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Protest CBP, Termine dei 180 Giorni e Azioni davanti alla Court of International Trade: Profili Procedurali nei Rimborsi Dazi USA
La sentenza della Corte Suprema ha inciso sulla legittimità della base normativa di taluni dazi applicati negli ultimi anni. Ciò non significa, però, che ogni importatore possa automaticamente ottenerne la restituzione.
Nel sistema doganale statunitense, la regola generale è chiara: il protest deve essere presentato entro 180 giorni dalla liquidazione della singola entry. Decorso tale termine, la liquidazione diviene definitiva.
La decisione della Corte Suprema, di per sé, non determina la riapertura automatica dei termini già scaduti.
Per le entry liquidate da oltre 180 giorni, occorre quindi affrontare il tema in modo più articolato.
Il punto non è soltanto verificare se il termine sia formalmente decorso, ma comprendere la qualificazione giuridica dell’azione che si intende proporre.
Nel modello ordinario, il ricorso alla United States Court of International Trade presuppone il previo protest e il suo diniego. Tuttavia, quando la contestazione investe la legittimità costituzionale stessa dell’imposizione tariffaria, la struttura del contenzioso può assumere caratteristiche differenti.
La giurisprudenza della Court of International Trade distingue tra contestazioni relative alla corretta applicazione della normativa doganale – che seguono il percorso tipico protest–ricorso – e azioni che incidono sulla validità della fonte normativa primaria.
Non si tratta di una distinzione formale. È una distinzione che può incidere sulla giurisdizione, sulla procedura e sui presupposti di ammissibilità.
In alcune situazioni, soprattutto quando il vizio attiene all’assenza di potere normativo o a profili di illegittimità costituzionale, la strategia processuale non si esaurisce nell’analisi del termine di 180 giorni. Richiede una valutazione più ampia, che tenga conto della natura dell’atto impugnato, della posizione dell’importatore e dell’inquadramento giuridico della domanda.
Questo significa che non tutte le posizioni devono essere trattate allo stesso modo.
Vi sono casi in cui il protest è ancora esperibile e costituisce la via più lineare. Ve ne sono altri in cui il termine risulta decorso, ma la questione giuridica può essere impostata su basi diverse, ferma restando la necessità di un’analisi rigorosa e prudente.
Per le imprese italiane ed europee, il primo passaggio resta sempre una ricostruzione tecnica delle entry, delle date di liquidazione e della posizione dell’importer of record. Solo a valle di questa analisi è possibile valutare se esista un percorso amministrativo ancora aperto oppure se sia opportuno esaminare un’azione davanti alla Court of International Trade con un’impostazione differente.
L’International Trade Team di Giambrone & Partners assiste le imprese in questa fase preliminare, coordinando l’analisi documentale e il confronto con counsel statunitensi specializzati in customs litigation. L’obiettivo non è forzare soluzioni teoriche, ma verificare in modo concreto se sussistano presupposti procedurali per un’azione efficace.
Nel contenzioso doganale statunitense, la differenza non la fa la proclamazione del diritto, ma la corretta impostazione della domanda e il rispetto delle regole processuali.
Le imprese che intendono comprendere se il decorso del termine di protest precluda definitivamente ogni possibilità di recupero, o se esistano alternative percorribili davanti alla Court of International Trade, possono richiedere una valutazione riservata al team International Trade di Giambrone & Partners.
