Riforma del Processo di famiglia : NOVITÀ IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022

A partire dal 22 giugno i processi relativi alle famiglie e ai minori subiranno delle modifiche. La legge 26 novembre 2021, n. 206 - ossia la Delega al Governo anche per le misure urgenti in materia processuale - prevede rilevanti novità nel diritto di famiglia.

La Riforma in questione rappresenta certamente una Riforma epocale con una principale finalità: ridurre ad unità una frammentazione di procedure ed avere così, finalmente, un impianto efficiente, snello e decisamente più celere.

La legge 206 interviene in modo considerevole, sia con novità che entreranno in vigore già il 22 giugno - come gli importanti correttivi alla negoziazione assistita, la procedimentalizzazione dell’articolo 403 c.c. (intervento della pubblica autorità in favore dei minori), le modifiche al riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni e le novità sul curatore speciale del minore - sia con una precisa delega al governo a predisporre un rito unico da applicare a tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie sia davanti al tribunale ordinario che davanti al tribunale per i minorenni

Riparto di competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale dei minorenni

Anzitutto viene ripartita in maniera diversa la competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni. L’art. 1, comma 28, estende la competenza del giudice ordinario anche ai casi in cui il procedimento davanti a lui sia introdotto dopo quello innanzi al giudice dei minori. In tal caso quest’ultimo dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti nell’interesse del minore e dovrà trasmettere gli atti al giudice ordinario, innanzi al quale il procedimento continuerà.

Però il comma 28 mantiene la competenza del tribunale per i minorenni in un caso: quando i provvedimenti di cui all’art. 709 ter c.p.c. (sulla responsabilità genitoriale e sulle modalità di affidamento del figlio) siano adottati, appunto, da questo tribunale. In tal caso il giudizio dovrà essere introdotto dinanzi al giudice dei minori e, se viene proposto davanti a quello ordinario, quest’ultimo deve trasferire gli atti al primo.

Nomina di un curatore speciale per il minore

Il legislatore è intervenuto anche sugli artt. 78 e 80 c.p.c., riconoscendo al minore la qualità di parte processuale e disponendo che per lo stesso sia nominato un rappresentante, ossia il curatore speciale. In particolare, il giudice provvede alla nomina dello stesso, a pena di nullità degli atti del procedimento: quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o quando uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; quando dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni; quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. All’art. 80 c.p.c. vengono aggiunti altri commi sempre sulla nomina del curatore speciale.

Negoziazione assistita

La riforma estende l’ambito applicativo della negoziazione assistita al caso di mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio e di mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio.

Introduzione del rito unico

Inoltre, entro un anno dalla pubblicazione della legge il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi che diano via al rito unico per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza tanto del Tribunale Ordinario quanto di quello per i minorenni. Questo prenderà il nome di “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Non rientreranno nel rito unico, e quindi manterranno la disciplina attuale, i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e quelli in materia di adozione di minori e di immigrazione. Il vantaggio del nuovo rito è che, finalmente, ci sarà un solo rito applicabile alle controversie di diritto di famiglia, che attualmente sono frammentate in una molteplicità di procedure. Inoltre, tale nuovo rito dovrebbe garantire una trattazione celere - grazie ai tempi stringenti imposti ai tribunali e alla trattazione davanti al giudice monocratico - pur senza rinunciare alle garanzie del giusto processo con il definitivo abbandono del rito camerale.

Istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.

Infine, si prevede entro un anno dalla pubblicazione dei decreti legislativi della seconda fase (cioè, entro la fine del 2025) il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Questo sarà suddiviso in sezioni circondariali e distrettuali e sostituirà il Tribunale per i Minorenni.

Se la riforma verrà portata a compimento con l’emanazione da parte del governo dei decreti delegati, nel 2025 il tribunale per i minorenni sarà sostituito dal tribunale per le persone per i minorenni e per le famiglie, che sarà competente per tutte le controversie in materia familiare, sia quelle oggi riservate al tribunale per i minorenni sia quelle demandate alla competenza del giudice ordinario, senza più il rischio di una frammentazione di processi che riguardino uno stesso minore.

Tale nuovo tribunale avrà una sezione in ogni sede di tribunale e per la maggior parte dei procedimenti deciderà in composizione monocratica e anche una sezione distrettuale, nelle sedi di corte d’appello, che sarà competente in materia penale minorile, di sorveglianza e di adozione, oltre che come tribunale di secondo grado per i procedimenti di competenza delle sezioni circondariali.

Dunque, con questa riforma – sollecitata e attesa da anni – si è cercato di coniugare la necessità di specializzazione con la tutela dei diritti poiché la legge 206 ha, finalmente, inteso superare il modello di giustizia minorile introdotto nel 1934 e non più compatibile con il sistema di tutela dei diritti fondamentali delle persone. In tale progetto il ruolo dei giudici onorari - o componenti privati - è stato riportato nei binari delle loro competenze, limitandone la partecipazione ai collegi giudicanti ai soli procedimenti penali e di adozione, ed evitando di delegare agli stessi i compiti tipici del giudice, come la gestione dell’istruttoria o l’ascolto dei minori.

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