Come comportarsi con i debitori insolventi: Debt Collection

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Chiunque si sia trovato, almeno una volta, nella posizione di creditore di una somma di denaro ha sicuramente provato quella sensazione di titubanza e vulnerabilità per il fatto di non sapere come comportarsi dinanzi ad un debitore poco avvezzo alla cooperazione.

Tra le possibili soluzioni immaginate, ce ne sono alcune giuridicamente inammissibili. Ed è proprio per evitare di ricorrere a queste che l’ordinamento italiano mette a disposizione del creditore alcuni strumenti utilizzabili nel caso in cui il debitore non adotti un atteggiamento spontaneamente cooperativo o temporeggi nel pagamento, immotivatamente speranzoso del fatto che questo non sia più dovuto o “cada nel dimenticatoio”.

Prima di intraprendere qualsiasi percorso che coinvolga Giudici e Tribunali, è bene tenere a mente l’enorme potenziale che può avere un tentativo di soluzione stragiudiziale della questione. 

Ci si riferisce, in particolare, ad un invito che la parte creditrice rivolge al proprio debitore, a mezzo del proprio avvocato, di pagare il debito maturato, paventando le ulteriori possibili soluzioni legali applicabili in presenza di un rifiuto a pagare.

Questa fase, se diligentemente portata avanti, ha l’enorme vantaggio di permettere di testare il comportamento della propria (futura) controparte: un atteggiamento cooperativo potrà portare ad una soluzione pacifica della vicenda; un comportamento ostile, invece, stimolerà un approccio rigido e (tendenzialmente) decisivo anche in un’aula di tribunale. 

È possibile che, nonostante il tentativo del creditore, la questione non trovi comunque una soluzione amichevole. In questo caso, uno dei rimedi giudiziali utilizzabili è il ricorso per “decreto ingiuntivo”, regolato dal Codice di procedura civile. 
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice a seguito del ricorso promosso dal creditore, con l’assistenza del proprio avvocato. 

Il decreto ingiuntivo, che riconosce la potenziale esistenza del credito, si rivolge al debitore offrendogli due possibilità: la prima è quella di riconoscere il proprio debito e quindi pagare quanto dovuto; la seconda è quella, invece, di opporsi entro il termine che il giudice concede (ordinariamente di 40 giorni). Scaduto il termine per presentare opposizione, il decreto assumerà efficacia vincolante e pertanto l’esistenza del debito non potrà più essere messa in discussione. A partire da questo momento, sarà possibile iniziare il procedimento di aggressione dei beni e dei crediti del debitore, al fine di ottenere la somma che questi ha scelto di non pagare. Con il procedimento esecutivo il debitore non potrà far altro che prendere atto della propria posizione e tollerare l’aggressione. L’invadenza e la forza di questo rimedio solitamente incentivano un pagamento spontaneo del debito. 

 

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Non tutti sanno che esiste anche una forma internazionale di decreto ingiuntivo, ossia il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento UE 1896/2006). Sebbene esso esista ormai da diversi anni, questo continua ad essere poco conosciuto tra gli operatori del diritto. 

Lo studio legale Giambrone, proprio grazie alla sua impronta internazionalistica, utilizza questo strumento ormai da diversi anni e ne ha, pertanto, una profonda conoscenza. Si tratta di un rimedio giudiziario utilizzabile nei casi in cui il debitore ed il creditore (o i loro patrimoni) non si trovino nel medesimo stato e si voglia, pertanto, agire per il recupero di un credito fuori dai confini italiani. Il procedimento risulta ancora più snello di quello esperibile sul territorio nazionale; esso, infatti, prevede la compilazione di alcuni moduli standardizzati, i quali individuano brevemente ma puntualmente il credito e la sua fonte. Il meccanismo operativo è, nei fatti, lo stesso del decreto ingiuntivo disciplinato dal Codice di procedura civile: in caso di opposizione, apertura di una fase contenziosa di accertamento; in caso di inerzia o perdita della fase di accertamento, conferma del credito e quindi sua definitiva obbligatorietà. 

Il ricorso per decreto ingiuntivo, sia esso italiano o europeo, per quanto assolutamente utile, non è sempre un rimedio utilizzabile. Il codice civile, infatti, ammette l’utilizzabilità di questo strumento solo se del credito è possibile fornire prova scritta (es: fattura, assegno, cambiale, dichiarazione del debitore) o se il credito riguarda il pagamento di onorari inerenti un’attività professionale giuridica. In tutti gli altri casi, non rimane altra soluzione che ricorrere ad una causa ordinaria. In questo caso, è bene portare pazienza, fornire agli avvocati tutti gli strumenti probatori che possano aiutarlo nella vittoria del giudizio e, soprattutto, prendere in considerazione delle eventuali proposte transattive con le quali accettare un pagamento complessivo se offerto dal debitore, rinunciando così alla causa. 


A prescindere da quale rimedio si voglia o si possa utilizzare, è sempre bene ricordare di esigere il proprio credito tempestivamente, inviando in primo luogo una c.d. lettera di messa in mora al debitore. Infatti, nel nostro sistema di diritto (e, per la verità, anche in tanti altri) è in vigore l’istituto della prescrizione, il quale altro non è che un effetto qualificato del trascorrere del tempo. Dopo diversi anni, un diritto potrebbe non essere più tutelabile. La lettera di messa in mora serve proprio ad interrompere il decorso (e gli effetti) del tempo. In caso contrario, non rimane altro da fare; l’inerzia del creditore, nel caso del recupero crediti, potrebbe essere così fatale per i suoi interessi e sicuramente provvidenziale per quelli altrui. È quindi questo il caso in cui poche semplici parole possono fare la differenza. 

Federica Restivo


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