Divorzio internazionale e riconoscimento dei provvedimenti stranieri: la Corte di Appello di Torino respinge il Financial Order emesso dalla Family Court di Londra

La Corte di Appello di Torino, con decreto del 24 febbraio 2025, ha accolto la linea difensiva sostenuta dagli Avvocati Alessandro Gravante ed Emanuele Castiglia dello Studio Giambrone & Partners, respingendo la richiesta di riconoscimento ed esecutività in Italia di un Financial Order emesso dalla Family Court at West London, nell’ambito di una procedura di divorzio internazionale.

Un caso complesso di giurisdizione e conflitto tra ordinamenti

La Corte di Appello di Torino, con decreto del 24/02/2025, ha rigettato la richiesta di esecutività in Italia di un Financial Order emesso, nell’ambito di un divorzio inglese, dalla Family Court at West London.

Il Financial Order si inserisce in un complesso di vari giudizi esistenti tra le parti, sia in Italia che in Inghilterra, tra i quali un giudizio di separazione e poi di divorzio in Italia, un contestuale giudizio di divorzio e di affidamento minori in Inghilterra nonché alcuni giudizi in Italia relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il caso riguardava una serie articolata di procedimenti giudiziari tra due ex coniugi, pendenti sia in Italia che nel Regno Unito. In particolare, il Tribunale di Torino aveva già condannato la ex moglie a versare all’ex marito:

  • €177.000 per somme illecitamente prelevate da un conto corrente cointestato,
  • £156.000 a titolo di risarcimento danni legato a un preliminare di compravendita immobiliare non perfezionato.

Successivamente, nell’ambito del divorzio inglese, la Family Court aveva emesso un Financial Order con il quale condannava l’ex marito al pagamento di:

  • £350.000, subordinando la somma alla rinuncia da parte dell’ex marito al procedimento pendente in Italia; 
  • Un importo una tantum per interessi e spese legali eventualmente maturati nei procedimenti italiani; 
  • Un’ulteriore somma di £421.000.

Rigetto della richiesta di esecutività del Financial Order in Italia

Il marito aveva avviato un giudizio innanzi al Tribunale di Torino per ottenere la restituzione di somme illecitamente prelevate dalla ex moglie da un conto corrente cointestato tra le parti, ma di sua esclusiva pertinenza.

Nello stesso giudizio, il marito aveva chiesto alla moglie il rimborso di un prestito ed il risarcimento danni per la mancata sottoscrizione di un contratto di compravendita relativo ad alcuni immobili in Londra per i quali i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano firmato un contratto preliminare di acquisto, poi non perfezionato stante il rifiuto della moglie di dare seguito alle obbligazioni assunte in conseguenza della separazione in corso.

Il Tribunale di Torino aveva, quindi, condannato la ex moglie al pagamento in favore del marito della somma di euro 177.000 quale somma illecitamente prelevata dal conto corrente nonché della somma di 156.000 sterline quale risarcimento danni per la caparra del contratto preliminare persa.

La ex moglie proponeva appello avverso tale sentenza.

Nelle more, nell’ambito del divorzio inglese, veniva emesso dalla Family Court di Londra un Financial Order, il quale - preso atto di tali giudizi pendenti tra le parti in Italia, e segnatamente del giudizio nel quale la ex moglie era stata condannata a pagare all’ex marito le somme di euro 177.000 e 155.796 sterline - aveva condannato l’ex marito al versamento in favore della ex moglie della somma di 350.000 sterline.

La Corte inglese prevedeva però che tale somma non sarebbe stata dovuta dall’ex marito nel caso in cui lo stesso avesse rinunciato o avesse comunque abbandonato il procedimento in Italia nel quale la ex moglie era stata condannata al risarcimento dei danni.

Il Financial Order prevedeva poi che l’ex marito avrebbe dovuto pagare una somma una tantum pari agli interessi e/o alle spese legali che avrebbero potuto essere disposti in Italia contro la ex moglie nei procedimenti italiani, prevedendo che anche tale somma non sarebbe stata dovuta qualora l’ex marito avesse rinunciato al giudizio.

Oltre a ciò, il Financial Order condannava l’ex marito a corrispondere alla ex moglie l’ulteriore importo di 421.000 sterline.

La ex moglie adiva quindi la Corte d’Appello di Torino al fine di ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia del Financial Order ex artt. 26 e 27 Reg. CE n. 4/2009.

L’ex marito si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare l’istanza della ex moglie fuori dall’ambito del regolamento CE n. 4 del 2009 e pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso non essendo riconducibile all’esecuzione di obbligazioni alimentari.

