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Gratuito patrocinio: requisiti, reddito e come ottenerlo
Gratuito patrocinio (Patrocinio a spese dello Stato): requisiti 2025, reddito, documenti e come ottenerlo
Hai diritto alla difesa gratuita se rientri in determinati requisiti di reddito o se sei vittima di specifici reati. In questa guida ti spieghiamo chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato, come si calcola il reddito, a chi presentare la domanda e quali costi copre. Se vuoi, verifichiamo noi la tua idoneità in 24h e ti aiutiamo a presentare l’istanza corretta.
Hai dubbi sui requisiti? Parla con un avvocato Giambrone: ti diciamo subito se puoi accedere al gratuito patrocinio e predisponiamo noi tutta la documentazione.
Cos’è il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce l’accesso alla giustizia a chi non ha mezzi economici sufficienti. Vale nei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e negli affari di volontaria giurisdizione. La disciplina di riferimento è il D.P.R. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia). Per l’ammissione si verifica il reddito e, in alcuni casi, si applicano tutele speciali (vittime di determinati reati).
Requisiti di reddito 2025 (soglia aggiornata)
Dal 2025 il limite di reddito imponibile annuo per l’ammissione al gratuito patrocinio è € 13.659,64, fissato dal D.M. 22 aprile 2025 (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025). È l’importo di riferimento per valutare la tua idoneità.
Come si calcola il reddito:
Si considera il reddito imponibile IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione. Se convivi con coniuge o altri familiari, si sommano i redditi di tutti i conviventi (salvo eccezioni: vedi sotto).
Eccezioni al cumulo dei redditi familiari (civile/amministrativo):
Quando sono in gioco diritti della personalità (es. separazione, divorzio, tutela dei minori) o c’è conflitto di interessi con i conviventi, si considera solo il reddito personale dell’istante.
Particolarità del penale:
Solo nel penale la soglia si aumenta di € 1.032,91 per ogni familiare convivente (maggiorazione fissa prevista dal T.U.). Esempio veloce (penale): Soglia base € 13.659,64 + € 1.032,91 × numero familiari conviventi. Se convivi con 2 familiari: 13.659,64 + (1.032,91 × 2) = € 15.725,46 come soglia di riferimento.
Chi può accedere senza limiti di reddito (tutela per le vittime)
La legge prevede che chi è persona offesa da una serie di gravi reati acceda al patrocinio a prescindere dal reddito. Tra questi rientrano, ad esempio:
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
- Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), incluse ipotesi su minori;
- Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- Atti persecutori – stalking (art. 612-bis c.p.);
- Mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
Questa tutela discende dall’art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115/2002 ed è stata più volte confermata da giurisprudenza e prassi. In pratica: se sei vittima di uno di questi reati, non devi dimostrare di rientrare nella soglia di reddito per ottenere l’ammissione.
In quali processi si applica
- Civile e volontaria giurisdizione: es. separazione/divorzio, affido, risarcimento danni, amministrazione di sostegno, ecc.
- Amministrativo: ricorsi al TAR/Consiglio di Stato (in presenza dei requisiti).
- Penale: per imputati, persone offese/parti civili, responsabili civili nei casi previsti.
Le schede ministeriali chiariscono dettagli e differenze procedurali tra civile/amministrativo e penale.
Cosa copre (e cosa non copre) il gratuito patrocinio
Copre, in linea generale:
- Compensi del difensore (con liquidazione giudiziale ai sensi del T.U.);
- Spese necessarie del processo (notifiche, contributo unificato se dovuto, CTU/CTP nei limiti stabiliti);
- Anticipazioni a carico dell’Erario nelle forme previste dal T.U. (prenotazione a debito/anticipazione).
Non copre, di regola:
- Attività stragiudiziali non strettamente connesse al processo;
- Spese non ammesse o superflue rispetto al giudizio;
- Eventuali esborsi non rientranti nelle voci liquidabili dal giudice. (Verifica sempre col tuo legale il perimetro effettivo.)
Come si presenta la domanda (civile/amministrativo)
Nei giudizi civili e amministrativi, la domanda si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) competente per territorio (foro in cui pende/penderà il processo). Puoi depositare personalmente o tramite difensore (spesso anche con invio telematico secondo prassi locali). Le guide istituzionali spiegano passaggi, moduli e allegati.
Documenti normalmente richiesti (possono variare per COA):
- Istanza in carta semplice con autocertificazione dei redditi (anno precedente);
- Documento d’identità e codice fiscale;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Copia dell’atto introduttivo o sintesi del caso;
- Per chi invoca l’art. 76, co. 4-ter (vittime), elementi utili a provare la qualità di persona offesa (es. denuncia/querela, atti del procedimento).
Nel penale la presentazione segue regole e tempi propri; la scheda ministeriale penale ricorda la maggiorazione per familiari conviventi e fornisce indicazioni operative.
