Le differenze sulla disciplina del divorzio tra Italia, Francia e Tunisia

Applicabilità della legge dello stato di cittadinanza di uno dei coniugi

Ogni anno, in Italia, le cause di separazione e di divorzio divengono sempre più numerose e, tra le tante coppie che decidono di porre termine al proprio rapporto, una buona percentuale è costituita da coppie di cittadini stranieri, residenti in Italia, che si sono sposati in Italia o all’estero.

Quello che non tutti sanno è che, per queste coppie, è possibile scegliere se applicare al procedimento la legge italiana o meno.

In particolare, la materia è disciplinata dal regolamento UE n. 1259/2010, che all’art. 5 concede la possibilità per i coniugi di accordarsi e scegliere la legge che regolerà il divorzio o la separazione personale, prevedendo, tra differenti opzioni, la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo (lett. c).

Deve osservarsi, tuttavia, che, nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta da parte dei coniugi, sono previste delle limitazioni alla possibilità di applicare una legge diversa da quella italiana, sulla base di presupposti differenziati.

Alla luce di quanto detto e delle importanti difformità che vi sono tra le diverse legislazioni, tali coppie potrebbero, comunque, valutare l’ipotesi di scegliere, quale legge che regoli la fine del rapporto, quella del proprio paese d’origine, se ciò può rispondere maggiormente ai loro interessi.

Analizziamo, quindi, a titolo di esempio, le caratteristiche delle differenti procedure presenti in Italia, Francia e Tunisia.

La disciplina secondo l’ordinamento italiano

A differenza, come si vedrà in seguito, della Francia e della Tunisia, in Italia per poter divorziare è necessario ottenere precedentemente la separazione tra i coniugi.

La separazione, che consiste nella sospensione di alcuni degli obblighi (come quello di convivenza e di fedeltà) e degli effetti (la comunione dei beni) che derivano dal matrimonio, è una situazione temporanea che permette ai coniugi di avere del tempo prima di scegliere se riconciliarsi o porre definitivamente fine al proprio rapporto coniugale, richiedendo il divorzio.

In particolare, il Italia, esistono due tipi di separazione, la separazione consensuale e quella giudiziale, a seconda che la domanda sia presentata congiuntamente o meno da entrambi.

Le due procedure presentano una ulteriore differenza sotto il profilo del tempo utile per poter accedere al divorzio.

In particolare, in caso di separazione consensuale, per poter ottenere il divorzio dovranno passare sei mesi dal giorno in cui il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati; mentre, in caso di separazione giudiziale, occorrerà attendere 12 mesi.

Una volta decorso questo lasso di tempo è possibile depositare la domanda di divorzio, chiedendo dunque il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale, in via consensuale o giudiziale, al pari della separazione.

Una volta pronunciata sentenza di divorzio si produrranno diversi effetti, quali: lo scioglimento del vincolo matrimoniale per il matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili per chi si fosse sposato con rito religioso concordatario; la perdita, per la moglie, del cognome del marito; l’eventuale corresponsione di un assegno periodico da parte di un coniuge all’altro; l’assegnazione della casa familiare; in presenza di figli minori può essere imposto il pagamento di un assegno di mantenimento; ed infine, la reciproca perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

La disciplina secondo un ordinamento estero comunitario – l’esperienza francese

Come già anticipato, in Francia è possibile ottenere il divorzio senza dover prima necessariamente separarsi.

La separazione, difatti, che può avvenire solo in via giudiziale, non scioglie il vincolo matrimoniale ma interrompe temporaneamente alcuni obblighi coniugali, come il dovere di convivenza dei coniugi e implica lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio coniugale. Restano salvi, invece, l’obbligo di assistenza e di fedeltà, l’uso del cognome del marito da parte della moglie e i diritti successori. Inoltre, passati due anni dalla separazione, la decisione si tramuterà automaticamente in sentenza di divorzio.

I coniugi, dunque, possono scegliere se separarsi prima -e convertire in seguito la separazione in divorzio-, oppure procedere direttamente alla richiesta di divorzio.

