Convivente Extracomunitario More Uxorio e Permesso di Soggiorno per motivi familiari

In assenza di unione coniugale, è oggi possibile per il cittadino extracomunitario provare la convivenza more uxorio in Italia e ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

A consacrare tale orientamento contribuiva in maniera fondamentale il Consiglio di Stato con la sentenza della sez. III del 31 ottobre 2017 n. 5040.

In tale occasione il Collegio affermava la possibilità del convivente extracomunitario di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, purché tale rapporto di stabile convivenza fosse provato da documentazione ufficiale.

Nella motivazione della pronuncia, il Consiglio di Stato affermava come tale conclusione rispondesse ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale consacrato a livello di legislazione interna dall'articolo 1, comma 36, Legge 20 maggio 2016, n. 76 la c.d. “Legge Cirinnà”, sulle convivenze di fatto tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Inoltre, secondo i giudici estensori, la decisione risponderebbe anche alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Infatti, la nozione di "vita privata e familiare", di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della Convenzione include non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.

Come si prova ufficialmente la convivenza?

La trafila burocratica prevede che lo straniero extracomunitario venga in Italia per un motivo che preveda il rilascio di un permesso di soggiorno ma non, dunque, un visto turistico.

Ciò è necessario perché il permesso di soggiorno è uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione anagrafica in comune, che a sua volta è condizione per provare la stabile convivenza.

Dunque, gli adempimenti necessari sono:

  1. L’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte del cittadino extracomunitario per diverso motivo;
  2. L’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza;
  3. La stipula di un contratto di stabile convivenza dinnanzi ad un avvocato e la trascrizione dello stesso nei registri del comune.

Una volta adempiuto a tali obblighi burocratici, il cittadino extracomunitario ha la possibilità di richiedere il relativo titolo di soggiorno per motivi familiari presso la Questura competente.

Recenti ulteriori aperture Giurisprudenziali

Cosa accade se il cittadino extracomunitario convivente in Italia sia privo di un regolare permesso di soggiorno?

Una recente pronuncia del Tribunale di Modena del 07.02.2020 aggiunge un ulteriore tassello, sancendo in via cautelare l’obbligo per il Comune interessato di procedere all’iscrizione anagrafica della famiglia, anche in assenza di permesso di soggiorno della convivente extracomunitaria.

Il giudice, nella motivazione del provvedimento, argomentava come l’espulsione della cittadina extracomunitaria avrebbe leso il diritto all’unità familiare che è garantito dalla Costituzione e deve essere preservato dalla legge, autorizzando un’interpretazione costituzionalmente orientata da parte dell’Autorità Amministrativa.

Ulteriore pronuncia sul tema è stata quella di cui all’Ordinanza cautelare del Tribunale di Bologna del 3.2.2020.

In tale occasione, il giudice affermava che l’ufficialità del contratto di convivenza sottoscritto innanzi ad un avvocato come previsto dalla L. 76/2016, ai sensi del D.Lgs. 30/2007 era sufficiente per riconoscere il diritto della convivente extracomunitaria a richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, essendo l’unico documento che la ricorrente poteva ottenere atteso il rifiuto del Comune di procedere ad iscrizione anagrafica in assenza di permesso di soggiorno.

Ricorso all’autorità giudiziaria

Per quanto le aperture negli ultimi anni siano ampie e l’esigenza di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari da parte di un convivente more uxorio extracomunitario diventi sempre più pacificamente riconosciuta, talvolta i singoli uffici continuano a porre questioni di ostruzionismo burocratico.

Nel caso di rigetto della presentata istanza, non superabile tramite integrazioni documentali sul piano amministrativo, sarà necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, impugnando il provvedimento di rigetto emesso da parte dell’Autorità Amministrativa.

 

Elena Spada - Trainee Lawyer

 

 

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