Kafala e Adozione: supporto giuridico in Francia

È frequente che le famiglie di fede musulmana residenti in Francia desiderino accogliere un bambino, ma si trovino ad affrontare ostacoli giuridici complessi. Possiamo riferirci a due istituti distinti, regolati da principi giuridici differenti. Da un lato, la kafala – una forma di affidamento legale riconosciuta nei paesi musulmani – e dall'altro, l'adozione semplice o piena – che stabilisce un legame di filiazione – possono creare confusione.

1. La Kafala: un’alternativa all’adozione nei paesi musulmani

La kafala (o affidamento legale) è un meccanismo di protezione del minore riconosciuto in alcuni paesi che applicano il diritto musulmano. Essa consente a un terzo (kafil) di impegnarsi nella cura di un bambino (makfoul) senza creare un legame di filiazione. La kafala supplisce al divieto dell’adozione in alcuni paesi musulmani, divieto previsto nel Corano, nella Sura XXXIII, 4: « […] Dio non ha fatto dei vostri figli adottivi i vostri figli propri. […] ». Questo divieto è altresì presente nelle legislazioni di diversi paesi del Maghreb.

In Algeria, « L’adozione (tabani) è vietata dalla sharia e dalla legge » (articolo 46 del codice di famiglia algerino).

In Marocco, « L’adozione (attabam) è giuridicamente nulla e non comporta alcuno degli effetti della filiazione parentela legittima » (articolo 149 del codice di famiglia, la Moudawana marocchina). La Tunisia, al contrario di Algeria e Marocco, riconosce l’adozione secondo l’articolo 8 del codice della famiglia del 1958. L’articolo 9 ne precisa i requisiti: « L’adottante deve essere una persona maggiorenne di uno dei due sessi, sposata, in pieno possesso della capacità civile, di buona moralità, sana di corpo e mente e in grado di provvedere ai bisogni dell’adottato ».

La kafala comporta che il kafil, il tutore legale, si assuma la cura e la protezione del bambino, con diritti limitati.

Nel diritto tunisino, la kafala è stata istituita dal codice della famiglia del 1958: « La tutela ufficiosa (la kafala) è l’atto con cui una persona maggiorenne, in possesso della piena capacità civile, o un organismo di assistenza, si fa carico di un bambino minorenne di cui assicura la custodia e provvede ai suoi bisogni » (articolo 3 del codice della famiglia).

In Algeria, la kafala è definita come: « l’impegno di prendersi carico gratuitamente dell’alimentazione, dell’educazione e della protezione di un bambino minorenne, come farebbe un padre con suo figlio. Essa è stabilita tramite atto legale » (articolo 116 del codice di famiglia del 1984).

Nel diritto marocchino, la kafala è intesa come « l’impegno di prendersi carico della protezione, dell’educazione e della cura del bambino, al pari di quanto farebbe un padre con il proprio figlio. La kafala non conferisce diritti di filiazione né di successione » (articolo 2 della legge n. 15-01 del 15 giugno 2002).

La kafala legale, anche quando validata da un giudice del paese di origine, non produce gli stessi effetti dell’adozione francese, in particolare in materia di filiazione e nazionalità.

2. L’adozione internazionale in Francia: una procedura complessa ma possibile

Nel diritto francese, l’adozione di un bambino straniero è strettamente regolata: l’articolo 370-3, alinea 2, del Codice civile stabilisce che: « […] L’adozione di un minore straniero non può essere pronunciata se la sua legge nazionale vieta tale istituto, salvo che questo minore sia nato e risieda abitualmente in Francia […] ».

La Corte di Cassazione francese, con sentenza del 10 ottobre 2006, ha infatti rifiutato di assimilare la kafala a un’adozione, anche semplice.

In materia di adozione internazionale, il diritto francese stabilisce dunque una distinzione fondamentale tra i bambini provenienti da sistemi giuridici che consentono l’adozione e quelli provenienti da paesi che la vietano, come accade in molti Stati che applicano il diritto musulmano.

Il principio cardine stabilito dall’articolo 370-3 del Codice civile è chiaro. Tuttavia, esiste un'importante eccezione. Quando un bambino inizialmente accolto sotto il regime della kafala acquisisce la nazionalità francese per dichiarazione, sfugge all’applicazione della sua legge d’origine e diventa adottabile secondo il diritto francese.

Questa particolarità apre una via giuridica poco conosciuta ma fondamentale per garantire lo status di questi bambini.

Il legislatore francese ha previsto due modalità di adozione con effetti distinti.

L’adozione semplice, che permette di mantenere alcuni legami con la famiglia d’origine, può essere presa in considerazione quando il bambino ha ancora uno o entrambi i genitori biologici noti. L’adozione piena, contrariamente alla semplice, crea una filiazione esclusiva e irreversibile, è riservata agli orfani o ai bambini dichiarati giudizialmente abbandonati.

Conclusione

Questa costruzione giuridica solleva importanti questioni pratiche per le famiglie coinvolte. La procedura di adozione o di kafala è un processo giuridico delicato, che tocca diverse legislazioni: quella del paese d’origine del bambino, quella del paese di residenza dei genitori e il diritto francese.

Ogni caso è unico.

Se intendi adottare a livello internazionale, accogliere un bambino proveniente da un paese che applica la kafala o se affronti difficoltà nell’ottenere un visto per il bambino, è fondamentale essere assistiti da un avvocato esperto in diritto internazionale privato. Il nostro studio legale ti accompagna in ogni fase del tuo progetto:

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Sabrina Benghazi
Associate