In particolare, in Francia, esistono cinque procedure per poter ottenere il divorzio:

  • il divorzio consensuale stragiudiziale, con il quale si deposita presso un notaio un atto in scrittura privata controfirmato da avvocati;
  • il divorzio consensuale giudiziale, nel caso in cui l’accordo dei coniugi debba essere approvato dal Giudice;
  • il divorzio per rottura del rapporto coniugale avviene, invece, nel caso in cui i coniugi siano d’accordo sul divorzio ma non sulle condizioni dello stesso e, dunque scelgono che sia il giudice a regolare tali aspetti;
  • si parla di divorzio dovuto a un’alterazione definitiva del rapporto coniugale, nel caso in cui i coniugi, che non coabitano da più di un anno, chiedano al giudice di pronunciare sentenza di divorzio;
  • infine, attraverso il divorzio per colpa, anche un solo coniuge può presentare domanda di divorzio al giudice, il quale valuterà se vi sia stata una violazione dei doveri e degli obblighi del matrimonio.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti del divorzio, una volta pronunciata la sentenza: vengono meno i doveri reciproci di fedeltà, convivenza, assistenza e aiuto; entrambi i coniugi perdono il diritto di utilizzare il cognome dell’altro; vi è la cessazione del regime patrimoniale coniugale e, eventualmente, la divisione dei beni; l’eventuale corresponsione di una prestazione compensativa da parte di un coniuge all’altro, laddove ne ricorrano i presupposti.

La disciplina secondo un ordinamento Extra UE – l’esperienza tunisina

Diversamente da quanto avviene in Italia e Francia, in Tunisia non esiste la possibilità per due coniugi di separarsi legalmente.

Per questo motivo, nel caso in cui un matrimonio finisca, l’unico modo per sciogliere il vincolo è il divorzio, che in Tunisia può essere solo pronunciato dal giudice.

Tuttavia, anche in questo caso, esistono diverse procedure:

  • il divorzio per mutuo consenso, attraverso cui i coniugi presentano un ricorso contenente le condizioni concordate, con il quale chiedono al Giudice di pronunciare sentenza di divorzio;
  • il divorzio per danno o con addebito, invece, viene proposto da uno dei coniugi al Giudice, indicando, quale causa della fine del matrimonio, la violazione degli obblighi matrimoniali da parte dell’altro coniuge;
  • il divorzio su richiesta del marito o della moglie, detto anche divorzio senza motivo, si ha, infine, nel caso in cui uno dei coniugi decida di divorziare unilateralmente, senza dover dare alcuna giustificazione e senza aver bisogno del consenso del congiunto.

Secondo il Codice dello Statuto Personale tunisino, inoltre, il Giudice deve tentare obbligatoriamente la conciliazione dei coniugi (che devono essere presenti fisicamente all’udienza), e solo in caso di fallimento può pronunciare sentenza di divorzio.

Naturalmente, anche in Tunisia il divorzio ha come effetto quello di sciogliere il vincolo matrimoniale e di stabilire un eventuale mantenimento per la moglie.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come l’applicabilità della legge francese o della legge tunisina, a seconda dei casi, possa comportare indubbi vantaggi per coloro che vivono in Italia, soprattutto sotto il profilo temporale, non essendovi la necessità di procedere alla separazione prima di poter divorziare.

Ne deriva che, nel momento in cui si decide di avviare una eventuale procedura di separazione o divorzio, è bene valutare con attenzione quali disposizioni siano più favorevoli e adatte al caso concreto, tenendo sempre in considerazione l’elemento della cittadinanza di una delle parti.

Lo studio internazionale Giambrone & Partners, ed in particolare il dipartimento che si occupa del Diritto di Famiglia, presente in tutta Europa ed anche a Tunisia, fornisce assistenza a coloro che intendano presentare richiesta di separazione o divorzio nell’individuazione della strategia e della legislazione più adatta alla tutela dei loro interessi.

Avv. Chiara Cadoni
Dott.ssa Giulia Salis
 

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