MAECI e il richiedente avvengono esclusivamente con modalità telematiche.
Un elemento pratico di grande rilievo è la disciplina delle notifiche: le notificazioni al richiedente si considerano effettuate al momento dell’invio della comunicazione all’indirizzo email indicato nella domanda, anche se non certificato (non PEC).
In concreto, questo comporta due conseguenze operative:
- l’email indicata deve essere stabile e costantemente monitorata;
- eventuali richieste di integrazione documentale (o comunicazioni di esito) non possono essere “perse” senza rischio.
Quando si applicano le nuove regole: la decorrenza operativa
La legge prevede una disciplina di decorrenza: i commi che stabiliscono presentazione al MAECI, invio postale e comunicazioni telematiche (commi 2, 3 e 4 del nuovo art. 10) si applicano dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.
Poiché l’entrata in vigore è fissata al 19 febbraio 2026, la formula normativa porta l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2029 (salvo futuri interventi attuativi o modifiche). Questa è un’interpretazione aritmetica della regola di decorrenza contenuta nella legge.
Fase transitoria: cosa succede prima dell’avvio del sistema accentrato
La riforma non “spegne” immediatamente il canale consolare: la legge dispone che gli uffici consolari trattino le domande ricevute prima della data di applicazione dei commi 2-4.
Inoltre, fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare potrà ricevere ogni anno un numero di domande per maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti conclusi nell’anno precedente, con una soglia minima: tale numero massimo non può essere inferiore a 100.
Questo meccanismo introduce un criterio di gestione dei flussi che potrebbe incidere su:
- disponibilità effettiva di “slot” di presentazione;
- programmazione temporale del richiedente;
- valutazioni strategiche (documenti pronti, tempi di raccolta, correzioni).
Termini del procedimento: fissati 36 mesi
La norma fissa in modo espresso un termine massimo: 36 mesi per la conclusione dei procedimenti relativi alle domande dei maggiorenni (sia in capo all’ufficio centrale MAECI, sia in fase transitoria presso i consolati).
È un elemento che incide direttamente sulle aspettative di tempistica e, soprattutto, sulla necessità di impostare correttamente il dossier sin dall’inizio, per ridurre richieste di integrazione o rigetti legati a vizi formali.
Cosa resta al Consolato: ruolo su posizioni già riconosciute e minori
Nel nuovo art. 1, il capo dell’ufficio consolare mantiene competenze rilevanti, tra cui:
- verificare il mantenimento dello status civitatis per soggetti già riconosciuti cittadini residenti nella circoscrizione;
- riconoscere il possesso della cittadinanza nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini già riconosciuti;
- rilasciare il certificato di cittadinanza per tali soggetti.
Impatti pratici per chi prepara una domanda iure sanguinis
Per chi intende presentare una domanda di cittadinanza per discendenza, la riforma suggerisce un approccio ancora più “document-first”:
1) Dossier ordinato e verificato prima dell’invio
Con l’obbligo di originali e l’invio postale, errori o incongruenze possono generare ritardi e costi di rielaborazione.
2) Strategia su legalizzazioni, apostille e traduzioni
La spendibilità degli atti all’estero e la coerenza tra documenti (nomi, date, luoghi) restano centrali: una singola difformità può richiedere rettifiche o integrazioni.
3) Email affidabile e gestione delle comunicazioni
Le notifiche via email (anche non PEC) valgono dalla spedizione: serve presidio costante, soprattutto durante fasi di richiesta integrazioni.
4) Pianificazione delle tempistiche
Tra limiti annuali, fase transitoria e termine di 36 mesi, la programmazione è un elemento determinante per chi ha esigenze collegate a lavoro, studio, trasferimenti o investimenti.
Come può assisterti Giambrone & Partners
Giambrone & Partners affianca i clienti in pratiche di cittadinanza iure sanguinis con un metodo orientato alla solidità del fascicolo:
- analisi preliminare della linea di discendenza e dei requisiti;
- check documentale (coerenza, completezza, rettifiche);
- coordinamento per traduzioni/certificazioni e formalità necessarie;
- impostazione della strategia più adeguata in base a residenza, tempistiche e canale competente.
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