Mancato riconoscimento di invalidita' civile o indennita' di accompagnamento

Cosa fare in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento di invalidità civile e/o della richiesta di erogazione di indennità di accompagnamento?


Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso, che deve avere la forma del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., innanzi al Tribunale del Lavoro di residenza del ricorrente.


In tal modo, l’accertamento viene affidato dal Giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps. Tale ricorso deve essere presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decorso sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.


Ultimate le operazioni peritali, il Giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.


Qualora non vi siano contestazioni, il Giudice predispone omologa l’accertamento con decreto non più impugnabile né modificabile. Nell’ipotesi, invece, in cui una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.


Lo Studio Giambrone offre consulenza ed assistenza a tutela dei clienti che si sono visti rigettare la richiesta di riconoscimento di invalidità civile e delle conseguenti indennità, tra cui quella di accompagnamento.

 

Avv. Federica Brondoni