Inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di ammonimento del genitore

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 18.12.2025, ha ribadito il principio per il quale il reclamo proposto contro il provvedimento del Giudice che ha ammonito il genitore inadempiente deve esser dichiarato inammissibile.

La Corte di Appello ha infatti ricordato che, a norma di quanto disposto dall’art 473 bis.39 c.p.c., i provvedimenti assunti dal Giudice in caso di inadempienze genitoriali sono impugnabili nei modi ordinari.

Di conseguenza, la reclamabilità dei provvedimenti adottati dal Giudice delegato nel corso dell’istruttoria resta confinata entro il perimetro di quanto stabilito dall’ art 473 bis.24 c.p.c. che ammette il rimedio impugnatorio solo avverso quei provvedimenti temporanei emessi in corso di causa con i quali sia stata sospesa o sostanzialmente limitata la responsabilità genitoriale, ovvero sia stato sostanzialmente modificato il regime di affido e di collocamento dei minori o qualora i minori siano stati affidati a terzi.

La Corte di Appello ha quindi concluso che non è ammessa la reclamabilità di un provvedimento incidentale con il quale il Giudice si sia limitato ad ammonire uno dei coniugi.

Tale provvedimento potrà essere oggetto di istanza di revoca da rivolgersi allo stesso Giudice nel corso del procedimento e, se confermato all’esito del giudizio, potrà costituire motivo di impugnazione della sentenza.