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Visto per residenza elettiva: rimedi avverso il provvedimento di diniego
Il visto è l’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio dello Spazio Schengen e della Repubblica Italiana, rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’Estero.
Esistono varie categorie di visto, diverse per tipologia e durata. In particolare, il visto per residenza elettiva, disciplinato dal Decreto Ministeriale del 11/05/2011, consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
I requisiti:
Lo straniero, a tal fine, dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza;
- disponibilità di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. In sostanza, un reddito pari a circa 31.000 € annui, che dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi…), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato;
- la stipula di una polizza assicurativa sanitaria valida per tutta l’area Schengen, che abbia una copertura minima di 30.000 euro e una durata minima di 30 giorni;
- è, altresì, richiesta la dimostrazione della volontà dello straniero di stabilire la propria residenza in Italia (T.A.R. Lazio, sent. n. 7797/2016).
Lo stesso visto può essere rilasciato al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, qualora le capacità finanziarie siano adeguate.
Lo studio legale Giambrone & Partners assiste gli stranieri sia in seno al procedimento amministrativo, sia per i requisiti necessari all’ottenimento del visto. L’assistenza legale dello studio può essere determinante per il buon esito della richiesta, visto che le Amministrazioni sono molto rigorose nelle valutazioni dei requisiti per il rilascio del visto per residenza elettiva.
Il T.A.R. del Lazio (Sent. N. 6421/2018), peraltro, ricorda che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella decisione sul rilascio del visto, e può addirittura omettere la motivazione del rifiuto per motivi di sicurezza o ordine pubblico.
Tuttavia, chiariscono i giudici, l’Amministrazione non è comunque legittimata a decidere arbitrariamente, negando il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo. Lo studio legale Giambrone & Partners offre assistenza specializzata anche nella eventuale fase contenziosa che ha ad oggetto l’impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego.
Accade spesso, infatti, che i Consolati facciano cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa, il c.d. eccesso di potere, rigettando istanze di visto che risultano conformi a tutti i requisiti previsti.
Nel caso della residenza elettiva, spesso, i provvedimenti di diniego sono causati da errori di valutazione che attengono proprio al profilo relativo alle “ampie disponibilità economiche” richieste dalla legge; ampie disponibilità che, secondo la giurisprudenza vanno valutate sulla base della reale ed effettiva capacità dell’istante di insediarsi stabilmente sul territorio nazionale senza necessità di esercitare attività lavorative (TAR Lazio, Sez. IIIter, 22.07.2020, n. 8614), e ciò alla stregua di una ponderazione che tenga conto di tutte le fonti di reddito a disposizione dell'istante.
Tale principio, è stato recentemente ribadito, proprio dallo Studio che ha assistito con successo due cittadini inglesi che, nonostante fossero in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge (godimento di più unità immobiliari in Italia, oltre a cospicue rendite), sono andati incontro ad un iniziale diniego del rilascio del visto da parte del Consolato Generale d’Italia a Londra.
Lo studio ha così ottenuto l’annullamento del provvedimento di diniego da parte del T.A.R. Lazio (Sent. n. 08744/2021).
I cittadini stranieri che abbiano ottenuto il visto per residenza elettiva devono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso nel territorio dello Stato (art. 5 T.U. Immigrazione).
Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato ad ogni scadenza fino a che permangono i requisiti. Dopo cinque anni di residenza in Italia, si potrà richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (che sostituisce la vecchia Carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), la cui validità è a sua volta di dieci anni.
Trascorsi dieci anni dall’inizio della residenza in Italia, sarà possibile presentare la domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana.
Avv. Emanuele Castiglia
Senior associate
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