Il diritto all'oblio dell'imputato nella Riforma Cartabia

Secondo la definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all’oblio si sostanzia nel diritto di non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza.

Finora il diritto all’oblio era contemplato esclusivamente dall’articolo 17 del Regolamento UE 2016/678 ( GDPR ): l'interessato aveva il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano, e il titolare aveva l'obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattavano i dati cancellati, così creando una tutela rafforzata.

Tale tutela andava sottoposta ad un giudizio di bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e con il diritto di manifestazione di cronaca, e, sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha stabilito che “nel caso di notizia pubblicata sul web, il diritto all'oblio può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca.” (Cass. Sez. I, Ordinanza, 19/05/2020, n. 9147).

Con il comma 1, lettera h), dell'art. 41, del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, la Riforma Cartabia ha inserito il nuovo art . 64 ter, norme di att., coord. e trans. c.p.p., disposizione che sancisce il diritto all'oblio dell'imputato e della persona sottoposta ad indagini, stabilendo che "la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione" può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione (ossia l'inserimento del contenuto nei database dei motori di ricerca) o che sia disposta la deindicizzazione sulla rete internet dei dati personali riportati nel provvedimento o nella sentenza.

La nuova previsione è da ritenersi di decisiva importanza, atteso che, fin ora, non era contemplata l'emissione di un provvedimento costituente titolo per la deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell'indagato o imputato, ai quali non restava che agire nella sede più opportuna, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/678 (GDPR), essendo necessaria la pronuncia di un Giudice o dell'Autorità Garante a seguito dell’esito favorevole del giudizio di bilanciamento.

Ed infatti con la Riforma Cartabia la definizione di diritto all’oblio si arricchisce di nuovi contenuti per cui, con riferimento ai motori di ricerca, tale diritto oggi si sostanzia non nella eliminazione del contenuto, ma nella cancellazione dei collegamenti a pagine web dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata sulla base di un nome, rendendo, dunque, il contenuto non direttamente accessibile dai motori di ricerca esterni all'archivio in cui si trova, ovvero nella cd. deindicizzazione di contenuti già indicizzati.

Secondo la nuova norma, infatti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di richiesta da parte dell’interessato, deve procedere ad apporre e sottoscrivere specifica annotazione volta a precludere l’indicizzazione del provvedimento ovvero volta a far sì che il provvedimento costituisca titolo per richiedere la deindicizzazione, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento UE 2016/679.

In questo modo si ottiene la cd. delisting : la sottrazione dell'indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti di contenuti relativi al procedimento penale rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante

Con tale nuova previsione normativa viene quindi per la prima volta sancito una sorta di “diritto d’oblio rapido” – com’è stato da molti definito-, rendendo il provvedimento giudiziale favorevole, a seguito di richiesta dell’interessato, titolo per richiedere che i motori di ricerca e i siti web, da un lato, non possano più indicizzare articoli relativi al provvedimento, dall’altro, non possano più opporsi alla richiesta di deindicizzazione dell’interessato.

Risulta evidente pertanto come grazie alla Riforma Cartabia, in materia di diritto all’oblio l’Italia fa un passo in avanti anche rispetto agli altri Paesi Europei, con l’introduzione di una previsione normativa finalizzata a deindicizzare o precludere l'indicizzazione dei dati personali riportati sui provvedimenti, con significativa maggior tutela dei diritti dell’interessato.

Avv. Fausta Catalano
Avv. Mario Bellavista
 

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