Come scegliere l’avvocato
Devi nominare un legale iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato tenuti dal COA (per i giudizi di legittimità valgono gli elenchi dei distretti competenti). Con Giambrone & Partners hai professionisti abilitati PSS nei principali Fori italiani, coordinati da un centro operativo che cura istruttoria e depositi.
Quando l’istanza può essere respinta o revocata
Rigetto/ammissione negata (soprattutto in civile/amministrativo) quando:
- la domanda è manifestamente infondata;
- mancano requisiti oggettivi/reddituali o l’autocertificazione è irregolare;
- non ricorrono i presupposti speciali (es. si invoca l’art. 76, co. 4-ter senza i presupposti del reato).
Revoca se emergono dati reddituali falsi o sopravvenienze che fanno venire meno i requisiti; segue recupero delle spese. (Riferimenti: T.U. spese di giustizia; prassi COA e provvedimenti di rigetto/riesame).
Se il COA rigetta, puoi chiedere riesame al magistrato del processo (con decreto). È una tutela importante se ritieni che il rigetto sia ingiusto o manchi di elementi valutati.
Esempi pratici di calcolo (2025)
- Civile – persona sola: ultima dichiarazione con imponibile € 12.400 → ammissibile (sotto € 13.659,64).
- Civile – coniuge convivente: imponibili € 8.000 + € 7.200 = € 15.200 → non ammissibile (salvo eccezioni: diritti personalità/conflitto).
- Penale – convivente con 1 familiare: imponibile personale € 13.300 → soglia: 13.659,64 + 1.032,91 = € 14.692,55 → ammissibile.
Se rientri nei reati dell’art. 76, co. 4-ter, il reddito non si guarda: la priorità è tutelarti subito.
Errori comuni che fanno perdere tempo
- Autocertificazione incompleta o incongruente con la dichiarazione dei redditi.
- Dimenticare il cumulo dei redditi dei conviventi (salvo le eccezioni).
- Invocare l’art. 76, co. 4-ter senza depositare atti che provino la qualità di persona offesa.
- Presentare al foro sbagliato (COA non competente).
- Non aggiornare la domanda se cambiano le condizioni (nuovo lavoro, cessazione convivenza, ecc.).
Tempi, costi e cosa facciamo per te
Tempi: variano da COA a COA; in media la valutazione è rapida quando la documentazione è completa. In penale, la necessità di tutela è prioritaria. (Consulta le pagine dei Tribunali/Ordini per tempistiche locali).
Con Giambrone & Partners:
- Pre-valutazione gratuita (anche via telefono/WhatsApp).
- Check documentale e compilazione istanza.
- Deposito al COA/Autorità competente e monitoraggio.
- In caso di diniego, presentiamo riesame motivato.
- Assistenza nel merito della causa con professionisti abilitati.
Parla con un avvocato: ricevi oggi stesso la verifica di idoneità e la lista documenti pronta per il deposito.
Domande frequenti (FAQ)
- Qual è il limite di reddito per il gratuito patrocinio nel 2025?
Il nuovo limite è € 13.659,64 (D.M. 22/04/2025, G.U. 11/07/2025). Solo nel penale, la soglia si aumenta di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
- Il reddito dei familiari si somma sempre?
Sì se conviventi, salvo i casi di diritti della personalità o conflitto di interessi, in cui conta solo il reddito personale.
- Sono vittima di violenza/stalking: devo rispettare la soglia?
No: l’art. 76, co. 4-ter ammette sempre al patrocinio le persone offese da determinati reati (es. 572, 583-bis, 609-bis/-quater/-octies, 612-bis).
- Dove presento la domanda?
In civile/amministrativo al COA competente (foro del giudizio); in penale seguono regole specifiche ma puoi rivolgerti al tuo avvocato o alla cancelleria per istruzioni operative.
- Posso scegliere il mio avvocato?
Sì, purché iscritto negli elenchi PSS dell’Ordine competente. Giambrone & Partners ha professionisti abilitati in vari Fori.
- Cosa paga lo Stato?
I compensi del difensore (con liquidazione), le spese necessarie e, nei limiti di legge, CTU/CTP e oneri connessi secondo le regole del T.U.
- Cosa succede se il COA rifiuta?
Puoi chiedere riesame al magistrato competente per il merito. Ti assistiamo nel predisporre il ricorso.
Perché scegliere Giambrone & Partners
- Team dedicato PSS su civile, famiglia, penale, amministrativo e tutela delle vittime.
- Copertura nazionale (uffici nei principali Fori) e presidio internazionale dove serve.
- Processo collaudato: verifica, documentazione, deposito, monitoraggio, riesame.
- Orientamento al risultato: riduciamo errori formali che fanno perdere tempo, curiamo i dettagli che contano per l’ammissione.
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