La Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'espulsione dei migranti irregolari con accesso a cure a base di cannabis

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito all’interpretazione degli articoli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea relativi all'espulsione dei migranti irregolari dagli Stati membri.

I fatti

Nella sentenza n. 69 del 22 novembre 2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a decidere su un provvedimento di rimpatrio emesso dal Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza pubblica dei Paesi Bassi ai danni di un cittadino russo.

Al destinatario della decisione era stata diagnosticata una rara forma di cancro al sangue all’età di sedici anni, motivo per cui aveva deciso di recarsi nei Paesi Bassi per sottoporsi a trattamenti specifici e per usufruire di una cura a base di cannabis a scopo analgesico.

La sua richiesta di asilo era stata dapprima respinta dalle autorità olandesi, che avevano indicato la competenza delle istituzioni della Svezia, primo Paese di arrivo in area Schengen del cittadino russo.

Non potendo viaggiare a causa delle sue condizioni di salute, il richiedente aveva rinnovato la sua richiesta di asilo nei Paesi Bassi, sottolineando che non avrebbe potuto continuare la sua terapia a base di cannabis in Russia, l'unica peraltro in grado di alleviare il dolore arrecatogli dalla malattia e di permettergli di vivere una vita dignitosa.

Il cittadino russo aveva perciò avanzato richiesta di protezione internazionale, adducendo quale ulteriore motivazione la persecuzione che le autorità avrebbero perpetrato nei suoi confronti se avesse continuato a far uso di cannabis in Russia.

Il deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) aveva deciso di sospendere il procedimento e di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per i seguenti motivi:

- La possibilità di una violazione degli articoli 1, 4 e 19.2 della Carta di Nizza in caso di espulsione del cittadino russo, sulla base alle condizioni previste dalla Direttiva 2008/115, relativa alle procedure di espulsione dei migranti illegali nell'Unione Europea;

- La legittimità, ai sensi della legislazione europea, della previsione di un termine specifico per verificare se l'interruzione delle cure mediche possa essere considerata un ostacolo alle espulsioni dei migranti;

- La legittimità, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 2008/115, di considerare quale unico parametro per l’espulsione che il richiedente protezione sia in grado di viaggiare;

- La legittimità di considerare le cure mediche ricevute dagli Stati membri quali aspetti ricondubili alla vita privata del richiedente.

La decisione della Corte

La Corte di giustizia europea ha affrontato le diverse motivazioni addotte come segue:

- È illegale espellere un migrante affetto da una malattia grave e certificata se il suo Stato d'origine non è in grado di garantire le stesse cure fornite dallo Stato membro, esponendolo al rischio di un aumento considerevole, irreparabile e rapido delle sue sofferenze.

- È illegittimo che gli Stati membri stabiliscano un limite di tempo specifico entro il quale verificare l’effettivo aumento del dolore fisico quale prova atta a dimostrare l'inevitabilità del trattamento fornito dagli Stati europei.

- Le autorità non devono considerare la gravità delle condizioni mediche del richiedente come l'unico elemento per determinare se il richiedente sia o meno in grado di viaggiare. Le condizioni del richiedente durante il viaggio non devono peggiorare in alcun caso. La responsabilità di ciò è

rimessa agli stessi Stati membri che ordinano il rimpatrio.

- Le condizioni di salute del ricorrente devono essere considerate rientrati nella sfera privata e personale del soggetto.

A tale scopo, è necessario che tali elementi siano presi in considerazione globalmente, laddove la gravità della malattia non sia sufficiente per l’applicazione dell'articolo 4 della Carta di Nizza.

Pertanto, secondo la Corte di giustizia europea, un cittadino di uno Stato terzo non può essere espulso da uno Stato Membro se corre il rischio di un peggioramento considerevole, irreparabile e rapido delle sue condizioni di salute.

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