Incendio dell'auto in sosta e risarcimento danni da parte dell'assicurazione

Principio generale del nostro ordinamento è quello del neminem laedere, secondo il quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, è obbligato a risarcirlo. Tale principio impone, dunque, al responsabile di condotte che abbiano danneggiato altri soggetti, di eliminarne le conseguenze pregiudizievoli, riportando il soggetto danneggiato alla situazione giuridico patrimoniale in cui si trovava prima del fatto dannoso, secondo la funzione tipicamente compensatoria del risarcimento del danno nell'ordinamento italiano. Ciò poiché si ritiene opportuno allocare il costo del danno a chi lo ha cagionato, per dolo o colpa

Vi sono poi delle eccezioni al predetto assunto. Infatti il legislatore ha previsto dei casi in cui determinati soggetti sono chiamati a rispondere per danni non necessariamente cagionati per loro colpa o dolo. Si tratta di casi di responsabilità ritenuta "oggettiva" dall'ormai quasi unanime giurisprudenza. In queste fattispecie determinati soggetti rispondono di danni, sebbene non cagionati per loro dolo o colpa, in base a specifiche situazioni in cui si trovano. Ad esempio, l'art. 2051 c.c. stabilisce che "Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.". Ciò poiché si ritiene che chi ha la custodia di determinati beni, ha anche il potere e dovere di controllarli per la vicinanza che ha con essi, in modo da poterne neutralizzare la pericolosità. 

Nell'ambito della circolazione stradale, specificazione del generale principio del neminem laedere è l'art. 2054 C.C., che stabilisce che :

"Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso, le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.". 

La norma citata, pertanto, addossa al conducente del veicolo la responsabilità per i danni cagionati ad altri dalla circolazione, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. n. 10031/2006)

A ben guardare, l'ultimo comma dell'art. 2054 C.C., individua anch'esso una forma di responsabilità oggettiva, come ritenuto da parte della giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 15179/2004; Cass. Civ. n. 4754/2004), ove addossa al proprietario del veicolo la responsabilità per danni derivanti da vizi di costruzione o manutenzione del veicolo, e dunque, a prescindere da un comportamento colposo o doloso del medesimo, soprattutto in relazione ai danni da vizi di costruzione. 

In tema di circolazione stradale, com'è noto, è obbligatorio per chiunque possegga un veicolo senza guida di rotaie stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile (cosiddetta RCA). Tale obbligo è espressamente imposto dalla legge ex art. 122, co. 1 del Codice delle Assicurazioni

La funzione della predetta polizza è quella di tutelare sia il soggetto danneggiato, che l'assicurato. Il danneggiato è tutelato poiché la compagnia assicurativa del danneggiante potrà risarcirlo di tutti i danni subiti entro il massimale, anche nel caso in cui il danneggiante non sia solvibile e non abbia la capacità economica di risarcire ingenti importi. Anche il danneggiante è tutelato, poiché a fronte del pagamento del premio della polizza, potrà trovarsi coperto anche nel caso di danni di ingenti importi, senza doverli risarcire direttamente. 

Un caso particolare in tema di danni da circolazione che merita un approfondimento, è quello dell'incendio dell'autovettura in sosta sulla pubblica via che danneggia anche i veicoli che si trovano ad essa vicini.

Ebbene, risulta di fondamentale importanza, ai fini della domanda di risarcimento danni, stabilire se la sosta rientri nel concetto di circolazione ai fini dell'applicazione dell'art. 122 del Codice delle Assicurazioni oppure no. 
La questione è rilevante, poiché se si ritiene che anche la sosta rientri nel concetto di circolazione, la compagnia assicurativa sarà tenuta a risarcire i danni. In caso contrario, il caso andrà inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., ovvero la responsabilità da cose in custodia. In tale ultimo caso, sarà il proprietario del veicolo a dover risarcire il danneggiato e non potrà rivalersi sull'assicurazione. 

Prima di esaminare le decisioni al riguardo della giurisprudenza di legittimità, occorre fare un'ulteriore precisazione. Se l'incendio è doloso, le conseguenze dannose non possono essere eziologicamente ricondotte alla circolazione, con la conseguenza che l'assicuratore per la responsabilità civile non risponde nell'azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati. Più problematico è invece il caso in cui l'incendio sia insorto indipendentemente dell'intervento doloso di terzi. 

Un orientamento ormai risalente della Suprema Corte aveva affermato che, l'incendio propagato da un veicolo è ricollegabile alla circolazione in quanto sia dipeso da una "collisione" (Cass. Civ. n. 4575/1998) o, comunque, "dal normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (Cass. Civ. n. 17626/2003). Di conseguenza, secondo tale impostazione, se l'incendio risultava eziologicamente scollegato da una collisione o dall'utilizzo del veicolo, la fattispecie andava inquadrata nell'art. 2051 c.c. e l'assicurazione del danneggiante non era tenuta ad alcun risarcimento nei confronti del danneggiato. 

La Suprema Corte ha però superato tale orientamento, ritenendo che "poiché anche in caso di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o, comunque, interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumità di terzi, sicchè deve considerarsi relativo alla circolazione l'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei 
confronti dell'assicuratore del veicolo." (Cass. Civ. n. 3108/2010). La sosta, pertanto, è considerata essa stessa circolazione e troverà applicazione l'art. 2054 c.c.: l'assicurazione del danneggiante dovrà risarcire i danni causati dall'incendio ad un altro veicolo, a prescindere dalla copertura per incendio, in quanto tali danni vengono ricompresi nella categoria dei danni da circolazione. Se il proprietario è però sprovvisto di copertura in caso di incendio, non verrà risarcito per i danni riportati al proprio veicolo. 

Auto rubata e incendiata su fondo altrui: la Cassazione sull'operatività della copertura assicurativa 

La Corte Cassazione si è recentemente occupata anche del caso del veicolo rubato che si incendia sul fondo altrui e dell'operatività della polizza assicurativa a protezione del rischio incendio. Il problema si pone poiché ai sensi degli art. 2054 c.c. e 122 Cod. Ass. il proprietario è responsabile se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. In tale ultimo caso la copertura assicurativa non avrà effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di furto da parte del proprietario alla pubblica sicurezza. Fino a tale giorno la garanzia è ancora operativa. 

La Suprema Corte con ordinanza n. 10929/2020 depositata il 9 giugno, ha pertanto cassato la sentenza di un giudice di merito che si era limitato a ritenere provata la circostanza ex art. 2054, co. 3 C.C., ovvero che la circolazione era avvenuta contro la volontà del proprietario, senza però accertare quando fosse stata presentata la denuncia ai fini della cessazione di operatività della copertura assicurativa. 

Avv. Laura Bellanca
 

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