Inoltre, l’ex marito lamentava la contrarietà del provvedimento all’ordine pubblico internazionale, in quanto il riconoscimento del provvedimento inglese avrebbe annullato il diritto di credito accertato dal Tribunale di Torino in favore del marito, applicando inoltre principi di diritto alimentare e familiare nell’ambito di una materia prettamente patrimoniale, disconoscendo la giurisdizione italiana ed entrando nel merito di un giudizio italiano, di fatto annullando la decisione del Tribunale italiano.

Pertanto, il marito lamentava l’incompatibilità del provvedimento inglese, di cui la ex moglie chiedeva il riconoscimento ed esecuzione in Italia, con altra decisione emessa tra le stesse parti in Italia.

La Corte di Appello di Torino, accogliendo la tesi del marito, rigettava l’istanza della moglie di esecutività in Italia del Financial Order emanato dalla Family Court at West London e la condannava alle spese di lite.

La Corte di Appello di Torino ha, dunque, ritenuto inammissibile l’istanza di riconoscimento del Financial Order ai sensi del Regolamento (CE) n. 4/2009, osservando che:

● L’obbligazione in oggetto non aveva natura alimentare, ma era legata a controversie di natura patrimoniale e risarcitoria;

● Il provvedimento inglese interferiva con l'autorità e gli effetti delle decisioni italiane, contravvenendo all'ordine pubblico internazionale;

● L’atto del giudice inglese tentava di annullare una sentenza italiana, imponendo condizioni lesive dei diritti patrimoniali dell’ex marito.

La Corte ha inoltre sottolineato, richiamando la nota sentenza Van de Boogaard c/ Laumen della Corte di Giustizia UE, che la distinzione tra obbligazioni alimentari e patrimoniali deve fondarsi sulla finalità del provvedimento. In questo caso, l’intento del Financial Order non era quello di garantire il sostentamento della ex moglie, bensì di compensare somme già oggetto di giudizi civili in Italia.

Nello specifico, la Corte di Appello di Torino, accogliendo la difesa dell’ex marito, ha escluso che il Financial Order in questione potesse essere reso esecutivo con le forme previste dal Regolamento n. 4 del 2009 posto a fondamento dell’istanza essendo attinente non ad un diritto alimentare bensì al preteso diritto da parte della ex moglie ad ottenere dall’ex coniuge le somme di denaro necessarie per l’acquisto di una casa di abitazione nel Regno Unito dove andare a vivere con la figlia.

Inoltre, nel merito, la Corte di Appello ha rilevato che, con il Financial Order, il Giudice inglese aveva rimesso in discussione il diritto di credito riconosciuto a favore dell’ex marito dalla sentenza italiana del Tribunale di Torino e, con il provvedimento di cui si chiedeva l’esecutività, aveva ordinato all’ex marito il pagamento alla ex moglie di una somma di 350.000 sterline che risultava sostanzialmente corrispondente a quella che era a lui dovuta dalla ex moglie in forza della sentenza italiana del Tribunale di Torino, fatto salvo il caso di rinuncia o di definizione da parte dell’ex marito del procedimento in Italia.

La Corte di Appello ha osservato quindi che, in questo modo, il Giudice inglese aveva emesso un provvedimento che andava ad incidere sulla pronuncia del Giudice italiano, annullandone gli effetti, con conseguente difetto di competenza, essendo stato il Giudice italiano preventivamente adito per dirimere una controversia, estranea al diritto di famiglia ma attinente a diritti di natura restitutoria e risarcitoria tra gli ex coniugi. Inoltre – prosegue la Corte di Appello - il Financial Order ha disposto, annullando anche in questo caso gli effetti dei provvedimenti emessi dal Giudice italiano, il versamento da parte dell’ex marito in favore della ex moglie di una somma una tantum pari agli interessi e alle spese di giustizia cui fosse stata condannata la ex moglie nei procedimenti italiani, imponendo infine al marito - ancora una volta interferendo con il giudizio italiano - di cancellare un sequestro conservativo su un conto corrente italiano della moglie, disposto con un provvedimento cautelare concesso dal Giudice italiano in favore delle ragioni creditorie del marito.

Per tali motivi, la Corte di Appello di Torino ha rigettato la richiesta della ex moglie a che il Financial Order fosse dichiarato esecutivo in Italia.

Il valore di un approccio legale internazionale integrato

Il rigetto della richiesta di esecutività conferma la centralità di un’adeguata difesa giuridica in materia di diritto internazionale privato e sottolinea l’importanza di tutelare la giurisdizione italiana rispetto a provvedimenti esteri potenzialmente lesivi.

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