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Il Silenzio-Assenso nei Procedimenti di Riesame: La Pronuncia del TAR Lazio
Il tema del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi riveste un ruolo centrale nel diritto amministrativo italiano. La recente sentenza n. 4256/2025 del TAR Lazio ha affrontato la questione della sua applicabilità nei procedimenti di riesame, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il caso in esame riguardava la ditta ALFA e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con riferimento alla richiesta di revoca di un provvedimento di annullamento in autotutela.
Il principio del silenzio-assenso e i suoi limiti normativi
L'istituto del silenzio-assenso è disciplinato dall'art. 20 della Legge n. 241/1990. In base a questa norma, nei procedimenti avviati su istanza di parte, la mancata risposta dell'amministrazione entro un termine prestabilito equivale all'accoglimento della richiesta. Tuttavia, vi sono importanti eccezioni a questo principio, tra cui:
- I procedimenti relativi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
- I procedimenti che implicano l'esercizio di poteri discrezionali da parte della pubblica amministrazione.
- I procedimenti di riesame e autotutela amministrativa.
La ditta ALFA aveva richiesto l’applicazione dell’art. 56 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, sostenendo che tale norma imponesse al GSE di riesaminare i provvedimenti di annullamento degli incentivi e che, in caso di mancata risposta entro 60 giorni, si sarebbe formato un silenzio-assenso a favore della società. Il GSE, tuttavia, ha rigettato l’istanza, ritenendo non applicabile tale istituto ai procedimenti di secondo grado.
Il caso ALFA: la richiesta di riesame e la posizione del GSE
La ditta ALFA, dunque, ha impugnato il rigetto del GSE sostenendo che l’art. 56 del D.L. 76/2020 prevedeva l’obbligo di riesame dei provvedimenti di annullamento adottati dal GSE in violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, che disciplina l’autotutela amministrativa, ma il GSE non aveva risposto nei termini previsti, determinando il formarsi del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990. Aggiungeva che la normativa introdotta dal D.L. 76/2020 si applicava anche ai procedimenti già pendenti, determinando quindi un effetto retroattivo che avrebbe reso illegittimo il mancato riconoscimento degli incentivi.
Il GSE, però, ha eccepito che:
- Il silenzio-assenso non si applica agli atti di riesame, come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa e dal Consiglio di Stato.
- Il procedimento riguardava incentivi per l'efficienza energetica e rientrava nelle eccezioni previste dall'art. 20, comma 4, della L. 241/1990.
Di conseguenza, la mancata risposta dell'amministrazione non poteva generare un'accettazione implicita della richiesta di riesame.
La sentenza del TAR Lazio e i principi giuridici ribaditi
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 4256/2025, ha dichiarato improcedibile il ricorso di ALFA, confermando i seguenti principi:
1. Il silenzio-assenso non si applica ai provvedimenti di secondo grado
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il silenzio-assenso si riferisce esclusivamente ai procedimenti di primo grado. Nei procedimenti di autotutela, in cui l'amministrazione riesamina decisioni già adottate, il silenzio non può generare alcun effetto favorevole per il richiedente.
2. L'interesse pubblico prevale sulla richiesta individuale
Il TAR ha sottolineato che la gestione degli incentivi per l'efficienza energetica è soggetta a controlli stringenti per evitare indebite erogazioni di denaro pubblico. L'eventuale riesame di provvedimenti già adottati non può quindi essere condizionato da un meccanismo automatico come il silenzio-assenso.
3. La tutela dell'ambiente come criterio di esclusione
Poiché il procedimento in questione rientrava nella gestione di incentivi per l'efficienza energetica, il TAR ha ribadito che la tutela dell'ambiente giustifica l'esclusione del silenzio-assenso. Questo principio impedisce che possano formarsi effetti giuridici taciti in un settore di interesse pubblico così rilevante.
Implicazioni pratiche della sentenza per imprese e cittadini
Questa sentenza offre un importante chiarimento per tutte le aziende che intendono richiedere il riesame di provvedimenti amministrativi, specialmente nel settore degli incentivi pubblici. La decisione conferma che:
- Non è possibile fare affidamento sul silenzio-assenso nei procedimenti di secondo grado.
- Il rispetto delle regole sull'autotutela amministrativa è fondamentale per la legittimità degli atti.
- La tutela dell'interesse pubblico e dell'ambiente ha una prevalenza chiara sulle istanze individuali di riesame.
- Rimane da valutare la possibilità (in genere remota) di impugnare comunque il “silenzio”, pur tenendo presente che la P.A. non è tenuta sempre e comunque a riesaminare e rispondere formalmente ad ogni istanza di riesame che le venga presentata, ma ciò non toglie che quando gli argomenti sono validi si possa auspicare un nuovo pronunciamento.
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